Direttiva 2001/106
Direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/106/CE modifica in modo sostanziale il regime UE del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo previsto dalla direttiva 95/21/CE. Rafforza la selezione delle navi da ispezionare, rende obbligatorie talune ispezioni estese, introduce un meccanismo di rifiuto di accesso per navi recidive e ad alto rischio e amplia gli obblighi di informazione e pubblicità. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 22 luglio 2003 e istituire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni nazionali attuative.
Modifica della direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, con rafforzamento delle ispezioni, introduzione di ispezioni estese obbligatorie, procedure di rifiuto di accesso e obblighi di trasparenza e segnalazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi che approdano nei porti degli Stati membri e, più in generale, alle navi che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri ai fini del controllo dello Stato di approdo. Riguarda le autorità competenti nazionali incaricate delle ispezioni, gli armatori, i comandanti, i proprietari delle navi, le società di classifica e, per gli obblighi informativi e di pubblicità, la Commissione e i sistemi SIRENAC ed EQUASIS. Sono centrali alcune categorie di navi ad alto rischio, incluse gasiere, chimichiere, portarinfuse, petroliere e navi passeggeri, nonché le navi battenti bandiera di Stati inseriti nella lista nera o classificati ad altissimo/alto rischio dal MOU. La direttiva lascia agli Stati membri margini organizzativi sulla forma delle misure, ma impone risultati minimi vincolanti, soprattutto su frequenza delle ispezioni, priorità, sanzioni e recepimento entro i termini.
Controllo dello Stato di approdo: rafforzamento del regime UE
La direttiva 2001/106/CE modifica la direttiva 95/21/CE per rendere più uniforme ed efficace il controllo delle navi che approdano nei porti della Comunità. Il legislatore unionale interviene alla luce dell'evoluzione delle convenzioni IMO e del memorandum di Parigi (MOU), con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza marittima, ridurre il rischio di inquinamento e contrastare l'utilizzo di navi in cattive condizioni operative.
Ambito e finalità del sistema di controllo
La disciplina riguarda il controllo dello Stato di approdo sulle navi che entrano nei porti degli Stati membri e si concentra sulla verifica del rispetto delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e lavoro a bordo. La direttiva chiarisce espressamente che nulla di quanto previsto trasferisce agli Stati di approdo le responsabilità che restano in capo agli Stati di bandiera e agli organismi riconosciuti che operano per loro conto.
Definizioni e quadro convenzionale
L'articolo 2, come modificato, aggiorna la nozione di "convenzioni" richiamando, tra le altre, LL 66, SOLAS 74, MARPOL 73-78, STCW 78, COLREG 72, ITC 69, ILO n. 147 e CLC 92, insieme ai protocolli, agli emendamenti successivi e ai codici obbligatori vigenti al 19 dicembre 2001. È inoltre definito il MOU come il protocollo d'intesa di Parigi del 26 gennaio 1982 nel testo vigente alla stessa data.
Autorità competenti e capacità ispettiva
L'articolo 4 impone agli Stati membri di dotarsi di amministrazioni marittime nazionali adeguate, denominate autorità competenti, con personale sufficiente e ispettori qualificati. Si tratta di un obbligo di risultato: gli Stati restano liberi di scegliere l'assetto organizzativo, ma devono assicurare che le autorità siano realmente in grado di svolgere le funzioni ispettive previste dalla direttiva.
Ispezioni ordinarie: quota minima e priorità
L'articolo 5 fissa un obiettivo quantitativo minimo: ogni Stato membro deve effettuare annualmente ispezioni pari ad almeno il 25% del numero medio annuo di singole navi approdate nei propri porti, calcolato sugli ultimi tre anni civili disponibili. La selezione delle navi si fonda sul fattore di priorità SIRENAC e sull'allegato I, che individua categorie prioritarie come le navi di prima entrata, quelle non ispezionate da sei mesi, le navi con certificazione rilasciata da organismi non riconosciuti, quelle battenti bandiera di Stati nella lista nera del MOU, le navi già trovate con carenze, fermate in precedenza, o con età superiore a 13 anni.
Gli Stati membri devono astenersi dall'ispezionare navi già controllate da un altro Stato membro nei sei mesi precedenti se ricorrono cumulativamente determinate condizioni, tra cui l'assenza della nave nell'allegato I e l'assenza di carenze o di fondati motivi di nuovo controllo.
