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direttiva

Direttiva 2001/115

Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto

Normativa europea32001L0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla disciplina IVA delle fatture per introdurre un elenco armonizzato delle indicazioni obbligatorie, regole comuni per fatturazione elettronica e archiviazione, e norme su autofatturazione e subappalto della fatturazione. Lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità su vari profili applicativi, ma entro limiti comuni volti a garantire controllo fiscale e buon funzionamento del mercato interno. Il termine di recepimento è fissato al 1° gennaio 2004.

Modifica la sesta direttiva IVA 77/388/CEE per armonizzare, semplificare e modernizzare le regole sulla fatturazione, inclusa la fatturazione elettronica, l’archiviazione elettronica e l’autofatturazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA disciplinate dalla direttiva 77/388/CEE, con particolare riguardo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi. Incide sulla disciplina delle fatture cartacee ed elettroniche, sull’archiviazione delle fatture, sulla fatturazione effettuata dal cliente o da terzi in nome del soggetto passivo, nonché su talune semplificazioni e deroghe nazionali. Prevede anche una specifica eccezione per la Repubblica ellenica, autorizzata a usare il prefisso "EL".

Direttiva 2001/115/CE sulla fatturazione IVA

La direttiva interviene sulla sesta direttiva IVA 77/388/CEE per rispondere all’evoluzione delle tecnologie di fatturazione e alle esigenze del mercato interno. I considerando sottolineano che le regole precedenti erano troppo scarne, lasciavano eccessivo spazio a discipline nazionali divergenti e non erano più adeguate alla fatturazione elettronica e all’archiviazione digitale.

Finalità e impostazione generale

L’intervento mira a creare un quadro comune a livello comunitario per:

  • l’elenco armonizzato delle indicazioni obbligatorie in fattura;
  • l’uso della fatturazione elettronica;
  • l’archiviazione elettronica delle fatture;
  • l’autofatturazione e il ricorso a terzi nella fatturazione.

L’obiettivo è duplice: semplificare e modernizzare gli adempimenti IVA, senza indebolire i controlli dell’amministrazione finanziaria. La direttiva, in quanto atto di armonizzazione minima/comunitaria, vincola gli Stati membri quanto al risultato, ma lascia un margine significativo sulla forma e sui mezzi di attuazione.

Ambito applicativo

La disciplina riguarda i soggetti passivi IVA e le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi rilevanti ai fini della direttiva 77/388/CEE. Incide sia sulle fatture emesse direttamente dal fornitore, sia su quelle emesse dal cliente o da un terzo in nome e per conto del soggetto passivo. Rilevano anche le fatture relative ad acconti, alle operazioni intracomunitarie richiamate dalla direttiva e all’archiviazione delle fatture ricevute e emesse.

È prevista una specifica eccezione per la Repubblica ellenica, autorizzata a utilizzare il prefisso "EL".

Obbligo di emissione della fattura e autofatturazione

Il nuovo articolo 22, paragrafo 3, lettera a), impone che la fattura sia emessa dal soggetto passivo, dal cliente o da un terzo che agisca in suo nome e per suo conto. L’obbligo riguarda in particolare:

  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate per conto di un altro soggetto passivo o di una persona giuridica non soggetto passivo;
  • le cessioni di beni intracomunitarie e quelle effettuate alle condizioni previste dalle disposizioni richiamate dalla direttiva;
  • gli acconti ricevuti prima dell’effettuazione o ultimazione delle operazioni.

La fatturazione da parte del cliente è ammessa solo previo consenso tra le parti e accettazione di ciascuna fattura da parte del soggetto passivo prestatore o cedente. Gli Stati membri disciplinano condizioni e modalità del consenso e dell’accettazione.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva attribuisce agli Stati membri diversi poteri regolatori, purché esercitati entro il perimetro comune europeo. In particolare essi possono:

  • imporre l’obbligo di fatturare anche altre operazioni effettuate nel loro territorio;
  • prevedere requisiti meno restrittivi per tali fatture;
  • dispensare dall’obbligo di fattura per talune operazioni esenti;
  • fissare un termine per l’emissione della fattura;
  • consentire fatture periodiche per più operazioni distinte;
  • imporre condizioni specifiche quando il cliente o il terzo è stabilito in un paese privo di strumenti di assistenza reciproca comparabili a quelli richiamati dalla direttiva.

