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Circolare

Circolare numero 262 del 13-10-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’interpretazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 in materia di prescrizione contributiva, definendo i nuovi termini, l’ambito di applicazione e gli effetti sugli atti interruttivi già avviati dalle Sedi. Vengono inoltre precisate l’inammissibilità del versamento di contributi prescritti, le regole per le denunce del lavoratore, il trattamento di sgravio e fiscalizzazione, nonché le istruzioni operative su DM10, sanzioni civili e crediti di modesto importo.

Chiarimenti sulla prescrizione dei contributi dopo la legge n. 335/1995

Chiarimenti sulla prescrizione contributiva dopo la legge n. 335/1995

La circolare interviene a precisare l’applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali. Il documento definisce i nuovi termini, chiarisce quali contribuzioni ne sono interessate, disciplina gli effetti degli atti interruttivi già avviati e fornisce istruzioni operative per le Sedi in ordine al recupero dei crediti e alla gestione dei versamenti prescritti.

Nuovi termini di prescrizione

La disciplina distingue tra contribuzione di pertinenza delle gestioni pensionistiche obbligatorie e altre contribuzioni obbligatorie di previdenza e assistenza.

Per la contribuzione di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, nonché per il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis, comma 2, del d.l. n. 103/1991, convertito nella l. n. 166/1991, il termine di prescrizione è fissato in 10 anni. Tale termine è però ridotto a 5 anni dal 1° gennaio 1996.

Per le altre contribuzioni obbligatorie di previdenza e assistenza, il termine è pari a 5 anni.

La circolare precisa che, per contribuzione di pertinenza del F.P.L.D. e delle altre gestioni obbligatorie, deve intendersi quella destinata alle assicurazioni IVS, inclusa la contribuzione aggiuntiva prevista dall’art. 3 della l. n. 297/1982. Restano escluse numerose altre voci contributive, tra cui:

  • assistenza malattia pensionati;
  • asili nido;
  • tubercolosi;
  • contribuzione ex ENAOLI;
  • fondo di garanzia;
  • disoccupazione;
  • Cassa Assegni Familiari;
  • Cassa Integrazione Guadagni;
  • GESCAL;
  • indennità economica di malattia;
  • indennità economica di maternità;
  • Servizio Sanitario Nazionale.

Contribuzione prescritta: divieto di versamento e rimborso

La legge prevede espressamente che la contribuzione caduta in prescrizione non possa essere versata. L’Istituto, quindi, non può accettare il pagamento di somme prescritte e, qualora il versamento venga comunque eseguito, deve procedere d’ufficio al rimborso.

La circolare sottolinea che si tratta di una prescrizione peculiare, non rinunciabile neppure dal soggetto beneficiario. Inoltre, viene evidenziato che la nuova disciplina estende a tutte le forme di contribuzione un criterio che in passato era già applicato alle assicurazioni IVS, DS e TBC.

Decorrenza della nuova disciplina e atti interruttivi

I nuovi termini di prescrizione si applicano dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della l. n. 335/1995, e valgono anche per contribuzioni relative a periodi precedenti. La regola, tuttavia, opera sulle prescrizioni ancora in corso a tale data.

Per i contributi delle gestioni pensionistiche obbligatorie, la circolare precisa che:

  • un atto interruttivo posto in essere dopo l’entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 1995 interrompe la prescrizione dei contributi relativi ai 10 anni precedenti;
  • un atto interruttivo posto in essere dal 1° gennaio 1996 interrompe la prescrizione dei contributi relativi ai 5 anni precedenti.

In entrambi i casi, il nuovo termine che decorre dopo l’interruzione è quinquennale.

Per la contribuzione non di pertinenza delle gestioni pensionistiche, l’atto interruttivo posto in essere dopo il 16 agosto 1995 interrompe i termini relativi ai periodi contributivi anteriori di 5 anni.

Eccezione per denuncia del lavoratore o dei superstiti

La circolare individua un’eccezione importante: per la contribuzione IVS, il termine prescrizionale resta decennale anche dopo il 1° gennaio 1996 quando l’azione di recupero dei contributi omessi sia iniziata a seguito di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

La denuncia può riguardare:

  • la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro;
  • il mancato versamento dei contributi dovuti.

La denuncia deve essere presentata a un’autorità competente, e cioè:

  • Istituto assicuratore;
  • Ispettorato del Lavoro;
  • Autorità giudiziaria.

La circolare precisa che il termine decennale vale solo per la contribuzione relativa al lavoratore denunciante e non può essere esteso ad altri lavoratori eventualmente coinvolti in analoghe omissioni.

Viene inoltre chiarito che le segnalazioni di presunta omissione contributiva rese tramite modello ECO2-93/CTR devono essere considerate vere e proprie denunce del lavoratore, mentre la cartolina ECO2-93 di richiesta di rettifica dati non ha tale valore, anche se sia stata barrata la casella "contribuzione da rettificare". Ricevuta la denuncia ECO2-93/CTR, l’Istituto deve attivarsi tempestivamente con l’atto interruttivo.

