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Direttiva 2001/114

Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Normativa europea32001L0114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde e sostituisce la direttiva 76/118/CEE, semplificando la disciplina dei diversi tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Stabilisce definizioni uniformi dei prodotti, criteri di composizione e di trattamento, regole di etichettatura e l'elenco di alcune denominazioni specifiche utilizzabili in determinate lingue. Lascia agli Stati membri un margine di scelta solo per autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine, nel rispetto della libera circolazione delle merci. Il recepimento deve avvenire entro il 17 luglio 2003, con divieto di commercializzare i prodotti non conformi dal 17 luglio 2004, salvo esaurimento delle scorte correttamente etichettate entro tale data.

Ravvicinamento delle norme sui tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, con definizioni comuni, regole di etichettatura e facoltà nazionale sull'aggiunta di vitamine.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell'allegato I, destinati all'alimentazione umana. Riguarda sia i prodotti immessi in commercio come latte concentrato o latte in polvere sia le relative denominazioni di vendita, composizione, trattamento, conservazione ed etichettatura. Sono previsti richiami espressi alla disciplina generale sugli alimenti, in particolare alla direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura, alla direttiva 90/496/CEE sull'etichettatura nutrizionale, alla direttiva 92/46/CEE sulle norme sanitarie per il latte e i prodotti lattiero-caseari, e alla direttiva 91/321/CEE per i prodotti destinati ai lattanti. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato e impone il recepimento entro il 17 luglio 2003.

Latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

La direttiva rifonde la disciplina già contenuta nella direttiva 76/118/CEE, con l'obiettivo di semplificare la normativa verticale di settore e di garantire la libera circolazione nel mercato interno di taluni tipi di latte conservato. Il legislatore europeo richiama espressamente l'esigenza di allineare il settore alle regole generali dell'Unione in materia di etichettatura, igiene e norme sanitarie.

Obiettivi e ratio della disciplina

La direttiva nasce per eliminare le disparità tra legislazioni nazionali che potevano creare concorrenza sleale e trarre in inganno il consumatore. La soluzione adottata consiste nella fissazione di definizioni comuni, standard di composizione, regole di fabbricazione e prescrizioni di etichettatura, in modo da rendere accessibile e uniforme la disciplina dei prodotti interessati.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione ai tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato indicati nell'allegato I. La disciplina riguarda quindi latte concentrato e latte in polvere, in varie declinazioni di contenuto di grassi e di zuccheri aggiunti, destinati all'alimentazione umana.

Sono espressamente richiamate altre fonti dell'Unione:

  • direttiva 2000/13/CE, per l'etichettatura dei prodotti alimentari;
  • direttiva 90/496/CEE, per l'etichettatura nutrizionale;
  • direttiva 92/46/CEE, per le norme sanitarie dei prodotti lattiero-caseari;
  • direttiva 91/321/CEE, per i prodotti destinati ai lattanti.

Definizioni e classificazione dei prodotti

L'allegato I distingue due grandi categorie.

Per il latte parzialmente disidratato, il prodotto è liquido e può essere ottenuto dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da loro miscele, con eventuale aggiunta di panna o latte totalmente disidratato. Nei prodotti finiti l'aggiunta di latte totalmente disidratato non può superare il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte. Sono poi definite le sottocategorie:

  • latte concentrato ricco di grassi: almeno 15% di grassi e almeno 26,5% di estratto secco totale;
  • latte concentrato o latte intero concentrato: almeno 7,5% di grassi e almeno 25% di estratto secco totale;
  • latte parzialmente scremato concentrato: almeno 1% e meno di 7,5% di grassi e almeno 20% di estratto secco totale;
  • latte scremato concentrato: non più dell'1% di grassi e almeno 20% di estratto secco totale;
  • latte concentrato zuccherato, latte intero concentrato zuccherato: almeno 8% di grassi e almeno 28% di estratto secco totale, con aggiunta di saccarosio;
  • latte parzialmente scremato concentrato zuccherato: almeno 1% e meno di 8% di grassi e almeno 24% di estratto secco totale, con aggiunta di saccarosio;
  • latte scremato concentrato zuccherato: non più dell'1% di grassi e almeno 24% di estratto secco totale, con aggiunta di saccarosio.

