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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46862/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (detenzione preventiva dal 23/01/2013 al 24/01/2014 in carcere e poi arresti domiciliari fino al 06/07/2015) in relazione a un procedimento per estorsione continuata aggravata da metodo mafioso. La Corte territoriale aveva ritenuto ostativa la colpa grave del ricorrente basandosi su condotte extraprocessuali (presenza a un incontro tra indagati e conversazioni estrapolate) e su condotta endoprocessuale (silenzio all'interrogatorio di garanzia). Il ricorrente ha censurato la motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave, contestando la valutazione delle conversazioni e la qualificazione del silenzio come comportamento ostativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il rilievo attribuito al silenzio dell'imputato, alla luce della modifica operata dal d.lgs. n. 188/2021 all'art. 314 c.p.p., che esclude che l'esercizio della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b) incida sul diritto alla riparazione. Per quanto riguarda le condotte extraprocessuali, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte d'Appello di Bologna per un nuovo esame, ordinando che la Corte verifichi in modo specifico e motivato se e in che misura le condotte extraprocessuali (presenza all'incontro e contatti di agosto 2011) fossero state effettivamente considerate dal giudice della cautela e se avessero avuto efficacia causale o concausale nel creare l'apparenza di responsabilità penale. La Cassazione ha quindi dato prevalenza alla tutela del diritto al silenzio e ha imposto una valutazione autonoma, circostanziata e limitata alle condotte extraprocessuali utili a determinare la misura cautelare; ha disposto altresì la regolamentazione delle spese tra le parti presso il giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.

    Dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 188/2021, il silenzio dell'indagato/imputato non puo' essere valorizzato dal giudice della riparazione come elemento idoneo a integrare la colpa grave che esclude il diritto alla riparazione.

  • d.lgs. n. 188/2021

    Ha riformulato l'art. 314 c.p.p. per adeguare la normativa alla Direttiva (UE) 2016/343, escludendo la possibilità di utilizzare l'esercizio del diritto al silenzio per precludere la riparazione.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Fonte comunitaria che ha imposto uniformita' su aspetti della presunzione di innocenza e dei diritti procedurali, incentivando la tutela del diritto al silenzio e altre garanzie difensive.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facolta' di non rispondere (diritto al silenzio) dell'imputato; l'esercizio di tale facolta' non puo' influire sul diritto alla riparazione dopo la riforma.

  • artt. 81, 110, 629 cod. pen. e art. 7 d.l. 152/91

    Norme richiamate nell'imputazione (concorsi di reato e fattispecie di estorsione aggravata da metodo mafioso); sono rilevanti solo come contesto fattuale del procedimento di cui il ricorrente ha subito la detenzione.

Massime di principio

  • Dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 188/2021, il silenzio dell'indagato/imputato nel corso dell'interrogatorio non puo' essere usato dal giudice della riparazione per configurare colpa grave e quindi per negare il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ex ante volta a stabilire se condotte del ricorrente (soprattutto extraprocessuali) abbiano effettivamente contribuito a creare l'apparenza di fondatezza del quadro indiziario che ha giustificato la misura cautelare; non deve riesaminare la responsabilita' penale nel merito.
  • Solo le condotte che abbiano avuto efficacia causale o concausale rispetto all'adozione della misura cautelare possono essere valorizzate come eventuale ostacolo alla riparazione; il giudice deve esplicitare e motivare il nesso causale.
  • Gli elementi probatori utilizzabili sono quelli disponibili nella fase delle indagini, a meno che la loro utilizzabilita' non sia stata espressamente esclusa in dibattimento; il giudice della riparazione deve indicare chiaramente quali elementi ha ritenuto rilevanti e per quale motivo.
  • Se la motivazione del giudice della riparazione valorizza comportamenti endoprocessuali (es. silenzio) in contrasto con la normativa vigente, la decisione e' annullabile e la materia va riesaminata senza tenere conto di tale comportamento difensivo.

Testo integrale

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