Ispezioni estese obbligatorie
L'articolo 7 introduce un regime vincolante per le ispezioni estese. Sono soggette a ispezione estesa, dopo dodici mesi dall'ultima ispezione estesa in un porto di uno Stato firmatario del MOU, le navi appartenenti alle categorie dell'allegato V, sezione A: gasiere e chimichiere oltre 10 anni, portarinfuse oltre 12 anni, petroliere superiori a 3.000 tonnellate lorde e oltre 15 anni, navi passeggeri diverse da quelle rientranti nella direttiva 1999/35/CE e oltre 15 anni.
Se tali navi sono selezionate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), l'ispezione da effettuare deve essere estesa. L'armatore o il comandante devono trasmettere all'autorità competente del porto di scalo una serie di informazioni operative elencate nell'allegato V, sezione B, almeno tre giorni prima dell'arrivo previsto, oppure prima della partenza dal porto precedente se il viaggio dura meno di tre giorni. La mancata notifica comporta l'ispezione estesa nel porto di destinazione.
La direttiva consente agli Stati membri che non siano subito in grado di far fronte all'aumento delle ispezioni di strutturare gradualmente il servizio, con termine al 1 gennaio 2003; per il porto di Rotterdam è possibile una proroga di sei mesi. Le ispezioni estese devono seguire le procedure dell'allegato V, sezione C, che dettagliano le verifiche minime per ciascuna tipologia di nave.
Gestione delle impossibilità operative e limite al 5%
L'articolo 7 bis disciplina i casi in cui, per ragioni operative, lo Stato membro non riesca a eseguire l'ispezione di una nave ad alta priorità o l'ispezione estesa obbligatoria. In tali casi deve informare tempestivamente SIRENAC e, ogni sei mesi, la Commissione, indicando le ragioni della mancata ispezione. Il numero di mancate ispezioni non può superare il 5% del numero medio annuo delle navi che avrebbero dovuto essere controllate; le navi non ispezionate dovranno essere sottoposte a controllo nel successivo porto di approdo nella Comunità. Entro il 22 luglio 2008 la Commissione può proporre una revisione della soglia sulla base di una valutazione di opportunità.
Rifiuto di accesso ai porti comunitari
Con l'articolo 7 ter viene introdotto un meccanismo sanzionatorio amministrativo particolarmente incisivo: il rifiuto di accesso ai porti della Comunità per talune navi delle categorie di cui all'allegato XI, sezione A, quando battano bandiera di Stati in lista nera o ad altissimo/alto rischio e abbiano subito più di due fermi nei 24 mesi precedenti, ovvero più di un fermo nei 36 mesi precedenti, a seconda della fattispecie. Il provvedimento scatta quando la nave lascia il porto in cui è avvenuto il secondo o il terzo fermo rilevante. La Commissione pubblica semestralmente l'elenco delle navi colpite dal divieto.
L'allegato XI disciplina in dettaglio la procedura di revoca: l'armatore o il proprietario deve presentare istanza formale corredata da una dichiarazione dello Stato di bandiera attestante la piena conformità alle convenzioni internazionali e, se del caso, da una certificazione della società di classifica. La revoca è possibile solo dopo una nuova ispezione estesa, effettuata in un porto concordato dagli ispettori dello Stato che ha adottato il divieto; i costi sono integralmente a carico dell'armatore o del proprietario.
Rapporto di ispezione, fermo e notifiche alle autorità di bandiera
L'articolo 8 impone la redazione di un rapporto al termine di ogni ispezione, ispezione più dettagliata o ispezione estesa, con consegna di copia al comandante. L'articolo 9 stabilisce che, quando emergano carenze, l'autorità competente deve accertarsi che siano o vengano corrette secondo le convenzioni. Per il fermo, l'ispettore applica i criteri dell'allegato VI; la nave è trattenuta anche in caso di mancanza del VDR quando questo è obbligatorio ai sensi dell'allegato XII. Se la carenza non può essere corretta prontamente nel porto di fermo, la nave può essere autorizzata a raggiungere un porto vicino adeguato o essere posta con obbligo di rimedio entro trenta giorni, secondo le procedure dell'articolo 11.
In caso di fermo, l'autorità competente deve informare immediatamente per iscritto l'amministrazione di bandiera, trasmettendo il rapporto di ispezione, e, se necessario, il console o la rappresentanza diplomatica, nonché le società di classifica o gli organismi riconosciuti interessati.
Ricorso e effetti non sospensivi
L'articolo 10 riconosce al proprietario, all'armatore o al loro rappresentante nello Stato membro un diritto di ricorso avverso il fermo o il rifiuto di accesso. Il ricorso, tuttavia, non ha effetto sospensivo, con la conseguenza che la misura resta efficace fino alla sua eventuale revoca.
