Direttiva 2001/113
Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/113/CE rifonde e aggiorna la disciplina europea su confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, fissando definizioni comuni, requisiti minimi di composizione, ingredienti ammessi ed obblighi di etichettatura. La finalità è garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno, evitando nuove barriere e mantenendo alcune tradizioni nazionali, in particolare per i prodotti a ridotto tenore di zucchero. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 12 luglio 2003, con applicazione piena delle regole di commercializzazione dal 12 luglio 2003 e divieto dei prodotti non conformi dal 12 luglio 2004, salvo smaltimento delle scorte etichettate in precedenza.
Disciplina armonizzata delle confetture, gelatine e marmellate di frutta e della crema di marroni destinate all’alimentazione umana, con definizioni, composizione, etichettatura e regole di commercializzazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti definiti nell’allegato I, cioè confetture, confetture extra, gelatine, gelatine extra, marmellate, marmellate-gelatine e crema di marroni destinati all’alimentazione umana. Restano esclusi i prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti da forno fini, pasticceria o biscotteria. La direttiva si coordina con la direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura e, per gli ingredienti/additivi consentiti, con la normativa generale sugli additivi alimentari e con gli allegati II e III della direttiva stessa.
Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni destinate all’alimentazione umana
La direttiva 2001/113/CE rifonde la precedente disciplina settoriale e uniforma, nell’ottica del mercato interno, definizioni, composizione, ingredienti ammessi ed etichettatura dei prodotti a base di frutta e della crema di marroni. Il legislatore europeo richiama la necessità di garantire la libera circolazione, evitare disparità nazionali e coordinare la normativa speciale con quella generale in materia di etichettatura e additivi alimentari.
Obiettivi e ratio normativa
La direttiva nasce per semplificare le direttive verticali sui prodotti alimentari, limitandosi ai requisiti fondamentali necessari affinché i prodotti possano circolare liberamente nel mercato interno. I considerando evidenziano che la precedente direttiva 79/693/CEE aveva già perseguito la fissazione di definizioni e norme comuni per prevenire concorrenza sleale e tutela del consumatore; la nuova direttiva aggiorna tale impostazione e la rende più accessibile attraverso un testo rifuso.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’ambito ai prodotti definiti nell’allegato I. Restano esclusi i prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti da forno fini, pasticceria o biscotteria. La disciplina riguarda quindi i prodotti finiti immessi sul mercato come confetture, confetture extra, gelatine, gelatine extra, marmellate, marmellate-gelatine e crema di marroni.
Definizioni e requisiti di composizione
L’allegato I contiene le definizioni tecniche dei prodotti e i relativi requisiti quantitativi minimi. In particolare:
- la confettura è una miscela gelificata di zuccheri, polpa e/o purea di frutta e acqua, con un minimo di 350 g di polpa e/o purea per 1.000 g di prodotto finito, salvo minimi diversi per talune specie;
- la confettura extra richiede 450 g di polpa per 1.000 g, con minimi specifici per alcune frutte e con esclusione, per la produzione con altri frutti, di mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori;
- la gelatina e la gelatina extra sono ottenute da succo e/o estratto acquoso di frutta, con quantitativi minimi equivalenti a quelli previsti per confettura e confettura extra;
- la marmellata è un prodotto ottenuto da agrumi, con almeno 200 g di agrumi per 1.000 g di prodotto finito, di cui almeno 75 g provenienti dall’endocarpo;
- la marmellata-gelatina deve essere priva totalmente di sostanze insolubili, salvo eventuali esigue quantità di scorza finemente tagliata;
- la crema di marroni deve contenere non meno di 380 g di purea di marroni (Castanea sativa) per 1.000 g di prodotto finito.
L’allegato I, parte II, richiede inoltre un tenore di sostanza secca solubile almeno pari al 60%, misurato al rifrattometro, salvo i prodotti in cui gli zuccheri siano sostituiti in tutto o in parte da edulcoranti. Gli Stati membri possono autorizzare, in casi particolari, denominazioni riservate per prodotti con tenore inferiore al 60% nel rispetto della direttiva 2000/13/CE.
