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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione cautelare: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2025, col quale la Prefettura di Foggia ha rigettato l'istanza di rilascio dell'autorizzazione al porto di pistola a tassa ridotta, presentata dal ricorrente in data 15 maggio 2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio del rilascio dell'autorizzazione al porto di pistola a tassa ridotta per uso di difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già nominato guardia particolare giurata con decreto favorevole, aveva richiesto il porto di pistola a tassa ridotta. La Prefettura ha respinto l'istanza richiamando una sentenza penale di primo grado che lo aveva condannato alla reclusione per il reato di atti persecutori, commesso mediante condotte reiterate di natura molesta e morbosa nei confronti dell'ex coniuge. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e carenza di motivazione, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, violazione della proporzionalità e mancata considerazione delle circostanze favorevoli, contraddittorietà dell'azione amministrativa, violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni, nonché illegittimità di un automatismo preclusivo. Ha evidenziato che la condanna non era definitiva, che era stata concessa la sospensione condizionale della pena e che aveva intrapreso un percorso psicologico. Ha inoltre valorizzato il rischio di perdita dell'attività lavorativa di guardia particolare giurata.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscano al Prefetto un ampio potere discrezionale e preventivo in materia di detenzione e porto d'armi, esercitabile anche in assenza di una condanna penale definitiva quando emergano episodi o comportamenti sintomatici dell'inaffidabilità dell'interessato. Nel caso concreto, le condotte persecutorie reiterate, di natura molesta e morbosa, sono state giudicate incompatibili con l'affidabilità richiesta per l'uso delle armi. Il giudice ha riconosciuto che il diniego può incidere gravemente sulla capacità lavorativa della guardia particolare giurata e che, proprio per questo, deve essere sorretto da un'istruttoria stringente e da una motivazione rigorosa; ha tuttavia ritenuto tali requisiti soddisfatti dalla Prefettura. La mancata definitività della condanna e la sospensione condizionale della pena rilevano nell'ordinamento penale, ma non impediscono una valutazione amministrativa preventiva di pericolosità o inaffidabilità. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'Amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi e valutato le osservazioni senza ravvisare elementi per modificare il proprio orientamento. La nomina a guardia particolare giurata non determina automaticamente il rilascio del porto d'armi: la licenza richiede una verifica ulteriore e autonoma ai sensi dell'art. 138, comma 3, T.U.L.P.S. Il rilascio della nomina come guardia particolare giurata non armata è stato ritenuto coerente con tale distinzione e indice di un bilanciamento non illogico né sproporzionato tra interesse privato e sicurezza pubblica. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S.

    Gli articoli attribuiscono al Prefetto un ampio potere discrezionale, consentendogli provvedimenti inibitori anche in assenza di una condanna penale definitiva quando emergano episodi, eventi o comportamenti sintomatici del venir meno dell'affidabilità dell'interessato.

    Il potere in materia di armi è preventivo e non sanzionatorio; il diniego può fondarsi su elementi concreti di inaffidabilità anche se la condanna penale non è definitiva.

  • art. 138, comma 3, T.U.L.P.S.

    Il rilascio della licenza di porto d'armi presuppone una specifica e ulteriore verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti.

    La nomina a guardia particolare giurata e il rilascio del porto d'armi sono provvedimenti fondati su presupposti autonomi; la prima non comporta automaticamente il secondo.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente perché rendeva riconoscibili le ragioni, basate sulle condotte persecutorie reiterate e sulla conseguente inaffidabilità nell'uso delle armi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La garanzia partecipativa è stata rispettata mediante la comunicazione dei motivi ostativi e la successiva valutazione delle osservazioni del richiedente.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata dopo l'avviso alle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia di detenzione e porto d'armi, il Prefetto esercita un potere preventivo e ampiamente discrezionale, che può fondarsi su episodi o comportamenti sintomatici dell'inaffidabilità del richiedente anche in assenza di una condanna penale definitiva.
  • Il diniego di porto d'armi nei confronti di una guardia particolare giurata deve essere sorretto da un'istruttoria stringente e da una motivazione rigorosa, specificamente riferita alla personalità dell'interessato, alla sua storia e agli elementi concreti dai quali derivi il rischio di abuso delle armi.
  • L'incidenza del diniego sulla capacità lavorativa e sul sostentamento della guardia particolare giurata deve essere ponderata dall'Amministrazione, ma non prevale necessariamente sull'interesse pubblico alla prevenzione dei rischi per la sicurezza individuale e collettiva.
  • La nomina a guardia particolare giurata non comporta automaticamente il rilascio del porto d'armi, poiché quest'ultimo richiede un'autonoma e ulteriore verifica dei requisiti di affidabilità previsti dal T.U.L.P.S.
  • La non definitività della condanna penale e la sospensione condizionale della pena non impediscono, nell'ambito amministrativo di pubblica sicurezza, una valutazione preventiva dell'affidabilità del richiedente e del possibile uso abusivo delle armi.
  • L'obbligo di cui all'art. 10-bis l. 241/1990 è rispettato quando l'Amministrazione comunica specificamente i motivi ostativi e valuta le osservazioni presentate, anche qualora ritenga di non dover modificare il proprio orientamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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