Cooperazione, banche dati e pubblicità delle informazioni
L'articolo 14 rafforza la cooperazione tra Stati membri, Commissione e sistema SIRENAC di St. Malo, imponendo anche la consultazione di banche dati pubbliche e private tramite EQUASIS ai fini delle ispezioni. L'articolo 15 amplia e precisa il contenuto delle informazioni da rendere disponibili al pubblico e nel sistema informativo, includendo dati sulla nave, sulle società di classifica, sui fermi, sulle carenze, sui motivi del rifiuto di accesso e sulle misure adottate. Le informazioni sono pubblicate al più presto possibile dopo l'ispezione o la revoca del fermo.
Costi del fermo e responsabilità economica
L'articolo 16, paragrafo 2 bis, stabilisce che tutti i costi relativi al fermo in porto sono a carico del proprietario o dell'armatore quando il fermo derivi da carenze o dalla mancanza di certificati validi. Anche l'allegato XI prevede che i costi della nuova ispezione estesa necessaria per la revoca del rifiuto di accesso siano sostenuti integralmente dal proprietario o dall'armatore.
VDR: dispositivi di registrazione dei dati di navigazione
L'allegato XII introduce obblighi graduati in materia di VDR, in linea con la loro importanza per l'accertamento degli incidenti. Devono essere equipaggiate con VDR conformi agli standard IMO/CEI:
- le navi passeggeri costruite dal 1 luglio 2002;
- le navi passeggeri ro-ro costruite prima del 1 luglio 2002, non oltre la prima ispezione dopo tale data;
- le altre navi passeggeri costruite prima del 1 luglio 2002, non oltre il 1 gennaio 2004;
- le navi diverse dalle passeggeri con stazza lorda pari o superiore a 3.000 tonnellate costruite dal 1 luglio 2002.
Per le navi da carico costruite prima del 1 luglio 2002, l'obbligo decorre entro le date fissate dall'IMO o, in mancanza, entro il 1 gennaio 2007 per le navi da 20.000 tonnellate lorde o più e entro il 1 gennaio 2008 per quelle tra 3.000 e 20.000 tonnellate lorde.
Pubblicazione, controlli e statistiche di attuazione
L'allegato VIII amplia le informazioni da pubblicare su ispezioni e fermi, inclusi il noleggiatore per le navi portarinfuse, il numero di fermi, le carenze, le ragioni del fermo, l'eventuale rifiuto di accesso e le misure adottate. L'allegato IX dettaglia il contenuto minimo del rapporto di ispezione, distinguendo informazioni generali, dati sull'ispezione e informazioni supplementari in caso di fermo. L'allegato X impone agli Stati membri di trasmettere annualmente alla Commissione, entro il 1 aprile, dati sul numero di ispettori e sulle navi entrate nei porti, oltre a elenchi semestrali o trasmissioni giornaliere a SIRENAC dei movimenti delle navi, con disciplina specifica per i servizi traghetto regolari.
Sanzioni e recepimento
Gli Stati membri devono introdurre un sistema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento, con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Il termine di recepimento è fissato al 22 luglio 2003; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate e assicurare il richiamo alla direttiva nella pubblicazione ufficiale. La Commissione deve riesaminare l'attuazione entro il 22 luglio 2006, verificando anche il numero di ispettori e il numero di ispezioni, comprese quelle estese obbligatorie, e riferendo al Parlamento europeo e al Consiglio.
Disposizioni principali
Aggiornamento del quadro normativo e delle definizioni
Viene aggiornato il titolo della direttiva 95/21/CE e vengono ridefinite le nozioni di "convenzioni" e di "MOU" all'articolo 2, includendo le principali convenzioni internazionali marittime vigenti al 19 dicembre 2001 (LL 66, SOLAS 74, MARPOL 73-78, STCW 78, COLREG 72, ITC 69, ILO n. 147, CLC 92).
Organizzazione delle autorità competenti
L'articolo 4 impone agli Stati membri di disporre di adeguate amministrazioni marittime nazionali, dotate di un organico sufficiente e di ispettori qualificati, e di adottare tutte le misure necessarie affinché tali autorità svolgano correttamente le funzioni previste dalla direttiva.
Obiettivi quantitativi e criteri di selezione delle navi
L'articolo 5 stabilisce che ciascuno Stato membro esegua annualmente ispezioni pari ad almeno il 25% del numero medio annuo di navi singole approdate nei propri porti negli ultimi tre anni civili disponibili. Sono introdotti criteri di priorità basati sul fattore di priorità SIRENAC e sulla lista delle navi dell'allegato I, con limiti specifici alla deroga per navi già ispezionate da altri Stati membri nei sei mesi precedenti.
