Cassazione Penale, Sentenza n. 8902/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la condanna emessa dal Tribunale (reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e n.7 c.p.), denunciando due vizi: (1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 163 e 164 c.p., poiché la Corte avrebbe negato la sospensione condizionale della pena basandosi su precedenti pecuniari che, dopo ragguaglio, non supererebbero i limiti di cui all'art.163; alcune condanne sarebbero estinte o coperte da indulto e altre sarebbero decreti penali non opposti da oltre cinque anni; (2) vizio di motivazione nel diniego della sospensione condizionale, per presunta motivazione stringata e per limitato esame del giudice sui criteri dell'art.133 c.p., non avendo valutato il comportamento post delictum (la ricorrente aveva pagato quanto dovuto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha ricordato il principio secondo cui il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi dell'art.133 c.p., potendo indicare quelli ritenuti prevalenti; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua nel ritenere negativa la prognosi sul comportamento futuro della ricorrente in considerazione della reiterazione di condotte penalmente punite (precedenti), anche prescindendo dagli eventi successivi che incidono sugli effetti penali delle condanne. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.110 c.p.; art.624 c.p.; art.625 n.2 e n.7 c.p.
Norme del codice penale che disciplinano il reato per cui la ricorrente è stata condannata; poste a fondamento della sentenza di merito confermata.
art.163 c.p.
Dispone i limiti di pena per la concessione della sospensione condizionale. La Corte ha ritenuto che, anche se il ragguaglio delle pene potenzialmente consentisse la sospensione, ciò non impedisce al giudice di merito di negarla per una prognosi negativa fondata sui precedenti.
art.164 c.p.
Norme connesse alla sospensione condizionale della pena richiamate nel ricorso; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla loro applicazione.
art.133 c.p.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e i fattori utili al giudizio prognostico; la Corte ha confermato che il giudice di merito non è obbligato a esaminare esaurientemente tutti i criteri ma può indicare quelli ritenuti prevalenti.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione richiamati nel ricorso; il ricorso è stato proposto nei limiti previsti ma ritenuto infondato.
art.616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente a euro 3.000.
Decreto-legge 28/10/2020 n.137, art.23 comma 8 (convertito) e successive disposizioni processuali emergenziali
Richiamato in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e alla produzione della requisitoria scritta da parte del Procuratore generale.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Citata in riferimento ai criteri per la condanna alle spese e alla valutazione della colpa nell'inammissibilità; la Corte vi ha fatto riferimento nella determinazione delle sanzioni pecuniarie processuali.
Massime di principio
- Il giudice di merito può limitarsi a indicare soltanto gli elementi ritenuti prevalenti tra quelli elencati dall'art.133 c.p. quando valuta la concedibilità della sospensione condizionale della pena; non è obbligato a esaminare tutti i fattori.
- La reiterazione di precedenti penali costituisce un elemento ostativo significativo per una prognosi favorevole e può giustificare il diniego della sospensione condizionale anche se, a un esame formale del ragguaglio, i limiti di entità della pena ai sensi dell'art.163 c.p. non risultassero superati.
- Eventi successivi che incidono sugli effetti penali (es. indulto, estinzione per decorrenza dei termini) non cancellano automaticamente la valutazione negativa del giudice di merito sulla base della storia criminale e della reiterazione di condotte.
- La motivazione può essere 'stringata' purché risulti congrua e non manifestamente illogica; la Corte di legittimità annulla o accoglie solo motivazioni che risultino palesemente carenti rispetto ai minima requisiti di logicità e rilevanza.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorre il caso di colpa, a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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