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Sentenza

Sentenza n. 1108/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa n. 154 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto Proroga contrattuale ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs. n. 50/2016 fino al 30 giugno 2026, limitatamente alla proroga del lotto 52 a suo tempo aggiudicato alla ricorrente; - ove occorra, della comunicazione ASP di Siracusa del 12 gennaio 2026 e di ogni altro atto ai suddetti comunque collegato o connesso sia antecedente che successivo

Giustizia amministrativa202600281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ulteriore proroga contrattuale del lotto 52, disposta fino al 30 giugno 2026 ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già aggiudicataria nel 2019 del lotto 52 di una gara per la fornitura di materiale e dispositivi specialistici di anestesia e rianimazione, ha impugnato la proroga contrattuale disposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con provvedimento del 22 dicembre 2025, nonché la successiva comunicazione del 12 gennaio 2026 e gli atti connessi. La contestazione si inseriva in una precedente vicenda nella quale la stessa Sezione, con sentenza n. 41 del 9 gennaio 2026, aveva annullato una precedente proroga e accertato l’insussistenza dell’obbligo della società di proseguire la fornitura, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, agli stessi patti e condizioni dell’offerta del 2018. Dopo tale sentenza, la ricorrente aveva chiesto l’annullamento in autotutela della nuova proroga, senza ottenere un formale provvedimento di ritiro. L’Azienda aveva inizialmente prospettato la stipulazione di un contratto ponte e aveva poi invitato le Aziende del Bacino Orientale a individuare autonomamente soluzioni transitorie. Nel giudizio la ricorrente ha infine rappresentato che l’Azienda, con determinazione dirigenziale n. 317 del 10 febbraio 2026, aveva disposto un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, superando definitivamente il modello della proroga tecnica e soddisfacendo integralmente l’interesse sostanziale azionato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo documentato e integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente. La determinazione dirigenziale successiva, con cui l’Azienda ha disposto un affidamento diretto per la fornitura dei dispositivi già ricompresi nel lotto 52, ha superato definitivamente il modello della proroga tecnica e ha reso non più attuale la controversia sull’atto impugnato. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi di illegittimità della proroga. Le spese di lite sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico dell’Azienda sanitaria, poiché la soddisfazione della pretesa è intervenuta solo dopo la notifica e il deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una misura idonea a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo non più attuale la controversia.

  • art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016

    È la disposizione richiamata quale base della proroga contrattuale impugnata; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti.

  • art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023

    È la disposizione in base alla quale l’Azienda ha disposto il successivo affidamento diretto, ritenuto idoneo a superare il modello della proroga tecnica e a soddisfare l’interesse della ricorrente.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto o una misura successiva che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio e rende non più attuale la controversia sull’atto impugnato.
  • La cessazione della materia del contendere impedisce l’esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto originario, quando la sopravvenienza abbia integralmente eliminato l’utilità concreta della decisione richiesta.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può porre il contributo unificato a carico dell’amministrazione quando la soddisfazione della pretesa privata sia intervenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso, pur compensando le ulteriori spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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