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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Iva - Rimborso - Recupero del credito di imposta - Prescrizione biennale per la dichiarazione e decennale per l'esercizio del diritto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di un credito IVA di 20.221 euro maturato per l'anno d'imposta 2008. L'Amministrazione sosteneva che la società fosse decaduta dal diritto di chiedere il rimborso, poiché aveva presentato l'istanza il 29 novembre 2011, oltre il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La società non aveva presentato la dichiarazione IVA relativa al 2008, né aveva indicato il credito nelle dichiarazioni successive o compilato il quadro di rimborso. La questione centrale era quindi stabilire se l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale fosse sufficiente a impedire la decadenza biennale e a rendere applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria e riformato la sentenza di primo grado. Ha chiarito che, quando il credito IVA è correttamente indicato nella dichiarazione annuale, tale indicazione costituisce esercizio del diritto al rimborso; l'eventuale modello aggiuntivo di rimborso riguarda soltanto la fase esecutiva e il termine successivo è quello decennale di prescrizione. Tuttavia, nel caso concreto, la società non aveva presentato la dichiarazione IVA per il 2008, non aveva riportato il credito nelle dichiarazioni successive e non aveva compilato il quadro di rimborso. Pertanto il diritto non era stato validamente esercitato e l'istanza tardiva era colpita dalla decadenza biennale. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza è di "due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

    La norma si applica alle istanze autonome di rimborso non validamente esercitate mediante la dichiarazione annuale. Nel caso concreto, l'assenza della dichiarazione e dell'indicazione del credito ha comportato la decadenza biennale.

  • Art. 2946 c.c.

    Prescrizione ordinaria decennale.

    Quando il contribuente ha già manifestato in modo valido la volontà di ottenere il rimborso indicando il credito nella dichiarazione annuale, il diritto è soggetto alla prescrizione decennale e non a un ulteriore termine di decadenza biennale.

  • Art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il modello e le formalità previste per il rimborso IVA costituiscono, secondo l'orientamento richiamato, presupposti per l'esigibilità e per l'avvio della fase esecutiva del rimborso, ma non incidono sulla spettanza del credito quando questo sia già stato richiesto nella dichiarazione annuale.

  • Artt. 19 e 26 d.P.R. n. 633/1972

    Disciplinano il diverso istituto della detrazione e le rettifiche dell'imposta; il contribuente può scegliere, secondo i presupposti applicabili, tra utilizzo del credito in detrazione o richiesta di rimborso.

  • Art. 18, comma 4, della VI direttiva 77/388/CEE

    È richiamato quale fondamento del principio di neutralità dell'IVA e del diritto del contribuente a recuperare l'imposta assolta a monte.

Massime di principio

  • L'indicazione del credito IVA nel quadro previsto della dichiarazione annuale costituisce, in linea generale, esercizio formale del diritto al rimborso.
  • Dopo la valida indicazione del credito in dichiarazione, l'eventuale modello o istanza aggiuntiva riguarda normalmente la fase esecutiva e il diritto è soggetto alla prescrizione decennale.
  • Se invece il contribuente omette la dichiarazione annuale e non indica il credito nelle dichiarazioni successive, una successiva istanza autonoma deve essere presentata entro il termine biennale previsto per le richieste residuali di rimborso.
  • Il principio di neutralità dell'IVA tutela il diritto sostanziale al rimborso, ma non elimina gli obblighi procedurali né i termini di decadenza quando il diritto non sia stato tempestivamente esercitato.
  • È essenziale distinguere tra spettanza del credito, esercizio del diritto mediante dichiarazione e successivi adempimenti necessari per rendere il rimborso esigibile.

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