Cassazione Penale, Sentenza n. 42390/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Salvo era stato condannato per bancarotta impropria (distrazione e dissipazione di beni, ricavi e crediti della Max Distribuzione s.r.l., poi fallita) e per bancarotta fraudolenta documentale (distruzione/sottrazione delle scritture contabili). Ha impugnato sostenendo: 1) mancanza di prova della consapevolezza di avere la qualifica di amministratore di diritto (anche per sue presunte carenze linguistiche e cognitive); 2) insufficiente prova dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, che secondo il ricorrente non sarebbe riconducibile alla forma dolosa richiesta dall'art. 216 legge fallimentare; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con dedotta erronea esclusione delle attenuanti generiche e della speciale diminuzione per particolare tenuità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto i tre motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto generica la censura: il ricorrente era amministratore formale e le allegazioni difensive non erano provate; la sua firma e l'aumento di capitale (da C 10.000 a C 110.000 interamente versati) avevano valore probatorio sulla sua funzione gestionale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il censure: l'elemento soggettivo della bancarotta documentale è desumibile dalle circostanze e dall'omissione di tenere/lasciare traccia dei libri e documenti, idonee a dimostrare la finalità di occultamento e il pregiudizio ai creditori. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile il riesame del bilanciamento sanzionatorio, considerandolo esercizio discrezionale del giudice del merito adeguatamente motivato (precedenti penali, comportamento processuale, rilevanza dell'aumento di capitale hanno escluso la particolare tenuità del danno). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 216
L'articolo richiede l'elemento soggettivo di dolo per la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto che tale dolo possa essere provato anche per via indiziaria sulla base dell'omissione sistematica e dell'assenza di giustificazioni circa la destinazione dei beni e l'assenza di scritture, atti che dimostrano la finalizzazione all'occultamento e al pregiudizio dei creditori.
Principio di sindacabilità limitata della discrezionalità del giudice del merito (giurisprudenza di legittimità, es. Sez. U, n. 10713/2010)
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
La valutazione del bilanciamento delle circostanze ai fini dell'applicazione o esclusione delle attenuanti è discrizionaria; la Corte di legittimità interviene solo se il giudizio è arbitrario o privo di sufficiente motivazione. Qui la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'esclusione delle attenuanti.
Massime di principio
- La qualifica formale di amministratore può essere sufficiente se gli adempimenti, le firme e le scelte gestionali (es. aumento di capitale) dimostrano un ruolo effettivo; contestazioni generiche senza prova documentale sono inidonee a scalfire tale riconoscimento.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale l'elemento soggettivo doloso può essere desunto da comportamenti omissivi e dalla mancanza di documentazione e giustificazioni: l'assenza di scritture o di tracce documentali rilevanti è indice di finalità fraudolenta se collegata a condotte depauperative.
- La valutazione delle attenuanti e della speciale diminuzione per tenuità del danno è di natura discrezionale e richiede una ricostruzione del decremento reale della massa attiva: non conta la percentuale ma l'entità assoluta del pregiudizio per i creditori.
- Le eccezioni basate su presunte carenze cognitive o linguistiche dell'imputato devono essere provate e non possono sostituire l'assenza di riscontri documentali o la prova contraria fornita dagli atti (es. sottoscrizioni, deliberazioni).
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi formulati in modo generico o senza specifici riferimenti probatori sono a rischio di inammissibilità; è necessario indicare profili di illegittimità chiari e circostanziati.
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