Ispezioni estese obbligatorie
L'articolo 7 rende obbligatoria l'ispezione estesa per le navi appartenenti alle categorie dell'allegato V, sezione A, dopo dodici mesi dall'ultima ispezione estesa in un porto di uno Stato firmatario del MOU. Se selezionate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), tali navi devono essere sottoposte a ispezione estesa. Sono previsti obblighi di pre-notifica da parte di armatore o comandante e procedure dettagliate nell'allegato V, sezione C.
Mancata effettuazione delle ispezioni e limiti percentuali
L'articolo 7 bis disciplina i casi in cui lo Stato membro non possa effettuare le ispezioni dovute per ragioni operative: deve informare tempestivamente SIRENAC e comunicare semestralmente alla Commissione le ragioni della mancata ispezione. Le mancate ispezioni non possono superare il 5% del numero medio annuo delle navi interessate; le navi non ispezionate devono essere controllate nel successivo porto di approdo nella Comunità. È prevista una possibile revisione della soglia entro il 22 luglio 2008.
Rifiuto di accesso per navi recidive ad alto rischio
L'articolo 7 ter introduce il provvedimento di rifiuto di accesso ai porti comunitari per determinate navi delle categorie dell'allegato XI, sezione A, quando battano bandiera di Stati in lista nera o ad altissimo/alto rischio e abbiano subito più di due fermi nei 24 mesi o più di un fermo nei 36 mesi precedenti, secondo i casi. La Commissione pubblica semestralmente l'elenco delle navi cui è stato rifiutato l'accesso.
Rapporto di ispezione e notifiche
L'articolo 8 prevede che al termine di ogni ispezione, ispezione più dettagliata o ispezione estesa, l'ispettore rediga un rapporto secondo l'allegato IX e ne consegni copia al comandante. L'articolo 9 rafforza l'obbligo di correggere le carenze conformemente alle convenzioni e prescrive che il fermo sia valutato secondo i criteri dell'allegato VI, con fermo obbligatorio in caso di mancanza del VDR quando richiesto dall'allegato XII; in caso di fermo, l'amministrazione di bandiera e, se del caso, le società di classifica devono essere informate immediatamente per iscritto.
Ricorso contro fermo o rifiuto di accesso
L'articolo 10 riconosce al proprietario, all'armatore o al loro rappresentante nello Stato membro il diritto di ricorrere contro il fermo o il rifiuto di accesso, precisando però che il ricorso non sospende l'efficacia della misura.
Cooperazione, banche dati e pubblicità
L'articolo 14 impone lo scambio di informazioni e la cooperazione tra autorità nazionali, Commissione e SIRENAC, e richiede l'uso di EQUASIS per consultare le banche dati pubbliche e private pertinenti. L'articolo 15 amplia le informazioni da rendere disponibili in SIRENAC ed EQUASIS, includendo anche il noleggiatore per le navi portarinfuse e precisando che restano salve le legislazioni nazionali in materia di responsabilità.
Costi del fermo e ispezioni conseguenti
L'articolo 16, paragrafo 2 bis, stabilisce che, quando una nave è fermata per carenze o mancanza di certificati validi, tutti i costi relativi al fermo in porto sono a carico del proprietario o dell'armatore. Nell'allegato XI è inoltre previsto che i costi dell'ispezione estesa necessaria per la revoca del rifiuto di accesso siano integralmente a carico del proprietario o dell'armatore.
Vigilanza dell'attuazione e comitologia
L'articolo 17 impone agli Stati membri di fornire alla Commissione i dati di cui all'allegato X con la frequenza ivi indicata. L'articolo 18 richiama il comitato istituito dalla direttiva 93/75/CEE e applica la decisione 1999/468/CE con termine di tre mesi per la procedura del comitato. L'articolo 19 consente modifiche tecniche della direttiva, entro i limiti indicati, sulla base dell'esperienza applicativa e degli sviluppi del MOU.
Sanzioni nazionali e monitoraggio della Commissione
L'articolo 19 bis impone agli Stati membri di istituire un sistema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione, prevedendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. L'articolo 20, paragrafo 4, rafforza il monitoraggio prevedendo che la Commissione informi sistematicamente Parlamento europeo e Consiglio sui progressi di attuazione.
Termine di recepimento
Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 22 luglio 2003 e comunicarle alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
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