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direttiva

Direttiva 2001/109

Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto

Normativa europea32001L0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva impone agli Stati membri di svolgere indagini statistiche periodiche sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto, al fine di fornire alla Commissione dati attendibili sul potenziale produttivo e previsioni di medio termine sull’offerta di mercato. Stabilisce specie interessate, requisiti minimi di rappresentatività e precisione, modalità di trasmissione dei risultati e cooperazione metodologica con la Commissione. La direttiva abroga e sostituisce la precedente direttiva 76/625/CEE con efficacia dal 16 aprile 2002.

Indagini statistiche quinquennali sugli alberi da frutto di talune specie per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni negli Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono effettuare nel 2002 e poi ogni cinque anni indagini sulle piantagioni di alberi da frutto di specifiche specie presenti sul loro territorio. L’indagine riguarda tutte le aziende con superficie coltivata ad alberi da frutto i cui frutti siano interamente o principalmente destinati al mercato, incluse colture pure e miste. Le specie elencate sono mele da tavola, pere da tavola, pesche, albicocche, arance, limoni e agrumi a piccoli frutti; per mele e pere non da tavola destinate esclusivamente ad altri usi la rilevazione è facoltativa. È prevista la possibilità di modificare l’elenco delle specie e la tabella nazionale in allegato secondo procedura comitologica.

Indagini statistiche sulle piantagioni di alberi da frutto

La direttiva disciplina un sistema armonizzato di indagini statistiche periodiche sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto negli Stati membri, volto a fornire alla Commissione dati affidabili e comparabili sul potenziale di produzione e a supportare le previsioni di medio termine sull’offerta nei mercati ortofrutticoli. Il testo sostituisce la direttiva 76/625/CEE, che viene abrogata con efficacia dal 16 aprile 2002.

Obiettivi e contesto

La finalità principale è consentire alla Commissione di disporre di informazioni precise sul potenziale produttivo delle piantagioni di alcune specie frutticole nella Comunità. Nei considerando si sottolinea che le nuove piantagioni raggiungono la piena resa solo dopo alcuni anni e che, per ottenere dati sicuri, le indagini devono essere ripetute ogni cinque anni e svolte secondo criteri omogenei, pur con una certa flessibilità metodologica.

Ambito di applicazione

Gli Stati membri devono effettuare le indagini nel corso del 2002 e poi ogni cinque anni, sul proprio territorio, per le piantagioni delle specie elencate nell’art. 1, par. 2:

  • mele da tavola;
  • pere da tavola;
  • pesche;
  • albicocche;
  • arance;
  • limoni;
  • agrumi a piccoli frutti.

L’indagine si applica a tutte le aziende con superficie coltivata ad alberi da frutto, purché i frutti prodotti siano interamente o principalmente destinati al mercato. Essa comprende sia le colture pure sia le colture miste. La rilevazione delle varietà di mele e pere diverse da quelle da tavola, destinate esclusivamente ad altri usi, è facoltativa. L’elenco delle specie e la tabella allegata possono essere modificati secondo la procedura comitologica dell’art. 8, par. 2.

Contenuto minimo delle rilevazioni

L’art. 2 impone che i risultati possano essere presentati combinando diverse caratteristiche:

  • varietà frutticola: per specie, devono essere individuate un numero sufficiente di varietà, tale da coprire almeno l’80% della superficie coltivata della specie interessata; in ogni caso vanno considerate tutte le varietà che rappresentano almeno il 3% della superficie complessiva;
  • età degli alberi: deve essere calcolata dal momento della piantagione nel terreno; la stagione autunno-primavera è considerata un unico periodo;
  • superficie piantata, numero di alberi e densità di piantagione: la densità può essere rilevata direttamente oppure calcolata sulla base della superficie coltivata.

Le modalità applicative di tali criteri sono adottate mediante procedura di comitato.

Indagini a campione: rappresentatività e precisione

Quando l’indagine è svolta per campione, il campione deve rappresentare almeno il 95% della superficie piantata ad alberi da frutto; le superfici non incluse devono essere stimate. Inoltre, gli Stati membri devono assicurare che l’errore di campionamento non superi il 3% rispetto a un livello di attendibilità del 68% per il totale della superficie nazionale coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie. Devono anche adottare misure adeguate per limitare e, se necessario, valutare gli errori di osservazione.

Trasmissione dei dati alla Commissione

Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle indagini alla Commissione con la massima rapidità possibile e, in ogni caso, entro il 1º ottobre dell’anno successivo a quello dell’indagine. La trasmissione avviene per zone di produzione; i limiti di tali zone sono stabiliti secondo procedura di comitato.

Entro il medesimo termine del 1º ottobre devono essere comunicati:

  • gli errori di osservazione constatati;
  • gli errori di campionamento di cui all’art. 3;
  • una relazione metodologica sull’esecuzione dell’indagine.

Informazioni annuali aggiuntive

Gli Stati membri che dispongono di dati annuali sulle superfici estirpate e sulle nuove piantagioni di alberi da frutto devono trasmetterli alla Commissione entro il 31 ottobre dell’anno successivo all’anno di riferimento.

