Sentenza del 27/01/2017 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Processo - Atti impugnabili - Estratto di ruolo - E' tale - Riscossione - Estratti di ruolo - Autonoma impugnabilità - Sussiste in caso di mancata regolare notificazione atti presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell’estratto di ruolo è ritenuta ammissibile quando consente al contribuente di venire a conoscenza di cartelle mai regolarmente notificate. In tale situazione sussiste un interesse diretto, immediato e attuale a impugnare autonomamente le cartelle, anche prima della notifica di ulteriori atti di riscossione. Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione e richiamato da successive pronunce.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha sostenuto di avere appreso l’esistenza delle cartelle esclusivamente tramite l’estratto di ruolo, poiché tali cartelle non gli sarebbero mai state regolarmente notificate. Ha quindi chiesto di poter contestare direttamente la validità delle cartelle e dei relativi debiti senza dover attendere l’adozione di un successivo atto esecutivo o cautelare della riscossione.
Norme richiamate
Cass. Sez. Un., n. 19704/2015
Va riconosciuto l’interesse diretto, immediato ed attuale del contribuente ad impugnare preventivamente, con autonoma azione e senza attendere successivi atti di riscossione, le cartelle delle quali sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo e che egli assuma non essergli mai state notificate.
L’estratto di ruolo può essere autonomamente impugnato quando costituisce il primo momento in cui il contribuente conosce l’esistenza di cartelle non regolarmente notificate.
Cass. ord. n. 20611/2016
Conferma l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo in presenza di mancata o irregolare notificazione degli atti presupposti.
Cass. ord. n. 22428/2017
Ribadisce che il contribuente può contestare le cartelle conosciute tramite estratto di ruolo, senza attendere ulteriori atti della riscossione, quando deduce la mancata regolare notificazione.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo, normalmente documento interno o informativo, può essere impugnabile autonomamente quando rappresenta la prima conoscenza effettiva di una cartella mai regolarmente notificata.
- Il contribuente non deve necessariamente attendere un pignoramento, un fermo amministrativo, un’ipoteca o altro atto successivo per far valere la mancata notificazione della cartella.
- L’impugnazione deve essere fondata e tempestiva, con specifica contestazione della mancata o irregolare notificazione degli atti presupposti.
- La semplice conoscenza del debito risultante dall’estratto di ruolo non sana automaticamente l’eventuale omessa notificazione della cartella.
- La regola riguarda soprattutto i casi in cui l’estratto di ruolo consenta di individuare concretamente una pretesa tributaria o contributiva mai portata validamente a conoscenza del contribuente.
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