Sentenza n. 114/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento della modifica del «Regolamento per le obbligazioni negoziali» approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Guanzate del 28.5.2015, n. 19 e modificato con deliberazione del 13.4.2022, n. 10 e dell'articolo 7 delle N.T.A. al Documento di piano del Piano di governo del territorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare il merito della domanda di annullamento, a causa della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: modifica del Regolamento per le obbligazioni negoziali e dell'articolo 7 delle N.T.A. al Documento di piano del Piano di governo del territorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'annullamento della modifica del Regolamento per le obbligazioni negoziali, approvata dal Consiglio comunale, nonché dell'articolo 7 delle N.T.A. al Documento di piano del Piano di governo del territorio. Prima dell'udienza di trattazione, la ricorrente ha depositato un atto dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il testo non espone i motivi di illegittimità originariamente dedotti, poiché l'esame del merito è stato precluso dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione dell'udienza da remoto; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente, depositata prima dell'udienza, di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con preclusione dell'esame del merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate quando ciò sia ritenuto equo dal giudice.
Come è indicizzato
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