Ruolo della Commissione e cooperazione con gli Stati membri

La Commissione, nel quadro di consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri, esamina:

  • i risultati delle indagini;
  • i problemi tecnici emersi nella preparazione ed esecuzione;
  • la significatività dei risultati.

Entro un anno dalla comunicazione dei risultati da parte degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita.

Comitologia e misure di esecuzione

La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE. Nei casi di rinvio all’art. 8, par. 2, si applicano gli artt. 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un termine di tre mesi per il periodo previsto all’art. 4, par. 3, di tale decisione.

Recepimento, abrogazione e vigenza

Gli Stati membri devono adottare entro il 16 aprile 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Quando adottano tali misure, esse devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri ne sono i destinatari.

Disposizioni principali

Finalità e sostituzione della direttiva precedente

La direttiva sostituisce la direttiva 76/625/CEE, abrogata con efficacia dal 16 aprile 2002 (art. 9), e mira a garantire alla Commissione statistiche attendibili e comparabili sul potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto, utili anche per previsioni a medio termine sulla produzione e sull’offerta nei mercati ortofrutticoli.

Obbligo di effettuare indagini periodiche

Gli Stati membri devono effettuare indagini nel corso del 2002 e successivamente ogni cinque anni sulle piantagioni di alberi da frutto di talune specie presenti sul loro territorio (art. 1, par. 1).

Specie oggetto di indagine e facoltatività per talune varietà

Le specie oggetto di indagine sono: mele da tavola, pere da tavola, pesche, albicocche, arance, limoni e agrumi a piccoli frutti (art. 1, par. 2). La rilevazione delle piantagioni di varietà di mele e pere diverse da quelle da tavola, destinate esclusivamente ad altri usi, è facoltativa. L’elenco può essere modificato secondo la procedura di comitato di cui all’art. 8, par. 2.

Ambito delle aziende e tipologie di coltura

L’indagine copre tutte le aziende con superficie coltivata ad alberi da frutto, purché i frutti siano interamente o principalmente destinati al mercato. Sono incluse colture pure e colture miste, cioè piantagioni delle specie elencate in associazione tra loro o con altre specie (art. 1, par. 3).

Forma dell’indagine e flessibilità metodologica

L’indagine può essere svolta in forma esaustiva oppure per campione con campionamento casuale, secondo i criteri dell’art. 3 (art. 1, par. 4). La direttiva introduce una certa flessibilità nei metodi di indagine, salvaguardando la confrontabilità dei dati tra Stati membri.

Contenuti minimi dei risultati: varietà, età e densità

I risultati devono poter essere combinati per caratteristiche diverse: per varietà frutticola, indicando per specie un numero sufficiente di varietà da coprire almeno l’80% della superficie coltivata della specie e comunque tutte le varietà che rappresentano il 3% o più della superficie complessiva; per età degli alberi, calcolata dal periodo di piantamento nel terreno, considerando un unico periodo la stagione autunno-primavera; per superficie piantata, numero di alberi e densità di piantagione, che può essere rilevata direttamente o calcolata sulla base della superficie coltivata (art. 2).

Requisiti per le indagini a campione

Se l’indagine è effettuata a campione, il campione deve essere rappresentativo di almeno il 95% della superficie piantata ad alberi da frutto; le superfici non coperte dal campione devono essere stimate (art. 3, par. 1). L’errore di campionamento deve essere al massimo del 3% con livello di attendibilità del 68% per il totale della superficie nazionale coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie (art. 3, par. 2). Gli Stati membri devono inoltre limitare e, se necessario, valutare gli errori di osservazione (art. 3, par. 3).

Trasmissione dei risultati e delle informazioni metodologiche

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i risultati delle indagini con la massima rapidità possibile e comunque entro il 1º ottobre dell’anno successivo a quello dell’indagine (art. 4, par. 1). I risultati vanno trasmessi per zone di produzione; i limiti delle zone sono stabiliti secondo la procedura di comitato (art. 4, par. 2). Entro lo stesso termine del 1º ottobre devono essere comunicati gli errori di osservazione e di campionamento, nonché una relazione metodologica sull’esecuzione dell’indagine (art. 4, parr. 3 e 4).

Comunicazione di dati annuali aggiuntivi

Gli Stati membri che dispongono di informazioni annuali sulle superfici estirpate e sulle nuove piantagioni di alberi da frutto devono comunicarle alla Commissione entro il 31 ottobre dell’anno successivo all’anno di riferimento (art. 5).

Cooperazione con la Commissione e relazione al Parlamento e al Consiglio

Nel quadro di consultazioni e collaborazione permanente con gli Stati membri, la Commissione esamina i risultati, i problemi tecnici emersi nella preparazione ed esecuzione delle indagini e la significatività dei risultati (art. 6). Entro un anno dalla comunicazione dei risultati da parte degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita (art. 7).

Comitologia e adozione delle misure di attuazione

La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria (decisione 72/279/CEE). Per le misure di esecuzione si applicano gli artt. 4 e 7 della decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all’art. 4, par. 3, di tale decisione è fissato a tre mesi (art. 8).

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 16 aprile 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione (art. 10). Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri (artt. 11 e 12).

Come è indicizzato

Materiestatisticaagricolturamercato ortofrutticoloraccolta datipolitica agricola comune

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