Per il latte totalmente disidratato, il prodotto è solido e deve avere un tenore di acqua pari o inferiore al 5% in peso. Le sottocategorie sono:

  • latte in polvere ricco di grassi: almeno 42% di grassi;
  • latte in polvere o latte intero in polvere: grassi pari o superiori al 26% e inferiori al 42%;
  • latte parzialmente scremato in polvere: grassi superiori all'1,5% e inferiori al 26%;
  • latte scremato in polvere: grassi non superiori all'1,5%.

Trattamenti autorizzati e conservazione

L'allegato I consente, per la fabbricazione dei prodotti zuccherati di cui al punto 1, lettere e), f) e g), un trattamento mediante lattosio in quantità aggiuntiva non superiore allo 0,03% in peso. Per la conservazione:

  • i prodotti di cui al punto 1, lettere da a) a d), sono conservati mediante trattamento termico, inclusa sterilizzazione o UHT;
  • i prodotti di cui al punto 1, lettere e), f) e g), sono conservati mediante aggiunta di saccarosio;
  • i prodotti del punto 2 sono conservati mediante disidratazione.

L'allegato I prevede inoltre che, conformemente all'articolo 2, l'aggiunta di vitamine sia autorizzata per i prodotti definiti, sempre nel rispetto della direttiva 90/496/CEE.

Etichettatura e denominazioni di vendita

L'articolo 3 applica la direttiva 2000/13/CE con specificazioni settoriali. Le denominazioni di vendita dell'allegato I sono riservate ai prodotti ivi definiti. In alternativa, l'allegato II consente l'uso di alcune denominazioni specifiche in determinate lingue e solo alle condizioni indicate.

L'etichettatura deve riportare:

  • la percentuale di grassi del latte, espressa in peso rispetto al prodotto finito, salvo alcune eccezioni indicate nel testo;
  • la percentuale di estratto secco senza grassi ottenuto dal latte per i prodotti del punto 1;
  • per i prodotti del punto 2, le raccomandazioni sul metodo di diluizione o ricostituzione, compresa l'indicazione del tenore di grassi del prodotto diluito o ricostituito.

Per i prodotti con peso unitario inferiore a 20 g, confezionati in un imballaggio esterno, le indicazioni richieste possono figurare solo sull'imballaggio esterno, salvo la denominazione di vendita. Per i prodotti della sezione 2 dell'allegato I deve inoltre figurare la menzione che il prodotto "non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi".

Divieto di discipline nazionali aggiuntive

L'articolo 4 vieta agli Stati membri di introdurre per i prodotti disciplinati dagli allegati I e II disposizioni nazionali non previste dalla direttiva. La norma mira a impedire la frammentazione del mercato e la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione.

Esecuzione, comitologia e adeguamenti tecnici

L'articolo 5 stabilisce che gli adeguamenti della direttiva alla normativa generale dell'Unione sui prodotti alimentari e al progresso tecnico sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

L'articolo 6 prevede l'assistenza del comitato permanente per i prodotti alimentari. Nei casi richiamati si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della stessa decisione è fissato a tre mesi.

Abrogazione della direttiva precedente e regime transitorio

L'articolo 7 abroga la direttiva 76/118/CEE a decorrere dal 17 luglio 2003. I riferimenti alla direttiva abrogata devono essere letti come riferiti alla presente direttiva.

Recepimento, decorrenza e misure transitorie

L'articolo 8 impone il recepimento entro il 17 luglio 2003. Gli Stati membri devono:

  • adottare entro tale data le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • informare immediatamente la Commissione;
  • consentire l'immissione in commercio, dal 17 luglio 2003, dei prodotti conformi alla direttiva;
  • vietare, dal 17 luglio 2004, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi.

