Cassazione Civile, Sentenza n. 529/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La controversia trae origine dalle denunce e dalle deposizioni testimoniali che avevano dato luogo a un procedimento penale a carico del ricorrente, assolto dal reato di cui all’art. 392 c.p. I denuncianti erano stati assolti in appello dai reati di falsa testimonianza e, per una di loro, calunnia; dopo l’annullamento della pronuncia penale da parte della Cassazione e il rinvio ai soli effetti civili ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la Corte d’appello di Venezia, quale giudice di rinvio, ha riconosciuto la responsabilità per quei reati e liquidato il danno non patrimoniale in complessivi 1.600 euro: 1.000 euro a carico della persona responsabile anche di calunnia e 300 euro ciascuno a carico degli altri due responsabili di falsa testimonianza. Ha inoltre liquidato le spese dei precedenti giudizi, tra cui 1.170 euro per il primo grado penale. Il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 7 settembre 2017, formulando tre motivi: con il primo ha contestato l’inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale, prospettando un danno superiore a 60.000 euro; con il secondo ha denunciato l’omesso esame del danno patrimoniale costituito dalle spese di difesa sostenute nel processo penale dal quale era stato assolto; con il terzo ha lamentato la liquidazione delle spese del primo grado penale al di sotto dei minimi tariffari e l’omessa specifica statuizione sul rimborso del contributo unificato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo: la censura proponeva una diversa lettura delle risultanze e non era sorretta da allegazioni idonee a dimostrare criteri o circostanze concrete che giustificassero un danno non patrimoniale maggiore, quali lo sconvolgimento delle abitudini di vita o l’eco della vicenda nell’ambiente di riferimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché le spese difensive del processo penale conclusosi con l’assoluzione erano già coperte dal giudicato penale e, comunque, il giudizio civile di rinvio era circoscritto ai capi civili relativi ai danni conseguenti alla calunnia e alla falsa testimonianza. Ha accolto parzialmente il terzo motivo quanto alle spese del primo grado penale, liquidate al di sotto dei minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014; ha invece ritenuto superata la censura sul contributo unificato, la cui restituzione è implicitamente compresa nella condanna alle spese. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado penale e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, le ha rideterminate in 1.926 euro oltre accessori di legge. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione, in ragione dell’accoglimento soltanto minimo di uno dei motivi, e ha dato atto che non sussistevano i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 622 c.p.p.
La Corte territoriale, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riconosciuto la sussistenza dei reati e il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidandolo in complessivi Euro milleseicento, di cui mille a carico di D.V.M.M. e trecento ciascuno a carico di D.V.G. e S.G..
Nel giudizio civile di rinvio conseguente all’annullamento disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la cognizione è limitata ai capi civili devoluti e ai danni conseguenti ai reati oggetto del rinvio.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
La liquidazione delle spese del giudizio penale in primo grado è stata effettuata in misura inferiore ai minimi di legge, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 24, art. 13, comma 6”.
La liquidazione dei compensi professionali non può scendere sotto i minimi applicabili; accertata la liquidazione inferiore, la Corte ha rideterminato le spese del primo grado penale in 1.926 euro, applicando i parametri e le diminuzioni di legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione.
La condanna alle spese comprende implicitamente il rimborso del contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa, anche quando il provvedimento non lo menzioni espressamente; perciò la mancanza di una specifica statuizione non impone una distinta liquidazione.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Sussistono idonee ragioni, da ravvisarsi nell’accoglimento soltanto in minima parte di uno dei motivi di ricorso (Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni), per disporre integrale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Le spese possono essere compensate, anche integralmente, quando ricorrono ragioni analoghe a quelle gravi ed eccezionali previste dalla disciplina, tra cui, nel caso deciso, l’accoglimento soltanto minimo di uno dei motivi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La Corte deve dare atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato quando l’esito del ricorso non ne determina l’obbligo.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la cognizione è circoscritta ai capi civili devoluti e ai danni conseguenti ai reati considerati nel rinvio; non possono essere riproposte questioni già coperte da giudicato penale.
- La liquidazione del danno non patrimoniale non può essere aumentata in cassazione sulla base di una mera diversa prospettazione delle risultanze: chi contesta la quantificazione deve allegare elementi concreti idonei a giustificare il maggiore pregiudizio, quali l’incidenza sulle abitudini di vita o la risonanza della vicenda nell’ambiente di riferimento.
- La condanna alle spese comprende implicitamente il rimborso del contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa, anche se il provvedimento non ne indica espressamente l’importo.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i minimi tariffari applicabili; se le spese sono liquidate al di sotto dei minimi, la Corte può cassare sul punto e rideterminarle nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- L’accoglimento soltanto minimo di un motivo può costituire ragione idonea per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
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