Contenuto minimo obbligatorio della fattura

Il nuovo articolo 22, paragrafo 3, lettera b), definisce le indicazioni che devono figurare sulla fattura ai fini IVA, salve le disposizioni speciali. Tra queste:

  • data di emissione;
  • numero sequenziale univoco;
  • numero IVA del fornitore;
  • in taluni casi, numero IVA del cliente;
  • nome e indirizzo completi delle parti;
  • quantità e natura dei beni o entità e natura dei servizi;
  • data dell’operazione o dell’acconto, se diversa dalla data della fattura;
  • base imponibile per aliquota o esenzione;
  • prezzo unitario al netto dell’imposta e sconti/riduzioni/ristorni, se non inclusi;
  • aliquota applicabile;
  • importo dell’IVA dovuta, salvo regimi specifici che ne escludano l’indicazione;
  • riferimento normativo in caso di esenzione o reverse charge;
  • dati ulteriori per cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • riferimento al regime del margine di utile, quando applicato;
  • dati del rappresentante fiscale, se il debitore d’imposta è un rappresentante fiscale.

Gli Stati membri possono richiedere il numero IVA del cliente anche in casi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti. È espressamente vietato imporre la firma della fattura. Gli importi possono essere espressi in qualsiasi moneta, ma l’IVA deve essere indicata nella moneta nazionale dello Stato membro di effettuazione dell’operazione, usando il meccanismo di conversione previsto dalla direttiva. Per esigenze di controllo, gli Stati membri possono esigere traduzioni nelle lingue nazionali.

Fatturazione elettronica

La lettera c) del paragrafo 3 consente l’invio della fattura su carta oppure, con accordo del destinatario, per via elettronica. L’ammissibilità delle fatture elettroniche è subordinata alla garanzia di autenticità dell’origine e integrità del contenuto, assicurata:

  • mediante firma elettronica avanzata; gli Stati membri possono chiedere che sia basata su certificato qualificato e su dispositivo sicuro;
  • mediante EDI, purché l’accordo preveda procedure idonee a garantire autenticità e integrità; gli Stati membri possono richiedere anche un documento riassuntivo cartaceo.

Sono ammessi altri metodi elettronici previo accordo degli Stati membri interessati. La Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2008 una relazione con una proposta adeguatrice sulle condizioni della fatturazione elettronica, in considerazione degli sviluppi tecnologici.

Gli Stati membri non possono imporre ulteriori obblighi o formalità relativi al sistema di trasmissione elettronica, salvo la possibilità di una notificazione preventiva fino al 31 dicembre 2005. Possono inoltre introdurre condizioni specifiche per fatture provenienti da paesi terzi privi di sistemi di assistenza reciproca equivalenti.

Per lotti di fatture elettroniche allo stesso destinatario, le informazioni comuni possono essere indicate una sola volta, purché ogni fattura resti integralmente accessibile.

Archiviazione delle fatture e controllo fiscale

La lettera d) del paragrafo 3 impone la conservazione delle copie delle fatture emesse e delle fatture ricevute. Il soggetto passivo può scegliere il luogo di archiviazione, ma deve consentire alle autorità competenti l’accesso immediato alle fatture o ai dati archiviati.

Gli Stati membri possono:

  • imporre la comunicazione del luogo di archiviazione quando questo sia fuori dal loro territorio;
  • richiedere, in determinate circostanze, l’archiviazione nel territorio nazionale;
  • esigere che le fatture siano conservate nella forma originale cartacea o elettronica;
  • chiedere la conservazione dei dati che garantiscono autenticità e integrità, se la conservazione è elettronica;
  • fissare il periodo di conservazione;
  • limitare o vietare l’archiviazione in paesi privi di strumenti di assistenza reciproca equivalenti;
  • imporre, a loro condizioni, l’archiviazione anche di fatture ricevute da non soggetti passivi.

