Direttiva 2001/105
Direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla disciplina comunitaria degli organismi di classifica e degli enti tecnici autorizzati a operare per conto degli Stati membri nel settore marittimo. Rafforza i criteri di riconoscimento, introduce un sistema più centralizzato di valutazione, sospensione e revoca da parte della Commissione e impone obblighi più stringenti di trasparenza, scambio di informazioni, controllo periodico e qualità. Viene inoltre introdotto un regime armonizzato di responsabilità finanziaria e vengono aggiornati i riferimenti alle convenzioni IMO e alle risoluzioni internazionali rilevanti. Il termine di recepimento è fissato al 22 luglio 2003.
Modifica la direttiva 94/57/CE sul riconoscimento degli organismi di classifica e degli organi tecnici che effettuano ispezioni e certificazioni delle navi, rafforzando controlli, responsabilità, trasparenza e requisiti di qualità e sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi riconosciuti che operano per conto degli Stati membri nell’esecuzione delle ispezioni e dei controlli previsti dalle convenzioni internazionali per la sicurezza marittima, la prevenzione dell’inquinamento e la certificazione delle navi, nonché alle amministrazioni marittime degli Stati membri che li autorizzano, li sorvegliano o ne richiedono il riconoscimento. Riguarda in particolare le navi battenti bandiera di uno Stato membro, ma anche le navi di paesi terzi in quanto rilevanti per il regime di riconoscimento, di autorizzazione e di scambio di informazioni. Sono previste specifiche regole per riconoscimenti limitati, sospensioni e revoche, e per il trasferimento di classe tra organismi riconosciuti.
Direttiva 2001/105/CE che modifica la direttiva 94/57/CE in materia di organismi di ispezione e certificazione navale
La direttiva interviene sul sistema comunitario di riconoscimento degli organismi tecnici che svolgono, per conto degli Stati membri, ispezioni, visite di controllo e certificazioni delle navi. Il testo risponde all’esigenza di rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento, adeguando la disciplina agli sviluppi delle convenzioni internazionali e ai relativi strumenti IMO.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La direttiva mira a rendere più rigoroso e uniforme il sistema di riconoscimento degli organismi di classifica, concentrando in capo alla Commissione un ruolo più incisivo nella valutazione, nel controllo continuo, nella sospensione e nella revoca del riconoscimento. Il legislatore europeo rileva che la pratica applicativa della direttiva 94/57/CE aveva mostrato la necessità di standard più omogenei, di maggiore trasparenza e di un regime di responsabilità finanziaria più chiaro.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli organismi che effettuano ispezioni e controlli previsti dalle convenzioni internazionali e che operano per conto degli Stati membri nell’ambito della certificazione di sicurezza delle navi. Incide anche sulle amministrazioni marittime nazionali, sia nella fase di richiesta del riconoscimento sia in quella di autorizzazione, sorveglianza e controllo dell’operato degli organismi. Pur avendo come riferimento principale le navi battenti bandiera di uno Stato membro, alcune disposizioni si applicano anche alle navi classificate da organismi operanti su scala internazionale, comprese quelle di paesi terzi, per ragioni di trasparenza, reciprocità e scambio di informazioni.
Definizioni e aggiornamento dei riferimenti internazionali
L’articolo 1 aggiorna le definizioni contenute nella direttiva 94/57/CE. Vengono specificate, tra l’altro:
- la nozione di nave battente bandiera di uno Stato membro;
- la nozione di ispezioni e controlli, limitata a quelli imposti dalle convenzioni internazionali;
- il contenuto delle convenzioni internazionali rilevanti, individuate nella SOLAS 1974, nella convenzione sulla linea di carico del 1966 e nella convenzione MARPOL 1973/1978 con protocolli, emendamenti e codici vincolanti vigenti al 19 dicembre 2001;
- il certificato di classe e il certificato di sicurezza radio per navi da carico.
Vengono inoltre richiamati, per l’attuazione della direttiva, orientamenti e risoluzioni dell’IMO, tra cui la A.847(20) sugli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera, la A.789(19) sulle funzioni degli organismi riconosciuti, la A.746(18) sulle visite armonizzate e la A.788(19) sull’attuazione del Codice ISM.
Riconoscimento degli organismi
Il nuovo articolo 4 disciplina in modo più strutturato il riconoscimento degli organismi. Lo Stato membro che intende autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presenta alla Commissione una richiesta corredata di informazioni e prove del rispetto dei criteri dell’allegato e dell’impegno a rispettare gli obblighi richiamati dall’articolo 15. La valutazione è svolta congiuntamente da Commissione e Stato membro richiedente e tiene conto dei precedenti dell’organismo in materia di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento.
