Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2104 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due cartelle di pagamento: la prima relativa a IRAP e IVA 2005, liquidate mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; la seconda relativa a somme dovute in base a una precedente sentenza tributaria definitiva. La CTR aveva annullato la prima cartella ritenendo necessaria la preventiva notifica dell'avviso bonario. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione, sostenendo sia che la comunicazione fosse stata notificata, sia, soprattutto, che essa non fosse obbligatoria quando il controllo automatizzato conferma gli importi indicati in dichiarazione e rileva soltanto il mancato versamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il secondo motivo e assorbito il primo. Ha stabilito che la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato è obbligatoria solo quando il risultato del controllo è diverso da quello indicato nella dichiarazione o sussistono incertezze rilevanti. Se, invece, l'imposta risulta correttamente dichiarata ma non versata, la legge non impone l'invio dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La comunicazione al contribuente è prevista quando il risultato del controllo automatico è "diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione".

    L'avviso bonario è necessario quando il controllo evidenzia errori o difformità rispetto alla dichiarazione; non è invece necessario per il semplice mancato versamento di un'imposta correttamente dichiarata.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    La comunicazione è dovuta quando il risultato del controllo è "diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione".

    In materia IVA, il controllo automatizzato non richiede una preventiva comunicazione se conferma i dati dichiarati e rileva soltanto l'omesso pagamento.

  • Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5

    La comunicazione è prevista quando "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

    L'obbligo di interlocuzione preventiva opera in presenza di incertezze o irregolarità rilevanti, non automaticamente in ogni caso di iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 60, comma 6

    La norma è richiamata per distinguere il caso dell'imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale ma non versata da quello dell'imposta errata o diversa da quella dichiarata.

  • Legge n. 69/2009, art. 55

    La Corte ha applicato la regola della scissione soggettiva del perfezionamento della notificazione, ritenendo tempestivo il ricorso per cassazione per il notificante.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato, l'avviso bonario è normalmente necessario quando l'Amministrazione modifica o contesta il contenuto della dichiarazione, evidenziando errori, incongruenze o incertezze rilevanti.
  • Se l'imposta è stata correttamente dichiarata ma non è stata versata, l'Amministrazione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella senza preventiva comunicazione dell'esito del controllo.
  • L'omessa comunicazione preventiva non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre prima verificare se la comunicazione fosse effettivamente obbligatoria nel caso concreto.
  • La verifica della notificazione dell'avviso bonario resta rilevante solo quando ricorre una situazione in cui la legge impone tale comunicazione; in quel caso, l'eventuale omissione può incidere sulla validità della procedura secondo la disciplina applicabile.
  • La cartella emessa per riscuotere somme già riconosciute da una sentenza definitiva ha una funzione esecutiva e non consente, in linea generale, di rimettere in discussione il merito del rapporto tributario già deciso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.