Cassazione Civile, Ordinanza n. 32486/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (bookmaker)
La controversia
L'ente impositore aveva notificato alla società estera un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2009, ritenendola obbligata in solido con il titolare di un centro trasmissione dati che operava per suo conto. La società aveva contestato l'atto sia nei gradi di merito sia in cassazione, deducendo: l'erronea applicazione dei principi della Corte costituzionale sulla disciplina dell'imposta unica; la nullità dell'avviso per mancata traduzione in inglese; l'erronea individuazione del presupposto soggettivo d'imposta; l'omessa pronuncia sulla questione del soggetto passivo; la violazione delle libertà UE e del legittimo affidamento; la contrarietà della disciplina interna al divieto di imposte sul volume d'affari diverso dall'IVA; l'omessa applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa con riferimento alle sanzioni; l'illegittimità della condanna alle spese in favore dell'Ufficio e, in subordine, la necessità di compensazione per la complessità della controversia. La Corte ha ritenuto infondati i motivi centrali sull'assoggettamento del bookmaker estero all'imposta per il 2009, ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale e ha invece accolto il motivo sulle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, nonché quello sulle spese, disponendo la compensazione delle spese del giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il settimo e l'ottavo motivo, rigettando tutti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo sanzionatorio e a quello delle spese, decidendo nel merito: ha riconosciuto l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa e, per l'effetto, ha eliminato le sanzioni nella parte in cui erano state irrogate; ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di appello. Nel resto ha confermato l'assoggettamento del bookmaker estero all'imposta unica per l'anno 2009, ritenendo corretto l'operato del giudice di merito. Le spese dell'intero giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1998, art. 1
"l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero"
il tributo colpisce le scommesse anche se l'evento è svolto all'estero; il presupposto è collegato alla gestione dell'attività di gioco.
d.lgs. n. 504/1998, art. 3
"Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse"
il soggetto passivo è chi gestisce le scommesse; la norma, letta alla luce dell'interpretazione autentica del 2010, include anche chi opera senza concessione.
L. n. 220/2010, art. 1, comma 66, lett. a) e b)
"soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione ... gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere"
disposizione interpretativa che estende la soggettività passiva anche ai gestori privi di concessione e prevede la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
L. n. 220/2010, art. 1, comma 66
la norma è qualificata come interpretativa e applicabile anche ai rapporti negoziali sorti prima della sua entrata in vigore, salvo il limite di incostituzionalità per le annualità anteriori al 2011 in cui la ricevitoria non poteva traslare l'imposta.
L. n. 212/2000, art. 7
la mancata traduzione dell'avviso non ha inciso in concreto sul diritto di difesa del destinatario, che ha svolto compiute difese nei giudizi di merito.
art. 112 c.p.c.
la mancata pronuncia espressa su alcune questioni non ha impedito il controllo di legittimità, potendo la Cassazione correggere la motivazione quando le questioni siano comunque infondate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come veicolo di censura per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge in tema di presupposto d'imposta, normativa unionale, sanzioni e spese.
art. 267 TFUE
non è stata ravvisata la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, alla luce della giurisprudenza UE già formatasi.
artt. 49 e 56 TFUE
la Corte ha ritenuto che la disciplina nazionale non discrimini i bookmaker esteri rispetto a quelli nazionali.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
la censura è stata respinta perché non ha condotto all'accoglimento nel merito delle doglianze sul presupposto d'imposta.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
sussisteva obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero nel periodo anteriore all'interpretazione autentica, con conseguente esclusione delle sanzioni.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme alle altre norme sulle sanzioni per sostenere l'esimente dell'incertezza normativa.
art. 5, comma 1, L. n. 472/1997
richiamato in tema di responsabilità sanzionatoria, ma la Corte valorizza soprattutto l'incertezza normativa per escludere le sanzioni.
art. 10 L. n. 212/2000
richiamato a sostegno dell'esimente e della tutela dell'affidamento/certezza nei rapporti tributari.
art. 380-bis c.p.c.
base del procedimento camerale non partecipato.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte richiama il potere di correggere la motivazione e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di regolazione delle spese processuali.
art. 12 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per contestare la liquidazione delle spese in favore dell'Ufficio.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario.
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 53 Cost.
utilizzato nel ragionamento della Corte costituzionale sul limite di capacità contributiva e sulla possibilità di traslazione dell'imposta.
Massime di principio
- Nelle controversie sull'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è collegato alla gestione del servizio di gioco e non alla sola singola giocata, sicché il tributo può colpire anche operatori esteri che gestiscano scommesse raccolte in Italia tramite intermediari.
- L'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato autenticamente dalla L. n. 220/2010, individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione e anche per conto di terzi ubicati all'estero; la solidarietà del soggetto per conto del quale si opera non elimina la soggettività passiva del gestore.
- L'illegittimità costituzionale dichiarata per le annualità anteriori al 2011 riguarda la ricevitoria/gestore intermediario per l'impossibilità di traslare retroattivamente il carico tributario, ma non esclude la responsabilità del bookmaker estero per il tributo dovuto.
- In materia di sanzioni tributarie, l'obiettiva incertezza normativa sulla individuazione del soggetto passivo consente l'esclusione delle sanzioni per i periodi anteriori alla stabilizzazione interpretativa della disciplina.
- La mancata traduzione dell'atto impositivo non determina automaticamente la nullità quando risulti che il destinatario abbia comunque compreso la pretesa e abbia svolto una difesa piena in sede amministrativa o giudiziale.
- Non ricorre vizio di omessa pronuncia quando la questione non esaminata espressamente è comunque incompatibile con la decisione adottata o è infondata nel merito; la Cassazione può correggere la motivazione e decidere la causa senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Non è necessario sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione unionale risulti già chiarita dalla giurisprudenza UE e non emergano profili ulteriori di incompatibilità della disciplina nazionale.
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