Sentenza n. 7954/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui 2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Codice 02 pubblicata in data 19 febbraio 2026, nella parte in cui non collocava la ricorrente tra i vincitori e non le applicava la riserva prevista per gli operatori volontari del servizio civile nazionale o universale; - dei verbali con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione dei relativi punteggi, con particolare riguardo alla mancata valutazione del titolo di riserva dichiarato dall’odierna ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, laddove potenzialmente lesivo dei diritti e interessi dell’odierna ricorrente, ivi compreso il bando di concorso, ove occorra; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’applicazione della suddetta riserva e alla corretta collocazione in graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nella parte in cui non applicava alla ricorrente la riserva prevista per gli operatori volontari del servizio civile, nonché i criteri e i verbali di valutazione dei titoli di riserva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore del concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, deducendo il mancato riconoscimento della riserva spettante agli operatori volontari del servizio civile nazionale o universale. Ha chiesto l’annullamento della graduatoria e degli atti connessi, nonché l’accertamento del diritto all’applicazione della riserva e alla conseguente corretta collocazione in graduatoria. In particolare, ha lamentato che il servizio civile svolto presso l’Università del Salento, indicato nella domanda di partecipazione nella sezione relativa alle esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni, non fosse stato valorizzato ai fini della riserva.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., richiamando il proprio precedente sulla medesima questione. Il ricorso è stato respinto perché la candidata, nella domanda di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, aveva espressamente dichiarato di non essere in possesso di titoli di riserva. Secondo il Collegio, tale condotta non costituisce una mera omissione, ma una dichiarazione positiva e incompatibile con la successiva pretesa di ottenere il beneficio. Trovano quindi applicazione il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede previsto dall’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. La graduatoria e gli atti contestati sono stati pertanto mantenuti fermi. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali previsti
Il TAR ha utilizzato il rito decisorio semplificato dopo aver verificato il decorso dei termini, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
la ricorrente ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione [...] di non essere in possesso di titoli di riserva
La dichiarazione sostitutiva resa dalla candidata vincola la sua posizione partecipativa e impedisce di sostenere successivamente una situazione incompatibile con quanto dichiarato.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
corollario del dovere di buona fede
Il dovere di buona fede fonda il divieto di contraddizione rispetto a una dichiarazione espressa resa dal concorrente nella domanda di partecipazione.
Massime di principio
- Il candidato a una procedura concorsuale è tenuto a dichiarare correttamente e tempestivamente nella domanda tutti i titoli rilevanti ai fini dell’ammissione, della riserva o dell’attribuzione di benefici; una dichiarazione espressa di non possedere titoli di riserva non equivale a una semplice omissione.
- Il principio di autoresponsabilità del concorrente impedisce di imputare all’amministrazione il mancato riconoscimento di un titolo che il candidato abbia espressamente negato di possedere nella domanda di partecipazione.
- In applicazione del divieto di venire contra factum proprium, quale espressione del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, il concorrente non può successivamente rivendicare un beneficio incompatibile con una propria precedente dichiarazione espressa resa nella procedura concorsuale.
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