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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17379/2021 del 17/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato risolto il contratto e aveva condannato la Cornelli alla restituzione di somme incassate. In particolare la ricorrente deduce: omissione di pronuncia su sue domande (art.112 c.p.c.), contrasto tra motivazione e dispositivo (art.132 c.p.c.) perché la Corte di merito ha escluso l'inadempimento della Cornelli ma ha confermato le statuizioni del Tribunale fondate sull'assunto opposto; mancata valutazione e comparazione delle presunte inadempienze delle committenti (art.1460 c.c. e norme sull'appalto) e mancata valutazione dell'indennità dovuta all'appaltatore in caso di recesso del committente (art.1671 c.c.); omissione di adeguata valutazione delle prove testimoniali (artt.115 e 116 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (contrasto tra motivazione e dispositivo), assorbendo le altre censure, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano, altra sezione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità. In sintesi la pronuncia di merito è stata annullata perché la Corte territoriale ha innovato il fatto della vita (ha ritenuto risolto il contratto per recesso ex art.1671 c.c., fatto non prospettato dalle parti) e tuttavia non ha dato seguito alle conseguenze giuridiche necessarie (valutazione dell'indennità per l'appaltatore), determinando un irreconciliabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 1671 cod. civ.

    La norma sul recesso del committente nell'appalto impone l'obbligo di indennizzare l'appaltatore per spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno; la Corte ha ritenuto che, avendo qualificato la risoluzione come recesso, doveva valutare e liquidare tale indennità.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiama il divieto di omessa pronuncia: la ricorrente ha censurato che la Corte d'Appello non ha deciso su talune domande a lei favorevoli.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Riguarda la congruenza tra motivazione e dispositivo; la Corte di legittimità ha ritenuto esistente un contrasto insanabile tra la motivazione (esclusione dell'inadempimento) e il dispositivo (conferma delle statuizioni fondate sull'inadempimento).

  • art. 1460 cod. civ.

    Norma relativa all'eccezione di inadempimento e alla comparazione dei contrapposti inadempimenti; la Corte ha rilevato che la comparazione e la valutazione della buona fede e delle responsabilità reciproche non sono state adeguatamente svolte.

  • artt. 1655 e 1665 cod. civ.

    Richiamati in relazione alla disciplina dell'appalto; evocati per la determinazione degli obblighi contrattuali dell'appaltatore e delle conseguenze della risoluzione o del recesso.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola l'onere della prova; utilizzato per richiamare che le parti devono provare i fatti di cui si dolgono e che la mancata valutazione di alcune prove può incidere sulla decisione.

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Norme sul mezzo di prova e sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione territoriale fosse generica rispetto al rigetto di talune istanze probatorie.

Massime di principio

  • Un giudice d'appello non può fondare la decisione su un fatto della vita diverso da quelli delineati e dedotti dalle parti senza verificare l'interesse e senza esaminare le conseguenze giuridiche; ciò può integrare vizio per contrasto tra motivazione e dispositivo.
  • Se la risoluzione del contratto deriva dal recesso del committente (art.1671 c.c.), il giudice deve valutare e, se dovuta, liquidare l'indennità a favore dell'appaltatore per spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno; non è coerente ordinare la restituzione di somme come se vi fosse stato inadempimento.
  • Quando sono prospettate inadempienze reciproche, il giudice deve compararle (art.1460 c.c.) e valutare la buona fede e l'effettiva utilità delle prestazioni svolte prima di decidere sulla risoluzione e su eventuali rimborsi o indennizzi.
  • Il contrasto tra la motivazione e il dispositivo costituisce motivo valido di cassazione se la decisione lascia irrisolte le conseguenze logico-giuridiche del nuovo fatto della vita enunciato in sentenza.
  • Il rifiuto o la non adeguata motivazione sul rigetto di mezzi di prova può giustificare l'annullamento della decisione quando l'omessa valutazione incide sulla decisione finale; le doglianze probatorie vanno esaminate con motivazione specifica.

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