Sentenza n. 1196/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento con il ricorso originariamente proposto: del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria n. 1864/2021 del 27.08.2021, contenente altresì l'ordine di demolizione delle opere non sanate; nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui, in quanto occorra, la delibera del Consiglio comunale di Firenze n. 2015/CC/00025 del 02.04.2015, di approvazione del Regolamento urbanistico comunale, nella parte in cui individua la fascia di rispetto cimiteriale in questione. con i motivi aggiunti depositati in data 12 novembre 2021: del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria n. 1864/2021 del 27.08.2021, contenente altresì l'ordine di demolizione delle opere non sanate; nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui, in quanto occorra, la delibera del Consiglio comunale di Firenze n. 2015/CC/00025 del 02.04.2015, di approvazione del Regolamento urbanistico comunale, nella parte in cui individua la fascia di rispetto cimiteriale in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria con contestuale ordine di demolizione di un deposito attrezzi ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione relativi a un deposito attrezzi realizzato nel giardino pertinenziale di un fabbricato residenziale. Deducevano, in primo luogo, che la fascia di rispetto cimiteriale non fosse rappresentata dallo strumento urbanistico vigente al momento della realizzazione dell’opera; che il cimitero del Portico, collocato all’interno di un convento, avesse cessato da secoli la propria funzione; che la fascia fosse stata ridotta a 100 metri dal piano di settore cimiteriale del 1999; e che la rappresentazione della fascia di 200 metri nel regolamento urbanistico del 2015 non fosse applicabile perché successiva all’abuso. Con ulteriori censure sostenevano che le ridotte dimensioni del manufatto e la sua natura pertinenziale lo rendessero compatibile con il vincolo cimiteriale. Impugnavano inoltre il regolamento urbanistico del 2015 nella parte relativa all’estensione della fascia. Con i motivi aggiunti, proposti dopo la produzione comunale di documentazione attestante la perdurante utilizzazione del cimitero del Portico, deducevano che tale documentazione non fosse di dominio pubblico e che l’autore dell’abuso fosse quindi incolpevole.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha rilevato che il vincolo cimiteriale opera ex lege, indipendentemente dal suo recepimento grafico negli strumenti urbanistici. Ha ritenuto provato, sulla base della documentazione comunale, che il cimitero del Portico fosse tuttora attivo, seppure con inumazioni sporadiche. Ha affermato che, a seguito della modifica dell’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 operata dalla l. n. 166/2002, la fascia di rispetto è stata riportata ope legis a 200 metri, indipendentemente da precedenti riduzioni; in ogni caso, non risultava agli atti un provvedimento prefettizio idoneo a perfezionare la riduzione secondo la disciplina previgente. La successiva rappresentazione della fascia nel regolamento urbanistico del 2015 aveva natura ricognitiva e non costitutiva, poiché il ripristino della distanza derivava direttamente dalla legge. La censura contro il regolamento urbanistico è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non essendo tale atto la fonte del vincolo. Il vincolo cimiteriale è stato qualificato come assoluto e ostativo alla realizzazione di edifici o costruzioni nella fascia di rispetto, senza rilevanza della modesta consistenza dell’opera o della sua natura pertinenziale. Infine, è stata respinta la censura di buona fede o incolpevolezza, poiché l’abuso edilizio ha natura di illecito ripristinatorio e prescinde da dolo, colpa o buona fede. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 338 r.d. n. 1265/1934
la fascia di rispetto cimiteriale è stata riportata ope legis a 200 metri
Il vincolo cimiteriale opera direttamente per legge e, dopo la modifica introdotta dalla l. n. 166/2002, la fascia di rispetto è pari a 200 metri, indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici e dalle precedenti riduzioni.
art. 57 d.P.R. n. 285/1990
il vincolo cimiteriale ... ha carattere assoluto e non consente l'allocazione di edifici o costruzioni all'interno della fascia di rispetto
Il vincolo impedisce la realizzazione di costruzioni nella fascia di rispetto senza che assumano rilievo la tipologia del manufatto, le sue dimensioni o la natura pertinenziale.
l. n. 166/2002
ha novellato l’art. 338 della R.D. n. 1265/1934
La legge ha ripristinato ope legis la fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri, senza necessità di una nuova previsione dello strumento urbanistico.
Massime di principio
- Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 opera ex lege e non necessita di essere recepito graficamente dagli strumenti urbanistici per essere opponibile e applicabile.
- A seguito della modifica dell’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 introdotta dalla l. n. 166/2002, la fascia ordinaria di rispetto cimiteriale è pari a 200 metri, indipendentemente da precedenti riduzioni, salvo che queste risultino perfezionate secondo la disciplina applicabile e mediante il provvedimento richiesto dalla legge.
- La rappresentazione della fascia di rispetto cimiteriale in uno strumento urbanistico successivo ha natura ricognitiva e non costitutiva quando il vincolo deriva direttamente dalla legge; pertanto, la contestazione dello strumento per l’estensione della fascia è priva di interesse se l’annullamento dell’atto non inciderebbe sull’esistenza o sull’ampiezza del vincolo legale.
- Il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e impedisce la realizzazione di edifici o costruzioni all’interno della fascia di rispetto, senza che rilevino le ridotte dimensioni dell’opera, la sua destinazione o la natura pertinenziale rispetto a un edificio principale.
- L’abuso edilizio soggetto a misura ripristinatoria conserva natura oggettiva e non è escluso dalla buona fede, dall’assenza di dolo o dalla mancanza di colpa del responsabile dell’abuso.
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