Sentenza del 12/10/2016 n. 20499 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR della Liguria nella parte in cui aveva ritenuto implicitamente proposta dalla società la domanda di disapplicazione delle sanzioni fiscali e di riliquidazione dell'imposta tenendo conto dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione delle immobilizzazioni. Secondo l'Agenzia, tali domande dovevano essere formulate espressamente e non potevano essere introdotte per la prima volta in appello, in quanto nuove ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La società proponeva inoltre ricorso incidentale sostenendo che le spese rivalutate fossero immobilizzazioni materiali rivalutabili e chiedendo la compensazione dell'imposta sostitutiva con il maggior tributo accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inammissibile la domanda implicita di disapplicazione delle sanzioni: il contribuente deve allegare e dedurre tempestivamente le obiettive condizioni di incertezza normativa che giustificano l'esenzione dalle sanzioni. I motivi relativi al rimborso dell'imposta sostitutiva sono stati dichiarati inammissibili perché la CTR non aveva adottato nel dispositivo alcuna statuizione effettiva sul rimborso, limitandosi a un'affermazione incidentale nella motivazione. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e, quanto alla compensazione, anche per novità della domanda proposta in appello. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla questione delle sanzioni e la Corte ha deciso nel merito dichiarando dovute le sanzioni applicate dall'Ufficio. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000
Disciplina la rivalutazione dei beni d'impresa e il versamento dell'imposta sostitutiva. La controversia riguardava l'indebita rivalutazione di spese di manutenzione e riparazione e il successivo trattamento fiscale dell'imposta sostitutiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Consente al giudice tributario di dichiarare non applicabili le sanzioni quando sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria violata. L'esimente non opera automaticamente: deve essere allegata e richiesta tempestivamente dal contribuente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Prevede, con portata generale, la non applicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. Anche questa disciplina richiede una specifica allegazione dei presupposti dell'esimente.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Ribadisce la tutela del contribuente in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. La norma non autorizza il giudice a rilevare d'ufficio l'esimente se il contribuente non ha dedotto i relativi fatti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta la proposizione in appello di domande nuove rispetto a quelle formulate nel ricorso introduttivo. La richiesta di disapplicazione delle sanzioni e quella di riliquidazione o compensazione dell'imposta costituiscono domande autonome e non possono essere considerate implicitamente comprese in una generica richiesta di annullamento dell'accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19 e 24
Confermano il carattere impugnatorio del processo tributario e l'onere del contribuente di indicare specificamente, già nel ricorso introduttivo, i motivi di contestazione dell'atto impositivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina la richiesta di rimborso dei versamenti diretti. Nel caso concreto la questione non è stata esaminata nel merito perché la CTR non aveva adottato una statuizione dispositiva sul rimborso.
Codice di procedura civile, artt. 366, 370 e 371
Impongono al ricorso incidentale un'esposizione autonoma e sufficientemente completa dei fatti e dell'oggetto della controversia. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente.
Massime di principio
- Nel processo tributario le domande e i motivi devono essere formulati in modo espresso e specifico già nel ricorso introduttivo; non è sufficiente che risultino logicamente collegati ad altre richieste.
- L'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa non è automatica e non può essere normalmente riconosciuta d'ufficio: il contribuente deve allegare concretamente gli elementi di confusione normativa e chiedere tempestivamente l'applicazione dell'esimente.
- Una richiesta di rimborso, riliquidazione o compensazione dell'imposta è distinta dalla contestazione dell'accertamento e deve essere proposta secondo le forme e nei termini applicabili; introdurla per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
- In Cassazione sono contestabili solo le statuizioni che incidono effettivamente sul dispositivo; le mere considerazioni aggiuntive contenute nella motivazione, prive di effetti decisori, non determinano un interesse concreto all'impugnazione.
- Un ricorso incidentale deve esporre autonomamente i fatti essenziali della controversia e le ragioni della censura; il semplice rinvio al ricorso principale o alla sentenza impugnata può comportarne l'inammissibilità.
- Quando la Corte di cassazione accoglie una censura che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito e rendere definitive le sanzioni ritenute applicabili.
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