Etichettatura e denominazioni di vendita
L’articolo 2 coordina la direttiva con la direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura degli alimenti e introduce prescrizioni specifiche. Le denominazioni di vendita dell’allegato I sono riservate ai prodotti corrispondenti e devono essere usate nel commercio per designarli. In aggiunta:
- la denominazione deve essere completata dall’indicazione del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente di peso delle materie prime;
- per prodotti ottenuti da tre o più frutti è ammessa la formula "frutti misti", o una formula simile, oppure l’indicazione del numero di frutti;
- l’etichetta deve indicare il contenuto di frutta come "... grammi di frutta per 100 grammi" di prodotto finito, con eventuale detrazione dell’acqua usata per gli estratti acquosi;
- deve essere indicato il tenore totale di zuccheri come "zuccheri ... grammi per 100 grammi", calcolato come valore rifrattometrico del prodotto finito a 20 °C con tolleranza di ± 3 gradi rifratto metrici;
- tale indicazione sullo zucchero non è richiesta se l’informazione nutrizionale sugli zuccheri figura già in etichetta ai sensi della direttiva 90/496/CEE;
- le indicazioni sul contenuto di frutta e zuccheri devono comparire, in caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita;
- se il tenore residuo di anidride solforosa supera 10 mg/kg, la sua presenza deve essere menzionata nell’elenco degli ingredienti, in deroga all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE.
Ingredienti consentiti e materie prime
L’articolo 4 dispone che, per produrre i beni dell’allegato I, possono essere usati soltanto gli ingredienti dell’allegato II e le materie prime conformi all’allegato III, salvo quanto previsto dalla direttiva 89/107/CEE sugli additivi alimentari e dalle misure di attuazione della stessa. L’allegato II elenca i componenti addizionali autorizzati, tra cui miele, succhi e scorze di agrumi, succhi di piccoli frutti rossi, succo di barbabietola rossa, oli essenziali di agrumi, pectina liquida, oli e grassi commestibili come antischiumogeni, sostanze alcoliche, vino, vino liquoroso, noci, erbe aromatiche, spezie, vaniglia, estratti di vaniglia e vanillina.
L’allegato III definisce inoltre nozioni essenziali come frutto, polpa, purea, estratto acquoso e zuccheri autorizzati. Sono ammessi trattamenti di calore o di freddo, liofilizzazione e concentrazione; per le materie prime destinate ai prodotti extra è consentito, entro i limiti della direttiva 95/2/CE, l’uso di anidride solforosa o di taluni sali come ausilio di fabbricazione. Sono previste regole specifiche anche per albicocche, prugne e scorze di agrumi.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
Pur essendo una direttiva di armonizzazione, il testo lascia alcuni margini agli Stati membri. In particolare:
- possono autorizzare, per taluni casi particolari, denominazioni riservate per prodotti con tenore di sostanza secca solubile inferiore al 60%;
- possono mantenere, in coerenza con le tradizioni nazionali, talune disposizioni già esistenti che consentono la commercializzazione di prodotti con tenore ridotto di zucchero, come richiamato nei considerando;
- restano competenti a scegliere la forma e i mezzi di recepimento, nel rispetto del risultato imposto dalla direttiva.
Divieto di norme nazionali aggiuntive
L’articolo 3 impone agli Stati membri di astenersi dall’adottare per i prodotti disciplinati disposizioni nazionali non previste dalla direttiva. La clausola mira a prevenire nuove barriere tecniche alla libera circolazione e a preservare l’uniformità della disciplina.
Recepimento, decorrenza e periodo transitorio
L’articolo 8 impone il recepimento entro il 12 luglio 2003. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure adottate. Le disposizioni nazionali devono essere applicate in modo da:
- autorizzare l’immissione in commercio dei prodotti conformi alla direttiva dal 12 luglio 2003;
- vietare l’immissione in commercio dei prodotti non conformi dal 12 luglio 2004.
È prevista una clausola di salvaguardia transitoria: i prodotti non conformi ma etichettati prima del 12 luglio 2004 in conformità alla direttiva 79/693/CEE possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Abrogazione della disciplina previgente e comitologia
L’articolo 7 abroga la direttiva 79/693/CEE a decorrere dal 12 luglio 2003; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva. L’articolo 5 prevede che gli adeguamenti della direttiva alla normativa generale sui prodotti alimentari e al progresso tecnico siano adottati secondo la procedura di regolamentazione dell’articolo 6, paragrafo 2. Quest’ultimo rinvia al comitato permanente per i prodotti alimentari e alla decisione 1999/468/CE, fissando a tre mesi il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.
Entrata in vigore
L’articolo 9 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 10 ne indica gli Stati membri come destinatari.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
La direttiva stabilisce definizioni e regole comuni per i prodotti elencati nell’allegato I, al fine di assicurare la libera circolazione nel mercato interno e di adeguare la disciplina settoriale alla normativa alimentare generale dell’Unione. I considerando richiamano la semplificazione delle direttive verticali e la necessità di evitare disparità nazionali che possano alterare la concorrenza o ingannare il consumatore.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 1 limita l’applicazione ai prodotti definiti nell’allegato I e ne esclude quelli destinati alla fabbricazione di prodotti da forno fini, pasticceria o biscotteria. Le definizioni comprendono varie categorie di confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni.
