Sentenza del 27/01/2017 n. 201 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Registrazione degli atti - Atto contenente più disposizioni - Criterio distintivo per tassazione unica o tassazione separata - Art. 21 D.p.r. 26.04.1986, n. 131, commi 1 e 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il criterio di applicazione dell'imposta di registro quando un unico atto contiene più disposizioni. Occorre stabilire se debba applicarsi una tassazione unica, riferita alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, oppure una tassazione separata delle singole disposizioni ai sensi del comma 2. Il criterio distintivo consiste nel verificare se le disposizioni siano necessariamente dipendenti l'una dall'altra per legge o per l'intrinseca struttura del negozio, oppure se siano negozi autonomi semplicemente collegati dalla volontà delle parti.
La decisione
Dal testo emerge il principio secondo cui la tassazione unica si applica solo quando tra le disposizioni esiste un vincolo di connessione o compenetrazione immediata, necessaria e oggettiva, connaturato giuridicamente e concettualmente alle convenzioni. Se invece le disposizioni sono autonome, con cause e interessi immediatamente identificabili, devono essere tassate separatamente. La distinzione corrisponde a quella tra negozio complesso, caratterizzato da una causa unica, e negozi collegati, che conservano autonomia causale. Non sono indicati nel testo né il dispositivo concreto né l'esito processuale riferito alle parti.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Se l'atto contiene più disposizioni, l'imposta si applica con riguardo alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa.
La tassazione unica opera quando le disposizioni contenute nell'atto costituiscono un negozio complesso, cioè quando sono necessariamente dipendenti l'una dall'altra per la loro intrinseca natura.
Art. 21, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Le disposizioni indicate nel comma 1, anche se contenute in un unico atto, sono soggette ciascuna all'imposta prevista per essa.
La tassazione separata si applica quando le disposizioni integrano negozi autonomi, anche se inseriti nel medesimo documento e collegati da una scelta negoziale delle parti.
Art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La qualificazione fiscale deve basarsi sulla sostanza giuridica dell'atto e sui suoi effetti, non sul nomen iuris o sulla qualificazione formale scelta dalle parti.
Massime di principio
- Per decidere tra tassazione unica e separata non basta che più disposizioni siano contenute nello stesso atto: occorre analizzare la loro autonomia causale e gli effetti giuridici prodotti.
- La tassazione unica è giustificata soltanto da un collegamento necessario e oggettivo, imposto dalla legge o dalla struttura intrinseca dell'operazione; il mero collegamento voluto dalle parti non è sufficiente.
- Un negozio complesso presenta una causa unica e disposizioni reciprocamente necessarie; i negozi collegati, invece, mantengono cause, interessi ed effetti autonomi e sono normalmente soggetti a tassazione separata.
- Nella qualificazione dell'atto l'amministrazione e il giudice devono considerare la sostanza economico-giuridica e gli effetti dell'operazione, indipendentemente dal titolo attribuito dalle parti.
- Il testo non fornisce elementi sufficienti per identificare concretamente ricorrente, resistente o l'esito processuale; pertanto tali dati non possono essere ricostruiti con certezza.
Testo integrale
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