È prevista anche una forma di riconoscimento limitato, per tre anni, per organismi che soddisfano tutti i principi dell’allegato salvo i punti 2 e 3 della sezione A. Tale riconoscimento produce effetti solo per lo Stato o gli Stati membri richiedenti ed è soggetto a stretto monitoraggio in vista dell’eventuale proroga.
La Commissione deve mantenere un elenco aggiornato di tutti gli organismi riconosciuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Autorizzazione da parte degli Stati membri e reciprocità
L’articolo 5 chiarisce che gli Stati membri, quando agiscono in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, non possono in linea di massima rifiutare di autorizzare un organismo riconosciuto, salvo i casi espressamente previsti. Tuttavia possono, sulla base di esigenze proprie e per motivi obiettivi e trasparenti, limitare il numero di organismi autorizzati.
Per gli organismi situati in paesi terzi, gli Stati membri possono subordinare l’autorizzazione alla concessione di un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nell’Unione. La direttiva consente inoltre alla Comunità di esigere tale reciprocità.
Rapporto funzionale e regime di responsabilità
L’articolo 6 richiede che il rapporto tra amministrazione e organismo sia regolato da un accordo scritto, formale e non discriminatorio, o da atto equivalente, che disciplini compiti, funzioni e condizioni di operatività dell’organismo. Il contenuto minimo del patto comprende indicazioni tratte dagli orientamenti IMO e, soprattutto, un articolato regime di responsabilità finanziaria.
In sintesi, quando l’amministrazione sia stata dichiarata responsabile di un incidente, essa può rivalersi sull’organismo riconosciuto se il danno deriva da dolo o colpa grave, oppure da negligenza o imprudenza nei casi di lesioni personali o morte. Gli Stati membri possono limitare l’importo massimo del risarcimento dovuto dall’organismo, ma i massimali non possono essere inferiori a 4 milioni di EUR per talune ipotesi e a 2 milioni di EUR per lesioni personali o morte.
Entro il 22 luglio 2006 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto economico del regime di responsabilità, elaborata con gli Stati membri e gli interessati, e, se necessario, una proposta di modifica della direttiva.
Controllo, monitoraggio e poteri della Commissione
La direttiva rafforza significativamente il controllo pubblico sugli organismi riconosciuti. Gli Stati membri devono verificare almeno ogni due anni che gli organismi operanti per loro conto svolgano efficacemente i compiti affidati, e trasmettere una relazione annuale sui risultati delle verifiche entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello valutato.
Parallelamente, la Commissione deve valutare gli organismi con cadenza regolare, e comunque almeno ogni due anni, in collaborazione con lo Stato membro interessato. La valutazione può includere visite alle sedi regionali e ispezioni a campione delle navi. Gli organismi devono inoltre mettere annualmente a disposizione del comitato i risultati dell’esame del sistema di qualità.
Sospensione e revoca del riconoscimento
L’articolo 9 prevede la revoca del riconoscimento quando l’organismo non soddisfa più i criteri dell’allegato o non presenta più precedenti sufficienti in termini di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento. La decisione è assunta dalla Commissione secondo la procedura comitologica e dopo aver consentito all’organismo di presentare osservazioni.
L’articolo 10 disciplina invece la sospensione. Lo Stato membro può sospendere l’autorizzazione se ritiene che l’organismo non possa più essere incaricato dei compiti previsti, ma la Commissione valuta se la sospensione sia giustificata da un grave rischio per la sicurezza o per l’ambiente. La Commissione può inoltre sospendere per un anno il riconoscimento dell’organismo quando le prestazioni peggiorano o quando emergono violazioni degli obblighi di comunicazione e trasparenza di cui all’articolo 15, paragrafi 3, 4 o 5. Se dopo un anno le carenze persistono, il riconoscimento è revocato.
Trasparenza, informazioni e controllo portuale
L’articolo 12 introduce un obbligo di segnalazione nelle attività di controllo dello Stato di approdo. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera i casi in cui certificati validi siano stati rilasciati a navi non conformi, oppure i casi di difetti relativi a elementi coperti da un certificato di classe valido.
L’obbligo di informazione è limitato ai casi più gravi: navi che rappresentino una minaccia seria per la sicurezza e l’ambiente o che evidenzino una particolare negligenza dell’organismo. L’organismo riconosciuto deve essere informato immediatamente per adottare misure di follow-up.
