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Sentenza

Sentenza del 10/05/2016 n. 2800 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - IRPEG - Prescrizione - Dies a quo - Opponibilità della prescrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria - Art. 2, comma 58, l. 350/2003 - Inopponibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto del contribuente a ottenere il rimborso di un credito IRPEF/IRPEG e, in particolare, la decorrenza del termine di prescrizione decennale. È stato affermato che il termine non decorre automaticamente dalla presentazione della dichiarazione, poiché il contribuente non può esigere il pagamento finché l'Amministrazione conserva il potere di verificare il credito mediante attività di accertamento. Il dies a quo coincide quindi con la scadenza del termine entro il quale l'Ufficio può effettuare l'accertamento. Inoltre, per le eccedenze risultanti da dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, l'art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 impedisce all'Amministrazione di eccepire l'eventuale prescrizione.

La decisione

La pretesa del contribuente al rimborso è stata ritenuta tutelabile: la prescrizione decorre soltanto dopo la scadenza del termine per l'accertamento e, per i crediti rientranti nell'ambito temporale previsto dalla legge n. 350/2003, l'Agenzia delle Entrate non può comunque opporre la prescrizione. Ne consegue l'inopponibilità della prescrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria relativamente alle eccedenze IRPEF e IRPEG derivanti da dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997.

Norme richiamate

  • Legge n. 350/2003, art. 2, comma 58

    L'Agenzia deve provvedere all'erogazione delle eccedenze IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

    La norma rende inopponibile, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'eventuale prescrizione dei crediti di rimborso relativi alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997.

Massime di principio

  • Per i crediti tributari esposti in dichiarazione, il termine ordinario di prescrizione decennale decorre, in linea generale, solo dopo la scadenza del termine entro il quale l'Amministrazione può effettuare l'accertamento.
  • La prescrizione non dovrebbe essere calcolata automaticamente dalla data di presentazione della dichiarazione, perché prima della conclusione della fase di controllo il credito non è necessariamente esigibile.
  • Quando una norma speciale stabilisce che l'Amministrazione non può far valere la prescrizione per determinate annualità o categorie di rimborsi, tale previsione prevale sulla disciplina ordinaria e impedisce il rigetto della domanda per decorso del tempo.
  • Per valutare una richiesta di rimborso occorre verificare la data della dichiarazione, il termine di accertamento applicabile, l'eventuale decorso del termine decennale e la presenza di disposizioni speciali che rendano la prescrizione inopponibile.

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