Etichettatura e denominazioni di vendita
L’articolo 2 applica la direttiva 2000/13/CE ai prodotti disciplinati, con regole specifiche: le denominazioni dell’allegato I sono riservate ai prodotti definiti; la denominazione deve essere completata dall’indicazione del frutto o dei frutti in ordine decrescente di peso; per prodotti con tre o più frutti è ammessa la dicitura "frutti misti" o simile. Devono inoltre figurare il contenuto di frutta in grammi per 100 grammi di prodotto finito e il tenore totale di zuccheri in grammi per 100 grammi, con indicazione nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. La presenza di anidride solforosa residua superiore a 10 mg/kg va indicata nell’elenco ingredienti in deroga alla direttiva 2000/13/CE.
Divieto di discipline nazionali aggiuntive
L’articolo 3 impone agli Stati membri di astenersi dall’adottare, per i prodotti dell’allegato I, disposizioni nazionali non previste dalla direttiva, così da evitare nuovi ostacoli alla libera circolazione.
Ingredienti e materie prime consentiti
L’articolo 4 consente, per la fabbricazione dei prodotti dell’allegato I, soltanto gli ingredienti elencati nell’allegato II e le materie prime conformi all’allegato III, fatte salve la direttiva 89/107/CEE e le misure di attuazione della stessa.
Parametri di composizione e definizioni tecniche
L’allegato I stabilisce le definizioni dei prodotti e i rispettivi tenori minimi di frutta o succo/polpa/purea: 350 g di polpa e/o purea per 1.000 g per la confettura in generale, 450 g per la confettura extra in generale, con minimi specifici per alcune specie; 200 g di agrumi, di cui almeno 75 g di endocarpo, per la marmellata; almeno 380 g di purea di marroni per 1.000 g per la crema di marroni. Sono previste anche definizioni per confettura extra, gelatina, gelatina extra e marmellata-gelatina, nonché regole sulle percentuali in caso di miscele di frutti.
Tenore minimo di sostanza secca solubile
L’allegato I, parte II, richiede un tenore di sostanza secca solubile almeno pari al 60%, determinato al rifrattometro, salvo i prodotti in cui gli zuccheri siano totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in casi particolari e nel rispetto dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, denominazioni riservate per prodotti con tenore inferiore al 60%.
Additivi e ingredienti supplementari autorizzati
L’allegato II elenca gli ingredienti aggiuntivi consentiti, tra cui miele, succhi di frutta, succo di agrumi, succhi di piccoli frutti rossi, succo di barbabietola rossa, oli essenziali di agrumi, oli e grassi commestibili come antischiumogeni, pectina liquida, scorze di agrumi, foglie di Pelargonium odoratissimum per prodotti di cotogne, sostanze alcoliche, vino, vino liquoroso, noci, erbe aromatiche, spezie, vaniglia, estratti di vaniglia e vanillina, con limiti specifici per tipologia di prodotto.
Definizioni delle materie prime e trattamenti consentiti
L’allegato III definisce frutto, polpa, purea, estratto acquoso e zuccheri autorizzati. Consente trattamenti di calore o freddo, liofilizzazione e concentrazione delle materie prime; per le materie prime destinate a prodotti extra è ammesso l’uso di anidride solforosa o di alcuni sali come ausilio di fabbricazione, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla normativa sugli additivi. Albicocche e prugne destinate alla confettura possono essere disidratate e le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.
Recepimento, applicazione e regime transitorio
L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare entro il 12 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni devono consentire l’immissione in commercio dei prodotti conformi dal 12 luglio 2003 e vietare quelli non conformi dal 12 luglio 2004. È però autorizzata, fino a esaurimento scorte, la commercializzazione dei prodotti non conformi ma etichettati prima del 12 luglio 2004 in conformità alla direttiva 79/693/CEE.
Abrogazione e decorrenza
La direttiva 79/693/CEE è abrogata dal 12 luglio 2003. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Procedura di comitato e adeguamenti tecnici
L’articolo 5 prevede che gli adeguamenti della direttiva alla normativa generale sui prodotti alimentari e al progresso tecnico siano adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2. L’articolo 6 richiama il comitato permanente per i prodotti alimentari e la decisione 1999/468/CE, fissando in tre mesi il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.
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