Sentenza del 27/01/2017 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Canone di locazione - Immobili strumentali all'impresa - Imposta sul volume d'affari - Sovrapposizione IVA - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'imposta di registro non è stata qualificata come imposta sul volume d'affari, poiché non è commisurata al volume delle operazioni o degli affari realizzati, ma è dovuta in ragione dell'esistenza del contratto di locazione e della sua durata. Non sussiste quindi una sovrapposizione con l'IVA né un contrasto con la normativa europea richiamata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta di registro ai contratti di locazione di immobili strumentali all'impresa, sostenendo che essa costituisse un'imposta sul volume d'affari sovrapposta all'IVA e quindi vietata dalla normativa europea. La questione riguardava in particolare la possibile incompatibilità dell'imposta di registro con il divieto di introdurre imposte sul volume d'affari ulteriori rispetto all'IVA.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE
Vieta l'introduzione di imposte sul volume d'affari che si aggiungano all'IVA.
Il divieto riguarda tributi aventi natura sostanzialmente analoga all'IVA, in quanto commisurati al volume d'affari. L'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili strumentali non rientra in tale categoria perché è collegata alla stipulazione e alla durata del contratto, non al volume d'affari.
Imposta di registro sui contratti di locazione di immobili strumentali
È dovuta in relazione all'esistenza e al perdurare del rapporto locatizio e non ha natura di imposta sul volume d'affari; pertanto può coesistere con l'IVA senza determinare una duplicazione vietata dal diritto europeo.
Massime di principio
- Per stabilire se un tributo sia incompatibile con il divieto di imposte aggiuntive sull'IVA, occorre verificare la sua struttura sostanziale: base imponibile, presupposto e collegamento con il volume d'affari.
- Un'imposta collegata alla stipulazione, registrazione o durata di un contratto non è automaticamente un'imposta sul volume d'affari, anche se riguarda un'operazione soggetta a IVA.
- La contemporanea applicazione di IVA e imposta di registro non determina di per sé una duplicazione illegittima: le due imposte possono coesistere quando hanno presupposti e funzioni differenti.
- La natura strumentale dell'immobile o la qualità imprenditoriale del locatario non trasformano l'imposta di registro in un tributo commisurato al volume d'affari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 gen 2017Sentenza del 27/01/2017 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 27 gen 2017Sentenza del 27/01/2017 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 27 gen 2017Sentenza del 27/01/2017 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 27 gen 2017Sentenza del 27/01/2017 n. 201 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 27 gen 2017Sentenza del 27/01/2017 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 27 gen 2017Sentenza del 27/01/2017 n. 233 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →