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Sentenza

Sentenza n. 1139/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 721/2024 del Tribunale ordinario di Palermo

Giustizia amministrativa202502436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 721/2024, avente ad oggetto l’emissione e l’accredito della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 721/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la carta del docente e ad accreditare gli importi spettanti per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, oltre interessi di legge. Il Ministero non aveva provveduto all’integrale esecuzione della pronuncia. È stato inoltre dimostrato l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, verificando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte interessata. Il TAR ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione. Ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’azione di ottemperanza e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato dal TAR per porre le spese processuali a carico dell’amministrazione soccombente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e le relative spese.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l’amministrazione non vi ha dato integrale esecuzione, purché sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il dispositivo del titolo entro un termine assegnato, comprensivo delle somme accessorie dovute secondo il giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, eventualmente individuato nell’ambito dell’amministrazione inadempiente, affinché provveda in via sostitutiva su istanza della parte qualora scada inutilmente il termine assegnato all’amministrazione.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto nei termini decadenziali previsti dalla disciplina applicabile; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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