Durante tutto il periodo di conservazione devono essere garantite autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità. Per le fatture elettroniche archiviate, i dati non possono essere modificati e devono rimanere leggibili.

Diritto di accesso transfrontaliero alle fatture archiviate elettronicamente

Il nuovo articolo 22 bis riconosce, quando un soggetto passivo archivia elettronicamente fatture in uno Stato membro diverso da quello di residenza, il diritto delle autorità competenti dello Stato di residenza di accedere elettronicamente, scaricare e utilizzare tali fatture. Il diritto opera nei limiti delle disposizioni regolamentari dello Stato di residenza e nella misura necessaria ai fini del controllo.

Semplificazioni e deroghe per fatture di importo esiguo o casi particolari

La lettera d) del paragrafo 9 consente, previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni fissate dagli Stati membri, di semplificare alcuni requisiti formali per fatture relative a operazioni effettuate nel loro territorio:

  • quando l’importo della fattura è esiguo;
  • oppure quando le prassi commerciali/amministrative o le condizioni tecniche rendono difficile rispettare tutti gli obblighi di cui alla lettera b).

Anche in caso di semplificazione, la fattura deve comunque contenere almeno:

  • data di emissione;
  • identificazione del soggetto passivo;
  • identificazione del tipo di beni o servizi;
  • imposta dovuta o elementi per calcolarla.

La semplificazione non si applica alle operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c).

Numerazione fiscale sostitutiva

La nuova lettera e) del paragrafo 9 disciplina l’ipotesi in cui taluni Stati membri non attribuiscano il numero IVA a soggetti che non effettuano determinate operazioni intracomunitarie. In tal caso, sulla fattura deve essere usato un numero di registrazione fiscale sostitutivo. Se il numero IVA è stato attribuito, gli Stati membri possono prevedere, a seconda del tipo di operazione, che figurino sia il numero IVA sia il numero di registrazione fiscale del fornitore, oppure soltanto uno dei due.

Soppressione del riferimento al "documento equivalente"

L’articolo 4 elimina in varie disposizioni della direttiva 77/388/CEE i riferimenti al "documento equivalente". La scelta mira a un maggiore allineamento terminologico e a una disciplina più uniforme della fattura.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2004 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo della modifica della disciplina IVA

La direttiva modifica la direttiva 77/388/CEE per semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione ai fini dell’IVA, tenendo conto delle nuove tecnologie e dello sviluppo del commercio elettronico. I considerando richiamano l’esigenza di salvaguardare i poteri di controllo dell’amministrazione tributaria e di coordinare la disciplina con la tutela dei dati personali.

Eccezione per la Grecia sul prefisso IVA

All’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), è aggiunta una previsione che autorizza la Repubblica ellenica a utilizzare il prefisso "EL" in luogo del prefisso "GR" previsto dallo standard internazionale ISO-1366 alpha 2.

Obbligo di emissione della fattura e autofatturazione

Il nuovo articolo 22, paragrafo 3, lettera a), impone che ogni soggetto passivo assicuri l’emissione della fattura da parte propria, del cliente o di un terzo in nome e per conto del soggetto passivo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili indicate dalla norma, nonché per taluni acconti. È autorizzata la fatturazione da parte del cliente, previo consenso delle parti e accettazione di ciascuna fattura da parte del soggetto passivo, secondo condizioni e modalità stabilite dagli Stati membri.

Poteri degli Stati membri su obbligo di fattura e semplificazioni

Gli Stati membri possono imporre l’obbligo di emettere fattura per altre cessioni o prestazioni effettuate nel loro territorio, con requisiti meno restrittivi rispetto a quelli generali, oppure dispensare dall’obbligo per operazioni esenti determinate dalla direttiva. Possono inoltre fissare un termine per l’emissione, consentire fatture periodiche, imporre condizioni specifiche in caso di soggetti stabiliti in paesi terzi privi di strumenti di assistenza reciproca e prevedere ulteriori condizioni per la fatturazione da parte del cliente o di terzi.