Obblighi di consultazione, pubblicità e trasferimento di classe
L’articolo 15 rafforza il coordinamento tra organismi riconosciuti. Essi devono consultarsi periodicamente per mantenere l’equivalenza delle rispettive norme tecniche e trasmettere alla Commissione relazioni sugli sviluppi principali.
Gli organismi devono mettere a disposizione delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione informazioni complete sulla flotta classificata, sui trasferimenti, sulle modifiche, sospensioni o revoche di classe. Tali informazioni, comprese quelle sulle visite programmate non effettuate, sulle raccomandazioni e sulle condizioni operative, devono essere comunicate anche al sistema Sirenac e pubblicate sui siti web degli organismi, ove disponibili.
In caso di cambio di classe o di declassamento per motivi di sicurezza, l’organismo deve consentire allo Stato di bandiera di esprimere il proprio parere entro un termine ragionevole prima del rilascio di nuovi certificati, per verificare se sia necessaria un’ispezione completa. In caso di trasferimento da un organismo a un altro, il vecchio organismo deve trasmettere al nuovo il fascicolo completo della nave, segnalare i ritardi e gli elementi ancora da regolarizzare e collaborare affinché i nuovi certificati siano rilasciati solo dopo il completamento delle visite e delle misure correttive necessarie.
Requisiti minimi degli organismi riconosciuti
L’allegato è riformulato in modo molto più dettagliato. Tra i criteri generali minimi figurano:
- una vasta esperienza nella valutazione degli aspetti di progettazione e costruzione navale;
- una flotta classificata di almeno 1.000 navi oltre 100 TSL, per un totale di almeno 5 milioni di TSL;
- almeno 100 ispettori dedicati esclusivamente ai controlli;
- norme e regolamenti completi, pubblicati e aggiornati;
- un registro navale pubblicato annualmente o reso disponibile in banca dati elettronica accessibile al pubblico;
- indipendenza da armatori, costruttori e altri soggetti commerciali del settore, nonché assenza di conflitti di interesse per l’organismo e per gli ispettori.
Tra i criteri specifici minimi si impongono un sistema di qualità interno efficace, obiettivi e indicatori in materia di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento, audit interni pianificati e documentati, qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori, conformità alle norme EN 45004 ed EN 29001, capacità di effettuare tutte le ispezioni necessarie ai fini dei certificati SOLAS e degli altri certificati previsti dalle convenzioni internazionali, nonché collaborazione con le amministrazioni e con gli interessati nell’elaborazione delle norme.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare entro il 22 luglio 2003 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate.
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 94/57/CE e aggiornamento dei riferimenti internazionali
L’articolo 1 sostituisce o modifica numerose disposizioni della direttiva 94/57/CE per adeguarla agli sviluppi delle convenzioni internazionali, dei protocolli, dei codici obbligatori e delle risoluzioni IMO. Sono aggiornate, tra l’altro, le definizioni di convenzioni internazionali, certificato di classe e certificato di sicurezza radio, e sono richiamate la risoluzione IMO A.847(20), la A.789(19), la A.746(18), la A.788(19) e la A.741(18) sul Codice ISM.
Nuove regole sul riconoscimento degli organismi
L’articolo 4 stabilisce che il riconoscimento degli organismi avviene su domanda dello Stato membro alla Commissione, con valutazione congiunta di Commissione e Stato membro sulla base dei criteri dell’allegato e dei precedenti dell’organismo in materia di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento. È prevista anche una procedura di riconoscimento limitato per tre anni per organismi che non soddisfano i punti 2 e 3 della sezione A dell’allegato, con effetti limitati agli Stati membri richiedenti. La Commissione tiene un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Obblighi degli Stati membri e possibilità di limitare gli organismi autorizzati
L’articolo 5, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri, nell’autorizzare un organismo riconosciuto, non possano in linea di massima rifiutare l’autorizzazione, salvo i casi previsti, ma possano limitare il numero di organismi autorizzati per motivi obiettivi e trasparenti. Il paragrafo 3 consente di subordinare l’autorizzazione di organismi situati in paesi terzi alla reciprocità da parte dello Stato terzo nei confronti degli organismi con sede nell’Unione.
