Sentenza n. 14854/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento A) dell'Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023, portante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi Allegati A, B et C ad esso acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese, le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Puglia, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012: (i) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Bari n. 2188 del 14 novembre 2022; (ii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Barletta Andria Trani n. 1586 del 14 novembre 2 022; (iii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Brindisi n. 2848 del 14 novembre 2022; (iv) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'ASL di Foggia n. 680 del 14 novembre 2022; (v) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'ASL di Lecce n. 392 del 14 novembre 2022; (vi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Taranto n. 2501 del 14 novembre 2022; (vii) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia n. 596 del 14 novembre 2022; (viii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'A.O.U. Policlinico di Bari n. 1148 del 14 novembre 2022; (ix) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS de Bellis n. 565 del 14 novembre 2022; (x) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Istituto Tumori di Bari - IRCCS Giovanni Paolo II Bari n. 619 del 14 novembre 2022; (xi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Brindisi n. 255 del 2 febbraio 2023; (xii) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'ASL di Lecce n. 134 del 3febbraio 2023; - della proposta non cognita “formulata dal funzionario responsabile di P.O. “Consolidamento bilancio SSR” e confermata dal Dirigente del Servizio GSA e dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità-Sport per tutti”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 11 gennaio 2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12 gennaio 2023 – 13 gennaio 2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e alla determinazione degli oneri di ripiano a carico dei fornitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e il decreto del 6 ottobre 2022, i relativi allegati e atti presupposti, nonché l'atto dirigenziale della Regione Puglia dell'8 febbraio 2023, gli atti delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali di individuazione e certificazione del fatturato dei fornitori e la relativa proposta istruttoria. Il testo non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio l'impresa ha dichiarato di avere versato alle Regioni e Province autonome che ne avevano fatto richiesta la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, dichiarando conseguentemente di non avere più interesse alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a. La dichiarazione dell'impresa, depositata prima della trattenuta della causa in decisione, è stata ritenuta sufficiente a determinare l'improcedibilità, poiché il ricorrente dispone dell'azione fino a tale momento e può dichiarare la perdita dell'interesse alla decisione sulla base di valutazioni personali. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sono stati esaminati i motivi di merito né la richiesta di accertamento del difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene carenza di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in presenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni applicate alla decisione in rito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare, entro tale limite temporale, la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che il giudice possa procedere d'ufficio alla decisione nel merito o sostituirsi alla parte nella valutazione del proprio interesse ad agire.
- La valutazione dell'interesse residuo alla decisione appartiene al ricorrente e può fondarsi su considerazioni personali, non sindacabili dal giudice ai fini della prosecuzione del giudizio.
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