Cassazione Civile, Ordinanza n. 12830/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Una società di agenzia aveva stipulato con una società preponente un contratto di agenzia per la promozione di prodotti, con previsione di budget trimestrali e annuali espressamente concordati e di clausola risolutiva espressa in caso di mancato raggiungimento dei volumi minimi. La preponente aveva poi risolto in tronco il rapporto per il forte scostamento, in particolare nel primo semestre 2012, dagli obiettivi pattuiti, anche con riferimento a un prodotto ritenuto strategico. L'agente aveva chiesto di accertare l'assenza di giusta causa del recesso e la condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., di danni e di provvigioni relative a un cliente specifico. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società agente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1750, 2119, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il mancato raggiungimento dei budget, considerato solo in termini numerici, non integrasse di per sé grave inadempimento senza verifica di ulteriori violazioni verso la clientela; 2) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., deducendo che il giudice di merito avesse desunto l'inadempimento dal solo raffronto con la soglia contrattuale senza considerare il rendimento di altri agenti e senza valutare la correttezza dell'uso della clausola risolutiva; 3) violazione degli artt. 1175, 1375, 1453 e 1455 c.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse considerato la crisi economica e la possibile strumentalità della continua modifica dei budget; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato precedenti tolleranze della preponente sugli scostamenti e l'acquiescenza quale ostacolo all'esercizio della clausola risolutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel caso concreto, non si era in presenza di una mera obbligazione di mezzi: la società agente aveva espressamente assunto un obbligo di risultato, consistente nel raggiungimento dei budget concordati, sicché il mancato conseguimento degli obiettivi, in assenza di allegazione e prova di causa non imputabile, era sufficiente a integrare l'inadempimento e a giustificare l'avvalimento della clausola risolutiva espressa. Ha inoltre rilevato che il richiamo al precedente in tema di calo delle vendite e onere probatorio del preponente era inconferente, perché in quel caso mancava un volume minimo pattuito, mentre qui il budget era stato espressamente concordato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a introdurre censure di fatto e non una critica giuridica ex artt. 360 e 366 c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste del vizio di omesso esame, mirava a una rivalutazione del merito già compiuta dalla Corte d'appello. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1750 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di cessazione del contratto di agenzia e preavviso, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto
art. 1751 c.c.
richiamato per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia; la domanda è rimasta respinta in quanto il recesso è stato ritenuto legittimo
art. 2119 c.c.
evocato dalla ricorrente sul tema della gravità dell'inadempimento, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il mancato raggiungimento dei budget pattuiti
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi, ma la Corte ha rilevato che il riferimento non era sviluppato in modo effettivo
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi, ma la Corte ha rilevato che il riferimento non era sviluppato in modo effettivo
art. 2697 c.c.
la Corte ha escluso la violazione del riparto dell'onere probatorio, rilevando che spettava all'agente allegare e provare eventuali cause non imputabili del mancato raggiungimento dei budget
art. 1175 c.c.
richiamato per sostenere la scorrettezza del recesso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fattuale
art. 1375 c.c.
richiamato per la buona fede nell'esecuzione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fattuale
art. 1453 c.c.
richiamato in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte ha confermato la legittimità della risoluzione per clausola espressa
art. 1455 c.c.
richiamato per la non scarsa importanza dell'inadempimento; la Corte ha ritenuto grave il mancato raggiungimento degli obiettivi pattuiti
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta diretta a ottenere una nuova valutazione del merito
art. 366 c.p.c.
richiamato dalla Corte nel dichiarare inammissibile il terzo motivo per difetto di una censura ammissibile in cassazione
art. 1218 c.c.
richiamato per affermare che, a fronte dell'obbligo di risultato, l'agente avrebbe dovuto provare la non imputabilità del mancato raggiungimento dei budget
art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato solo ai fini del raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel contratto di agenzia, se le parti abbiano espressamente pattuito obiettivi di fatturato o volumi minimi come obbligazione dell'agente, il mancato raggiungimento di tali obiettivi può integrare inadempimento rilevante idoneo a giustificare la risoluzione, anche mediante clausola risolutiva espressa.
- Quando il rapporto contrattuale prevede un obbligo di risultato espresso e specifico, non basta l'allegazione del solo mancato conseguimento del budget: il debitore che invochi l'impossibilità o la non imputabilità dell'inadempimento deve allegare e provare la causa esimente.
- Il richiamo a precedenti pronunce sul calo delle vendite nel settore dell'agenzia è inconferente quando, nel caso concreto, esista un budget minimo espressamente concordato: cambia il regime probatorio perché non si tratta di ricostruire un parametro esterno, ma di verificare il mancato adempimento di un impegno contrattuale puntuale.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
- La dedotta tolleranza di precedenti scostamenti dagli obiettivi non impedisce automaticamente l'esercizio della clausola risolutiva espressa, se i nuovi scostamenti presentano caratteristiche differenti per durata, entità e incidenza rispetto ai precedenti.
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