Contenuto minimo obbligatorio della fattura

Il nuovo articolo 22, paragrafo 3, lettera b), elenca le indicazioni obbligatorie ai fini IVA: data di emissione, numero sequenziale univoco, numeri identificativi IVA del fornitore e, in determinati casi, del cliente, nome e indirizzo completi, descrizione e quantità dei beni o servizi, data dell’operazione o dell’acconto se diversa, base imponibile, aliquota, imposta dovuta, riferimenti normativi per esenzione o reverse charge, dati sulle cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi, regime del margine e, se del caso, dati del rappresentante fiscale. Gli Stati membri possono richiedere il numero IVA del cliente anche in casi ulteriori rispetto al reverse charge. Non possono imporre la firma della fattura e possono chiedere traduzioni nelle lingue nazionali per esigenze di controllo.

Fatturazione elettronica

Il nuovo articolo 22, paragrafo 3, lettera c), consente la trasmissione su carta o, previo accordo del destinatario, per via elettronica. Le fatture elettroniche sono accettate se autenticità dell’origine e integrità del contenuto sono garantite mediante firma elettronica avanzata o EDI, con possibilità per gli Stati membri di imporre talune ulteriori condizioni entro i limiti indicati. La Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2008 una relazione con eventuale proposta di modifica per adeguare le regole all’evoluzione tecnologica. Gli Stati membri non possono imporre altri obblighi o formalità sul sistema di trasmissione elettronica, salvo una possibile notificazione preventiva fino al 31 dicembre 2005.

Archiviazione delle fatture e accesso transfrontaliero

Il nuovo articolo 22, paragrafo 3, lettera d), impone ai soggetti passivi di conservare le copie delle fatture emesse e le fatture ricevute. Il soggetto passivo può scegliere il luogo di archiviazione, ma deve rendere disponibili senza indugio le fatture alle autorità competenti; gli Stati membri possono imporre la comunicazione del luogo di archiviazione se situato fuori dal territorio nazionale e, in certe condizioni, l’archiviazione nel paese. Devono essere garantite autenticità, integrità e leggibilità per tutto il periodo di conservazione, la cui durata è fissata dagli Stati membri. È previsto il diritto degli Stati membri, in presenza di archiviazione elettronica accessibile in linea in un altro Stato membro, di accedere elettronicamente, scaricare e utilizzare le fatture entro i limiti delle norme nazionali dello Stato di residenza del soggetto passivo.

Definizione di trasmissione e archiviazione elettronica

Il nuovo articolo 22, paragrafo 3, lettera e), definisce la trasmissione e l’archiviazione elettronica come operazioni svolte mediante attrezzature elettroniche di trattamento e memorizzazione dati, usando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. Ai fini della direttiva, sono accettati come fattura il documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfi le condizioni fissate dal paragrafo 3.

Divieto di imporre obblighi aggiuntivi sulla fatturazione elettronica e regole sulle deroghe

Al paragrafo 8 è aggiunto il divieto per gli Stati membri di usare la facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi supplementari rispetto a quelli del paragrafo 3. Al paragrafo 9, lettera a), si chiarisce che taluni soggetti passivi non possono essere esonerati dagli obblighi del paragrafo 3. È inoltre introdotta la lettera d), che consente, previa consultazione del comitato IVA, di semplificare alcune indicazioni obbligatorie per fatture di importo esiguo o in presenza di prassi di settore o vincoli tecnici, mantenendo però alcuni elementi minimi; tale semplificazione non si applica alle operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c).

Numero fiscale, numerazione sostitutiva e contenuti specifici in taluni casi

La nuova lettera e) del paragrafo 9 disciplina l’uso del numero di registrazione fiscale in sostituzione del numero IVA quando taluni soggetti non svolgono operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c). Se il numero IVA è stato attribuito, possono essere richiesti sulla fattura, a seconda delle operazioni, sia il numero IVA sia il numero di registrazione fiscale del fornitore, oppure soltanto uno dei due.

Soppressione del riferimento al documento equivalente

L’articolo 4 sopprime, in varie disposizioni della direttiva 77/388/CEE, i riferimenti al "documento equivalente", al fine di rafforzare l’armonizzazione e uniformare la nozione di fattura.

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2004 e informare immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntofatturazione elettronicaarmonizzazione fiscaleamministrazione tributariaprotezione dei dati

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