Sentenza del 27/01/2017 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - Attività di commercio ambulante - Svalutazione di merce ritenuta "fuori moda": non può essere svalutata in unica soluzione, ma gradualmente nel tempo comunicando debitamente tali operazioni all'Agenzia delle Entrate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento fiscale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la svalutazione, effettuata in un'unica soluzione, di merci ritenute "fuori moda". La questione riguardava la corretta valutazione delle rimanenze di magazzino e l'obbligo di comunicare formalmente all'Agenzia delle Entrate il mutamento dei criteri di valutazione rispetto agli esercizi precedenti, ai sensi dell'art. 110, comma 5, TUIR.
La decisione
La svalutazione integrale e non adeguatamente comunicata non è stata ritenuta opponibile al Fisco. La riduzione del valore delle rimanenze avrebbe dovuto essere effettuata gradualmente nel tempo e comunicata ogni anno nelle dichiarazioni dei redditi o mediante appositi allegati. In mancanza di tali comunicazioni, le merci risultanti ancora in magazzino per il valore originario possono essere considerate, ai fini dell'accertamento, cedute senza contabilizzazione e quindi vendute in nero, con conseguente recupero a tassazione.
Norme richiamate
Art. 110, comma 5, del TUIR
Il contribuente deve darne formale comunicazione all'Agenzia delle Entrate nelle dichiarazioni dei redditi o in appositi allegati.
Il mutamento dei criteri di valutazione delle rimanenze rispetto agli esercizi precedenti deve essere comunicato formalmente all'Amministrazione finanziaria. La comunicazione deve essere effettuata per ciascun anno interessato; in sua assenza, la svalutazione può non essere riconosciuta.
Massime di principio
- La merce divenuta obsoleta o fuori moda non può essere svalutata automaticamente e integralmente in un solo esercizio senza adeguata documentazione e senza rispettare gli obblighi comunicativi.
- Quando cambiano i criteri di valutazione delle rimanenze, il contribuente deve indicare il cambiamento nella dichiarazione dei redditi o in un apposito allegato, ripetendo la comunicazione per ogni annualità interessata.
- La svalutazione deve riflettere un effettivo e documentabile calo di valore; è opportuno conservare inventari, perizie, listini, prove di invendibilità e documentazione relativa alle vendite sottocosto o alle giacenze obsolete.
- L'omessa comunicazione o la mancata coerenza tra le rimanenze dichiarate e quelle effettivamente esistenti può indurre l'Amministrazione a qualificare la differenza come cessione non contabilizzata, con recupero di ricavi e imposte.
- In situazioni analoghe, la prudenza contabile e la tracciabilità delle svalutazioni sono essenziali: occorre applicare criteri coerenti nel tempo, oppure motivare e comunicare tempestivamente ogni variazione.
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