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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 483/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 651/2024 del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, pubblicata in data 11/09/2024, notificata il 13/09/2024, passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale di Teramo che imponeva l’attribuzione di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 483/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata disposta l’assegnazione della Carta elettronica del docente per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori e spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha integralmente adempiuto all’obbligo. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l’esatta esecuzione del giudicato. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato virtualmente il merito e ha ritenuto fondato il ricorso, poiché sussistevano i presupposti dell’ottemperanza: passaggio in giudicato della sentenza e perfezionamento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consistente nella notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario

    La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione presuppone la notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, potendo esaminare il merito soltanto ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, quando la sentenza sia stata notificata all’Amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L’integrale e corretta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione determina la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, ai fini della condanna alle spese, quando l’azione di ottemperanza sarebbe risultata fondata al momento della sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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