È tuttavia previsto un regime transitorio: i prodotti non conformi ma etichettati entro il 17 luglio 2004 in conformità della direttiva 76/118/CEE possono restare in commercio fino a esaurimento delle scorte. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotti interessati

L'articolo 1 limita l'ambito ai tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell'allegato I. L'allegato I distingue tra latte parzialmente disidratato e latte totalmente disidratato, con ulteriori sottocategorie in base al contenuto di grassi, alla presenza di zuccheri aggiunti e ai parametri di estratto secco e di acqua.

Facoltà degli Stati membri sull'aggiunta di vitamine

L'articolo 2, fatta salva la direttiva 90/496/CEE, consente agli Stati membri di autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato I. Il testo non impone un'obbligazione uniforme di autorizzazione a livello UE, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, purché sia garantita la libera circolazione delle merci.

Etichettatura e denominazioni di vendita

L'articolo 3 applica la direttiva 2000/13/CE con condizioni specifiche: le denominazioni di vendita dell'allegato I sono riservate ai prodotti ivi definiti; l'allegato II elenca denominazioni specifiche utilizzabili in talune lingue e alle condizioni indicate. L'etichettatura deve indicare la percentuale di grassi del latte, espressa in peso sul prodotto finito, e, per i prodotti del punto 1 dell'allegato I, la percentuale di estratto secco senza grassi ottenuto dal latte. Per i prodotti del punto 2 vanno indicate le raccomandazioni sul metodo di diluizione o ricostituzione, compreso il tenore di grassi del prodotto diluito o ricostituito. Se i prodotti hanno peso unitario inferiore a 20 g e sono in un imballaggio esterno, le indicazioni possono figurare solo su tale imballaggio esterno, salvo la denominazione di vendita. Per i prodotti della sezione 2 dell'allegato I l'etichetta deve recare l'avvertenza che il prodotto "non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi".

Divieto di norme nazionali ulteriori

L'articolo 4 impedisce agli Stati membri di adottare per i prodotti definiti negli allegati I e II disposizioni nazionali non previste dalla direttiva, a tutela dell'armonizzazione e della libera circolazione.

Adeguamenti tecnici e normativa di esecuzione

L'articolo 5 prevede che gli adeguamenti della direttiva alla normativa comunitaria generale sugli alimenti e al progresso tecnico siano adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Comitologia

L'articolo 6 attribuisce alla Commissione l'assistenza del comitato permanente per i prodotti alimentari. Nei casi richiamati si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Abrogazione della direttiva 76/118/CEE

L'articolo 7 abroga la direttiva 76/118/CEE con effetto dal 17 luglio 2003. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva.

Recepimento, applicazione e regime transitorio

L'articolo 8 impone agli Stati membri di adottare entro il 17 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne la Commissione. Tali disposizioni devono consentire l'immissione in commercio, dal 17 luglio 2003, dei prodotti conformi alle definizioni e norme della direttiva e vietare, dal 17 luglio 2004, la commercializzazione dei prodotti non conformi. Tuttavia, i prodotti non conformi ma etichettati entro il 17 luglio 2004 in conformità della direttiva 76/118/CEE possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 10 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Definizioni tecniche dei prodotti

L'allegato I definisce in dettaglio le categorie di latte: latte concentrato senza zuccheri aggiunti, latte concentrato con zuccheri aggiunti, latte in polvere e relative sottocategorie. Fissa soglie minime o massime di grassi, estratto secco e acqua, nonché i trattamenti autorizzati per la conservazione: trattamento termico per alcuni prodotti, aggiunta di saccarosio per altri e disidratazione per i prodotti in polvere. Consente inoltre, per talune categorie, l'aggiunta di lattosio entro lo 0,03% in peso.

Denominazioni specifiche in alcune lingue

L'allegato II stabilisce denominazioni specifiche utilizzabili per alcuni prodotti dell'allegato I in determinate lingue ufficiali, con ulteriori condizioni quantitative per alcuni di essi. Si tratta di regole lessicali vincolanti per l'uso corretto delle denominazioni di vendita nei rispettivi mercati linguistici.

Come è indicizzato

Materiealimentareetichettatura dei prodotti alimentarimercato internodiritto sanitario alimentare

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