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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9207 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. Toscana che aveva annullato l'accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per il 2004, fondato sugli studi di settore. Con il primo motivo ha sostenuto che lo scostamento dagli studi di settore costituisse una presunzione sufficiente, salvo prova contraria del contribuente. Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa valutazione, da parte della C.T.R., di elementi specifici indicati nell'avviso di accertamento, quali la gestione antieconomica dell'impresa e le retribuzioni ai dipendenti superiori al reddito dichiarato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ribadendo che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che il mero scostamento dai valori standard non è sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento. L'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio, dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e valutare le giustificazioni del contribuente. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la C.T.R. non avesse esaminato gli specifici elementi addotti dall'Ufficio per contestare le giustificazioni del contribuente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata una decisione definitiva sul merito dell'accertamento.

Norme richiamate

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Disciplina gli studi di settore, utilizzabili come strumenti statistici per la ricostruzione della normale redditività, ma non idonei a determinare automaticamente il reddito effettivo del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1

    Consente l'accertamento analitico-induttivo, ma l'Amministrazione deve fondare la pretesa su una motivazione concreta e su elementi valutabili, non sul solo scostamento dagli studi di settore.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato rigettato perché la C.T.R. non aveva applicato un principio contrario alla disciplina degli studi di settore.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis

    Consente di censurare l'omessa o insufficiente valutazione di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto che la C.T.R. non avesse esaminato elementi specifici e potenzialmente decisivi indicati dall'Ufficio.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 26635 del 18 dicembre 2009

    Stabilisce che gli studi di settore producono presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza derivano dal contraddittorio con il contribuente; l'Ufficio deve motivare sull'applicabilità concreta dello standard e sulle ragioni per cui disattende le contestazioni.

Massime di principio

  • Il semplice scostamento tra reddito dichiarato e risultato degli studi di settore non basta, da solo, a legittimare l'accertamento.
  • Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: la loro efficacia probatoria deve essere verificata in relazione alla situazione concreta dell'attività e al periodo d'imposta.
  • Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: l'Ufficio deve considerare e motivare il rigetto delle giustificazioni offerte.
  • Il contribuente può dimostrare con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni semplici, le circostanze che rendono non rappresentativo lo standard, come subappalti, condizioni economiche locali o particolari modalità operative.
  • Il giudice tributario deve valutare sia le giustificazioni del contribuente sia gli elementi specifici addotti dall'Amministrazione; l'omesso esame di tali elementi può comportare la cassazione della sentenza.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva di una parte sul merito: impone al giudice di rinvio una nuova valutazione motivata degli elementi controversi.

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