Atti interruttivi e procedure di recupero già avviate

La legge prevede una salvaguardia per gli atti interruttivi e le procedure di recupero già avviati prima della sua entrata in vigore. Se, prima del 17 agosto 1995, sono stati posti in essere atti interruttivi o sono iniziate procedure di recupero del credito nel rispetto della normativa previgente, il termine di prescrizione che decorre dall’atto continua a essere quello previsto dalla disciplina precedente.

Di conseguenza, per gli atti interruttivi posti in essere fino al 16 agosto 1995, il nuovo termine di prescrizione rimane quello stabilito dalle norme anteriori, decennale o quinquennale a seconda dei casi, salvo la sospensiva di cui al punto specifico trattato dalla circolare.

La circolare considera validi anche gli inizi di procedure amministrative di recupero, come:

  • partite trasmesse all’Ufficio legale e comunicate ai debitori;
  • partite incluse nei ruoli esattoriali;
  • verbali redatti dall’Ispettorato del Lavoro sulle omissioni contributive.

È richiesto che risulti in modo inequivocabile la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. Per i verbali ispettivi, non è necessario che l’INPS ponga in essere una formale richiesta di pagamento per far decorrere l’effetto interruttivo.

La circolare raccomanda, ove le copie dei verbali giungano in ritardo, di contattare gli Ispettorati del Lavoro per avviare tempestivamente il recupero dei crediti contributivi.

Sospensione dei termini prescrizionali ex l. n. 638/1983

Ai fini del computo dei termini prescrizionali non deve tenersi conto della sospensione prevista dall’art. 2, comma 19, del d.l. n. 463/1983, convertito nella l. n. 638/1983, salvo che siano stati compiuti atti interruttivi.

In presenza di atti interruttivi, la sospensione deve invece essere considerata nel calcolo della prescrizione. La circolare precisa inoltre che, in conformità al parere dell’Avvocatura centrale, tale sospensiva non opera per le interruzioni poste in essere nel periodo 16 agosto 1995-31 dicembre 1995, per le quali gli atti relativi ai soli fini della contribuzione IVS hanno efficacia decennale.

Sgravio e fiscalizzazione degli oneri sociali

Le somme indebitamente fruite a titolo di sgravio o fiscalizzazione sono trattate come omissioni contributive e, pertanto, si prescrivono nello stesso termine previsto per i contributi cui si riferiscono. Ne deriva che i nuovi termini introdotti dalla legge n. 335/1995 si applicano anche a queste fattispecie.

Diversa è l’ipotesi di restituzione di contributi non dovuti perché versati da aziende aventi diritto allo sgravio o alla fiscalizzazione. In tal caso si configura un indebito oggettivo e resta applicabile la prescrizione ordinaria decennale; i nuovi termini non trovano applicazione.

Indicazioni operative su DM10, sanzioni civili e crediti minimi

La richiesta di pagamento dei contributi omessi interrompe anche la prescrizione delle relative sanzioni civili. Tuttavia, la richiesta deve comprendere anche la pretesa degli accessori di legge, pur senza necessità di quantificarli.

Se i contributi sono stati versati in ritardo rispetto alla scadenza legale, le sanzioni civili si cristallizzano alla data del pagamento e si prescrivono nello stesso termine del debito contributivo. In tale ipotesi, devono essere posti in essere atti interruttivi anche con riferimento ai soli crediti per sanzioni civili.

Per i modelli DM10 totalmente o parzialmente insoluti, l’atto interruttivo riguarda l’importo indicato come saldo. La sola presentazione del rendiconto mensile vale come riconoscimento del debito e, quindi, come atto interruttivo della prescrizione per gli importi ivi indicati.

In caso di pagamento, non deve essere accettata la contribuzione già prescritta; le somme a credito del datore di lavoro devono essere imputate a copertura del debito meno garantito, ossia dei contributi soggetti a prescrizione quinquennale.

La circolare ricorda infine che non vanno effettuati atti interruttivi per i crediti inferiori a lire 35.000 già estinti ai sensi dell’art. 4-bis della l. n. 63/1993.

Fondo di previdenza degli Autoferrotranvieri

I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alla contribuzione dovuta al Fondo di previdenza degli Autoferrotranvieri. Anche per tale Fondo è vietato il versamento di contribuzione prescritta.

La circolare dispone pertanto l’abrogazione delle precedenti istruzioni incompatibili richiamate in materia.

Punti principali

Nuovi termini di prescrizione

Per le contribuzioni di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, nonché per il contributo di solidarietà ex art. 9-bis, comma 2, del d.l. n. 103/1991 convertito in l. n. 166/1991, il termine è fissato in 10 anni, ridotto a 5 anni dal 1° gennaio 1996. Per le altre contribuzioni obbligatorie di previdenza e assistenza il termine è di 5 anni. La contribuzione IVS comprende anche quella aggiuntiva ex art. 3 l. n. 297/1982; restano escluse numerose altre voci elencate nella circolare, tra cui malattia pensionati, asili nido, tubercolosi, ENAOLI, fondo di garanzia, disoccupazione, casse familiari, CIG, GESCAL, malattia, maternità e Servizio sanitario nazionale.

