Ordinanza n. 2510/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo manifestamente infondate le doglianze dell'appellante quanto al fumus boni iuris. L'ordinanza cautelare del TAR Veneto è stata quindi confermata. Le spese del grado sono state compensate per giusti motivi. Il testo non contiene una specifica valutazione del periculum in mora.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Veneto, chiedendone la riforma. Il testo non indica il contenuto dell'atto amministrativo originariamente contestato né specifica i singoli motivi di ricorso. Il Consiglio di Stato rileva soltanto che le doglianze dell'appellante, valutate sommariamente nella fase cautelare, risultano manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, il Consiglio di Stato può respingere l'impugnazione quando, alla luce di una delibazione sommaria, le doglianze risultino manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
- Il rigetto dell'appello cautelare per manifesta infondatezza delle doglianze comporta la conferma dell'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione.
- In presenza di giusti motivi, le spese del grado cautelare possono essere compensate tra le parti.
Come è indicizzato
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