Cassazione Civile, Sentenza n. 18045/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli avv.ti Ottolenghi e Manni hanno convenuto Mannocchi per ottenere il pagamento degli onorari per la difesa svolta nella fase di "invito a dedurre" della Procura regionale della Corte dei conti, calcolando i compensi sulla base della somma indicata nell'invito (danno erariale quantificato in circa €70.000.000). Il giudice di prime cure liquidò €300.000; la Corte d'appello ridusse drasticamente a €6.769,12 ritenendo la causa di valore indeterminabile e quindi applicando gli scaglioni tariffari per cause di valore inferiore, non potendo farsi riferimento alla stima provvisoria contenuta nell'invito a dedurre. I ricorrenti hanno dedotto in Cassazione: (1) che l'invito a dedurre poteva essere assunto come base di valutazione del valore della lite; (2) che, anche in caso di valore indeterminabile, la Corte d'appello doveva tener conto della rilevanza degli interessi e della gravità delle contestazioni per liquidare gli onorari al livello massimo previsto (ed eventualmente oltre, in ragione della complessità e dei risultati conseguiti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo: ha ritenuto che l'invito a dedurre ex art. 5 L. 19/1994 ha natura pre-processuale e contiene valutazioni provvisorie; pertanto la quantificazione del danno in tale atto non ha valore definitivo per fissare il valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari. Ha invece accolto in parte il secondo motivo: ha censurato la Corte d'appello per non aver valutato adeguatamente, nella ipotesi di valore indeterminabile, gli interessi sostanziali e la rilevanza non patrimoniale della controversia (art. 6 D.M. 127/2004), omettendo di verificare se la liquidazione potesse raggiungere il limite massimo previsto per le cause di rilevante importanza (fino al valore indicato dal regolamento, circa €516.500). Perciò la sentenza d'appello è cassata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per rideterminare gli onorari alla luce dei criteri correttamente applicati; gli altri profili (in particolare la non utilizzabilità dell'invito a dedurre come valore definitivo della causa) sono stati confermati. La Cassazione ha inoltre disposto che la Corte d'appello regoli le spese di legittimità.
Norme richiamate
L. 19/1994 art. 5
l'atto aveva finalità limitate a informare dei risultati dell'istruttoria i presunti responsabili e a raccogliere le deduzioni difensive, rinviando ad altro momento e all'eventuale citazione in giudizio, gli approfondimenti in tema di responsabilità personale e quantificazione conclusiva del danno
L'invito a dedurre ha natura pre-processuale e contiene valutazioni provvisorie finalizzate all'istruttoria: non costituisce esercizio della domanda di responsabilità contabile e non fornisce di per sé una quantificazione definitiva del danno da assumere come valore della lite ai fini della liquidazione degli onorari.
D.M. 127/2004 art. 6 (commi 3, 4, 6)
nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti
Quando il valore della causa \'è indeterminabile\' occorre valutare l'interesse sostanziale tutelato, la complessità, la rilevanza degli effetti anche non patrimoniali e i risultati ottenuti; le tabelle indicano minimi e massimi per fasce e consentono, per cause di particolare importanza, di liquidare fino al massimo previsto per fasce superiori (fino al limite indicato dal regolamento, circa €516.500), criterio che la corte di merito deve applicare e motivare.
D.L. 28/10/2020 n. 137 art. 23 comma 8-bis (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso nelle forme della camera di consiglio senza udienza pubblica; richiamata per motivare la modalità di decisione del ricorso.
Codice Civile art. 2943
l'effetto interruttivo ammissibile anche rispetto ai crediti illiquidi e di importo non determinabile (art. 2943, comma terzo, c.c.)
L'invito a dedurre non interrompe automaticamente la prescrizione: può avere efficacia interruttiva solo se il suo contenuto sia idoneo a costituire messa in mora (es. chiara richiesta o intimazione di pagamento).
Codice di Procedura Civile art. 360 (comma 1, n. 3)
Riferimento alla norma che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; citata in quanto i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge ai sensi del n.3 per motivi inerenti l'interpretazione delle norme tariffarie.
Massime di principio
- L'invito a dedurre ex art. 5 L. 19/1994 ha natura istruttoria e pre-processuale: la quantificazione provvisoria del danno in tale atto non configura di regola il valore definitivo della lite ai fini della liquidazione degli onorari.
- Il valore della causa per la liquidazione degli onorari \'è indeterminabile\' quando gli elementi di danno oggetto della domanda sono essi stessi oggetto di accertamento e non sono disponibili elementi concreti e attendibili all'inizio del giudizio.
- Se la causa \'è indeterminabile\', nel determinare il compenso il giudice di merito deve applicare i criteri dell'art. 6 D.M. 127/2004: valutare interesse sostanziale tutelato, complessità, importanza degli effetti (anche non patrimoniali), risultati ottenuti e possibilità di liquidare fino ai massimi previsti per fasce superiori se la controversia presenta particolare rilievo.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. l'indeterminabilità del valore) sono in genere insindacabili in Cassazione, salvo errori di diritto nella applicazione dei criteri legali di quantificazione degli onorari.
- L'effetto interruttivo della prescrizione da parte dell'invito a dedurre dipende dal contenuto concreto dell'atto: occorre che esso contenga elementi riconducibili a messa in mora (chiara intimazione o richiesta di pagamento) per produrre tale effetto.
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