Rapporto funzionale, responsabilità finanziaria e controlli
L’articolo 6 richiede un patto scritto formale e non discriminatorio che definisca compiti e funzioni dell’organismo e incorpori elementi delle risoluzioni e circolari IMO richiamate. Introduce un regime di responsabilità finanziaria: in caso di responsabilità dell’amministrazione per un incidente, l’organismo può essere tenuto a indennizzare l’amministrazione per danni materiali, lesioni o morte derivanti da dolo o colpa grave; per negligenza o imprudenza sono previsti massimali non inferiori a 4 milioni di EUR e, per lesioni personali o morte, non inferiori a 2 milioni di EUR. Sono inoltre imposti controlli periodici, ispezioni a campione e obblighi di comunicazione delle informazioni sulla flotta classificata. Entro il 22 luglio 2006 la Commissione deve presentare una relazione sull’impatto economico del regime di responsabilità e, se necessario, una proposta di modifica.
Procedura comitologica e poteri di aggiornamento
L’articolo 7 disciplina l’assistenza della Commissione da parte di un comitato e rinvia alla decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione. L’articolo 8 consente di modificare la direttiva, senza estenderne l’ambito, per recepire gli aggiornamenti delle convenzioni internazionali, aggiornare i criteri dell’allegato e modificare gli importi del regime di responsabilità.
Revoca e sospensione del riconoscimento
L’articolo 9 prevede la revoca del riconoscimento quando l’organismo non soddisfa più i criteri dell’allegato o non dispone più di precedenti adeguati in materia di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento. La Commissione decide secondo procedura comitologica dopo aver sentito l’organismo. L’articolo 10 consente la sospensione dell’autorizzazione da parte dello Stato membro in caso di grave rischio per sicurezza o ambiente, con controllo della Commissione; inoltre la Commissione può sospendere per un anno il riconoscimento se le prestazioni peggiorano o se l’organismo viola gli obblighi dell’articolo 15, paragrafi 3, 4 o 5. Trascorso un anno, se le carenze persistono, il riconoscimento è revocato.
Controllo periodico degli organismi e obblighi di reporting
L’articolo 11 impone agli Stati membri di verificare almeno ogni due anni l’efficacia dell’attività degli organismi che operano per loro conto e di trasmettere una relazione entro il 31 marzo dell’anno successivo. La Commissione valuta anch’essa gli organismi almeno ogni due anni, in collaborazione con lo Stato membro richiedente, e può includere visite alle sedi regionali e ispezioni a campione delle navi. Gli organismi devono inoltre mettere annualmente a disposizione del comitato i risultati dell’esame della gestione del sistema di qualità.
Scambio di informazioni e controllo portuale
L’articolo 12 obbliga gli Stati membri, nell’esercizio dei controlli come Stati di approdo, a comunicare alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera i casi di certificati validi rilasciati a navi non conformi o di difetti relativi a navi con certificato di classe valido. L’obbligo di informazione riguarda solo i casi che rappresentano una grave minaccia per sicurezza e ambiente o che mostrano particolare negligenza degli organismi; l’organismo riconosciuto deve essere informato subito per adottare misure di follow-up.
Trasparenza, pubblicità delle informazioni e trasferimento di classe
L’articolo 15 rafforza gli obblighi di consultazione fra organismi riconosciuti per mantenere l’equivalenza delle norme tecniche e prevede la trasmissione periodica alla Commissione delle informazioni sugli sviluppi normativi. Gli organismi devono comunicare alle amministrazioni e alla Commissione dati sulla flotta classificata, sui trasferimenti, sulle modifiche, sospensioni o revoche di classe, anche attraverso il sistema Sirenac e i siti web degli organismi. In caso di cambio o declassamento di classe per motivi di sicurezza, l’organismo deve consentire all’amministrazione dello Stato di bandiera di esprimersi prima del rilascio di nuovi certificati; nel trasferimento a un altro organismo, devono essere trasmessi il fascicolo completo della nave e le informazioni su ritardi e raccomandazioni pregresse.
Requisiti minimi degli organismi riconosciuti
L’allegato è riscritto con criteri generali e specifici più rigorosi. Tra i requisiti generali: vasta esperienza nella valutazione della progettazione e costruzione navale; flotta di almeno 1.000 navi oltre 100 TSL per almeno 5 milioni di TSL; almeno 100 ispettori dedicati esclusivamente ai controlli; regolamenti completi e aggiornati; registro navale pubblico; indipendenza da armatori, costruttori e soggetti commerciali del settore. Tra i criteri specifici: disponibilità a fornire informazioni; politica della qualità con obiettivi e indicatori su sicurezza e prevenzione dell’inquinamento; sistema di qualità interno conforme agli standard EN 45004 ed EN 29001; ispettori esclusivi adeguatamente qualificati; audit interni; rispetto degli orientamenti IMO sulle visite e sul Codice ISM; autorizzazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli interessati a partecipare all’elaborazione delle norme.
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