Cassazione Civile, Ordinanza n. 12532/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti. In un primo giudizio gli attori avevano chiesto l'accertamento della proprietà su una particella; i convenuti avevano riconvenuto per usucapione. Nel frattempo questi ultimi avevano sopraelevato il loro edificio, realizzato una gronda aggettante e aperto una veduta/lume. Nel presente giudizio gli attori hanno chiesto, in via principale, la demolizione della gronda e la chiusura dell'apertura, assumendo la violazione delle norme sulle distanze qualora la proprietà della particella fosse rimasta a loro; in via subordinata, se nel precedente giudizio fosse stata accolta l'usucapione dei convenuti, hanno chiesto l'arretramento della sopraelevazione per inosservanza delle distanze dal confine. In cassazione hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 100 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato le domande come ipotetiche, mentre sarebbero state alternative; (2) violazione dell'art. 100 c.p.c. per non avere considerato l'interesse sopravvenuto a seguito del giudicato formatosi nel primo giudizio sull'usucapione; (3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 153 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la produzione del documento attestante il giudicato esterno; (4) omesso esame di fatto decisivo per non avere considerato l'avvenuto acquisto per usucapione della particella 4609 da parte dei convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché i ricorrenti non hanno indicato in modo preciso quando e con quale atto la sentenza del diverso giudizio, corredata da attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., sarebbe stata prodotta, né hanno allegato un espresso riconoscimento del giudicato da parte dei controricorrenti. Conseguentemente ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale sulla mancanza di un interesse attuale, concreto e non meramente ipotetico ad agire, poiché le domande erano costruite su esiti solo eventuali di un altro processo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché non colpiva la ratio decidendi: il giudice d'appello non si era fondato solo sulla tardività del documento, ma sulla sua inidoneità a provare il giudicato esterno, mancando l'attestazione richiesta. Infine ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per la presenza di doppia conforme e perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare una questione o il mancato apprezzamento di singole risultanze, ma solo un fatto storico decisivo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere attuale, concreto e oggettivo; non sussiste quando la domanda è fondata su ipotesi future o meramente eventuali, né quando mira a una soluzione solo astratta o accademica di una questione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione deve riguardare un effettivo error in procedendo; la censura è inammissibile se non è specifica rispetto alla statuizione impugnata.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno deve essere allegato e provato secondo le forme richieste; non basta la mera deduzione dell'avvenuto passaggio in giudicato.
art. 153 c.p.c.
La disciplina processuale richiamata è stata invocata dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto decisivo il difetto di prova del giudicato esterno, non la sola questione della rimessione in termini o della tardività.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato per omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non una questione giuridica, un punto della sentenza o singole risultanze istruttorie.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La sentenza invocata come giudicato esterno deve essere prodotta con la certificazione attestante che non è soggetta a impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo, in caso di rigetto dell'impugnazione, all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Chi eccepisce un giudicato esterno deve produrre non solo la sentenza resa in altro processo, ma anche la certificazione che ne attesti l'irrevocabilità; la sola mancata contestazione della controparte non equivale ad ammissione del giudicato.
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere attuale e concreto: è escluso quando la tutela richiesta dipende dall'eventuale esito di un diverso giudizio o da uno scenario solo ipotetico.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su una ragione autonoma non colpita dal motivo, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di questioni giuridiche, di singoli elementi probatori o di ipotesi alternative: deve riguardare un fatto storico vero e proprio, decisivo e controverso.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto e non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento complessivo dei fatti compiuto dai giudici di merito.
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