Contribuzione prescritta e rimborsi

La contribuzione ormai prescritta non può essere versata. L’Istituto non può accettare il pagamento e, se il versamento avviene comunque, deve provvedere d’ufficio al rimborso. La regola è qualificata come prescrizione non rinunciabile, anche dal beneficiario, ed estesa dalla nuova disciplina a tutte le forme di contribuzione, mentre in passato valeva solo per alcune assicurazioni.

Decorrenza ed efficacia dei nuovi termini

Le nuove regole si applicano dal 17 agosto 1995 e anche ai periodi precedenti, ma incidono sulle prescrizioni ancora in corso a quella data. Per i contributi IVS, un atto interruttivo compiuto dopo l’entrata in vigore e fino al 31 dicembre 1995 fa decorrere un nuovo termine riferito ai 10 anni precedenti; dal 1° gennaio 1996 l’atto interruttivo riguarda i 5 anni precedenti. In ogni caso, il nuovo termine dopo l’interruzione è quinquennale, salvo l’eccezione della denuncia del lavoratore o dei superstiti. Per la contribuzione non IVS, gli atti successivi al 16 agosto 1995 interrompono i 5 anni precedenti.

Eccezione per denuncia del lavoratore o dei superstiti

Per i contributi IVS il termine resta decennale anche dopo il 1° gennaio 1996 se il recupero è iniziato a seguito di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. La denuncia può riguardare sia la mancata assicurazione sia il mancato versamento ed è valida se presentata a un’autorità competente, all’Istituto, all’Ispettorato del lavoro o all’autorità giudiziaria. La circolare precisa che il beneficio del termine decennale riguarda solo la posizione del lavoratore denunciante e non si estende ad altri lavoratori. Le segnalazioni ECO2-93/CTR sono considerate vere denunce; la cartolina ECO2-93 di richiesta di rettifica dati non lo è.

Atti interruttivi e procedure di recupero

Per gli atti interruttivi già posti in essere fino al 16 agosto 1995, o per le procedure di recupero già iniziate prima dell’entrata in vigore della legge, continua ad applicarsi la disciplina previgente sul nuovo termine decorrente dall’atto. Sono considerati rilevanti anche i procedimenti amministrativi, le partite trasmesse all’Ufficio legale, i ruoli esattoriali e i verbali ispettivi del lavoro, purché sia chiara al debitore la volontà dell’ente di far valere il credito. È richiamata l’esigenza che gli atti inviati entro il 31 dicembre 1995 siano ricevuti dal debitore entro tale data.

Sospensione dei termini ex l. n. 638/1983

Ai fini del calcolo della prescrizione non si tiene conto della sospensione prevista dall’art. 2, comma 19, del d.l. n. 463/1983 convertito nella l. n. 638/1983, salvo che siano stati compiuti atti interruttivi. In presenza di tali atti, la sospensione va considerata nel computo. La circolare precisa inoltre che non opera tale sospensione per le interruzioni eseguite nel periodo 16 agosto 1995-31 dicembre 1995, con efficacia decennale per i soli contributi IVS.

Sgravio e fiscalizzazione

Le somme indebitamente fruite a titolo di sgravio o fiscalizzazione, essendo sostanzialmente omissioni contributive, seguono lo stesso termine di prescrizione dei contributi cui si riferiscono. Diversamente, la restituzione di contribuzione non dovuta versata da soggetti che avevano diritto a sgravio o fiscalizzazione costituisce indebito oggettivo e resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; in questo caso i nuovi termini della legge n. 335/1995 non si applicano.

Indicazioni operative su DM10, sanzioni e piccoli crediti

La richiesta di pagamento dei contributi omessi interrompe anche la prescrizione delle sanzioni civili, ma deve contenere anche la pretesa degli accessori di legge, pur senza necessità di quantificarli. Per i contributi esposti nei DM10 totalmente o parzialmente insoluti, l’atto interruttivo riguarda l’importo a saldo; i crediti del datore di lavoro vanno imputati prima ai debiti meno garantiti, cioè ai contributi con prescrizione quinquennale. La sola presentazione del DM10 vale come riconoscimento del debito e dunque come interruzione. Non vanno effettuati atti interruttivi per i crediti inferiori a lire 35.000 già estinti ai sensi dell’art. 4-bis l. n. 63/1993.

Fondo Autoferrotranvieri

I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alla contribuzione dovuta al Fondo di previdenza degli Autoferrotranvieri. Anche per tale Fondo è inammissibile il versamento di contribuzione prescritta, con conseguente abrogazione delle precedenti istruzioni incompatibili richiamate nella circolare.

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