Sentenza n. 3889/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina Sezione Prima n. 623/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime, conseguente a inottemperanza a un ordine di demolizione, con applicazione di sanzione pecuniaria e ordine di sgombero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio – Latina che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di acquisizione. Ha dedotto, anzitutto, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il TAR avesse riprodotto il contenuto di una precedente sentenza senza esaminare i motivi specificamente rivolti contro l’acquisizione. Ha poi riproposto i motivi di primo grado: sopravvenuta carenza dei presupposti dell’acquisizione per effetto dell’accoglimento, in appello, della domanda cautelare contro l’ordine di demolizione; violazione dell’art. 15 della l.r. Lazio n. 15/2008, poiché il proprietario sarebbe stato estraneo all’abuso e non sarebbe stato previamente effettuato il frazionamento catastale; violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, per acquisizione di un’area superiore a dieci volte la superficie abusivamente costruita; formazione del silenzio-assenso su una DIA in sanatoria; mancata verifica dell’impossibilità di demolire le opere senza pregiudizio per la parte legittima del fabbricato, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 18, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha escluso la nullità della sentenza di primo grado, rilevando che il rigetto definitivo delle impugnazioni contro il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione rendeva inammissibili le censure rivolte in via derivata contro l’acquisizione. La censura relativa alla sopravvenuta sospensione cautelare dell’ordine di demolizione è stata respinta perché l’ordinanza di acquisizione era stata adottata prima dell’intervento cautelare del Consiglio di Stato. È stata respinta anche la doglianza sull’estraneità del proprietario, poiché gli atti presupposti ormai definitivi lo qualificavano espressamente come proprietario ed esecutore delle opere; il giudicato copriva il dedotto e il deducibile, inclusa la responsabilità dell’abuso. Il frazionamento catastale è stato ritenuto necessario soltanto ai fini della successiva trascrizione e non quale prerequisito dell’acquisizione. Non è stata ravvisata la violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, poiché il Comune aveva acquisito soltanto l’area di sedime e non una superficie ulteriore. La censura sul silenzio-assenso è stata respinta per mancata prova documentale della DIA in sanatoria e, comunque, per il precedente diniego di sanatoria. Infine, la doglianza relativa alla mancata verifica dell’impossibilità di demolizione è stata dichiarata inammissibile perché rivolta contro un provvedimento ormai definitivo. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La censura di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione è stata respinta, non essendo stata ravvisata una mancanza tale da impedire la comprensione della decisione.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Non ricorrevano i presupposti per l’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado, poiché il TAR aveva comunque fondato la decisione sulla definitività degli atti presupposti.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il diniego della sanatoria edilizia, divenuto definitivo, impedisce di rimettere in discussione i relativi presupposti nell’impugnazione dell’atto consequenziale di acquisizione.
art. 15, commi 3 e 5, l.r. Lazio n. 15/2008
La disciplina regionale consente l’acquisizione conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione; il frazionamento catastale non costituisce prerequisito dell’acquisizione, ma è funzionale alla successiva trascrizione.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il limite relativo all’acquisizione di una superficie non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita riguarda l’eventuale acquisizione di area ulteriore rispetto all’area di sedime; non è stato ritenuto violato quando l’amministrazione acquisisce soltanto l’area di sedime.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
La formazione del silenzio-assenso sulla DIA in sanatoria deve essere provata; la mera allegazione della presentazione della DIA, non documentata, non è sufficiente.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La questione dell’applicabilità della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, per impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte conforme, non può essere dedotta contro un ordine di demolizione ormai definitivo.
art. 18, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008
La doglianza sulla mancata verifica dell’impossibilità di demolizione è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un provvedimento ormai consolidato.
Massime di principio
- Quando l’ordine di demolizione e il diniego di sanatoria edilizia sono divenuti definitivi, nell’impugnazione dell’atto successivo di acquisizione al patrimonio comunale non possono essere riproposti i vizi propri degli atti presupposti né le questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro di essi; il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
- La legittimità dell’acquisizione conseguente all’inottemperanza deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; una successiva riforma o sospensione cautelare dell’ordine di demolizione non determina, di per sé, l’illegittimità sopravvenuta dell’acquisizione già disposta.
- Il frazionamento catastale previsto dalla disciplina regionale sull’acquisizione degli immobili abusivi non costituisce un presupposto necessario per l’acquisizione del bene, ma è funzionale alla successiva trascrizione nei registri immobiliari.
- Il limite quantitativo previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 per l’area acquisibile non rileva quando l’amministrazione acquisisce esclusivamente l’area di sedime del manufatto abusivo e non una superficie ulteriore.
- La formazione del silenzio-assenso su una DIA in sanatoria non può essere riconosciuta sulla base della sola allegazione dell’interessato, se la presentazione della DIA non è provata documentalmente nel giudizio.
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