Sentenza del 22/01/2018 n. 851 - Comm. Trib. Prov. Catania
Rimborso imposte - Ricorso avverso silenzio-rifiuto - Natura dell'azione - Annullamento - Non sussiste - Condanna - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione in materia di rimborso non è un'azione di annullamento, perché, in assenza di una norma che attribuisca al silenzio valore di rigetto, l'inerzia costituisce silenzio-inadempimento. L'azione ha natura di accertamento e condanna: il giudice deve verificare l'esistenza del diritto di credito del contribuente e, se il diritto è fondato, condannare l'Amministrazione all'adempimento e al rimborso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda di rimborso. La questione riguardava la natura del ricorso: se dovesse essere considerato un'azione di annullamento contro un provvedimento tacito di rigetto oppure un'azione diretta ad accertare il diritto al rimborso e a ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento.
Norme richiamate
Art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992
La disposizione è richiamata nell'ambito della tutela giurisdizionale tributaria. Il ricorso contro il silenzio sull'istanza di rimborso non comporta l'annullamento di un provvedimento tacito, ma consente di far accertare il diritto al rimborso e ottenere la condanna dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso, salvo diversa previsione normativa, non equivale automaticamente a un provvedimento tacito di rigetto.
- Il contribuente può agire per far accertare il proprio diritto al rimborso e chiedere la condanna dell'Amministrazione al pagamento, senza dover necessariamente impugnare un atto di annullamento.
- Nel giudizio sul silenzio-rifiuto relativo a un rimborso, il giudice deve esaminare nel merito l'esistenza e l'ammontare del credito, non limitarsi a verificare la legittimità formale dell'inerzia amministrativa.
- La tutela è effettiva solo se il contribuente dimostra sia l'indebito versamento sia il rispetto delle condizioni e dei termini previsti per la richiesta di rimborso.
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