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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21149/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La società assicurata aveva chiesto il risarcimento/indennizzo di circa euro 305.000 in base a una polizza stipulata per l'assicurazione contro i rischi del credito commerciale, sostenendo che l'assicuratore avesse erroneamente applicato l'art. 9 delle condizioni di polizza e dichiarato la decadenza dal diritto all'indennizzo. In appello la società deduceva che aveva correttamente comunicato i dati richiesti dalla clausola, contestava la motivazione della sentenza di primo grado, lamentava l'errata applicazione dell'art. 2359 c.c. in relazione ai rapporti con società del gruppo Martinelli e la violazione degli artt. 1453 e 1175 c.c. Il ricorso per cassazione riproponeva censure di nullità della sentenza e vizio motivazionale per asserita violazione degli artt. 1341, 1342 e 1901 c.c., sostenendo che la sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione sarebbe configurabile solo per mancato pagamento del premio e non per mancata comunicazione di dati contabili. La Corte, però, ha rilevato che il ricorso era prima di tutto inammissibile per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366 n. 3 c.p.c., perché non indicava petitum, causa petendi, contenuto della clausola, fatti di causa, ragioni delle decisioni di merito e posizione della controparte; inoltre era privo della trascrizione/localizzazione del contratto ex art. 366 n. 6 c.p.c. e non criticava i criteri ermeneutici codicistici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il ricorso carente sotto il profilo dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per l'assoluta incomprensibilità della vicenda processuale ricostruita nel ricorso, nonché violato l'art. 366 n. 6 c.p.c. per la mancata produzione/trascrizione/localizzazione del contratto oggetto di interpretazione e per l'assenza di una specifica censura dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi erano formalmente incardinati come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte non è entrata nel merito per i vizi di ammissibilità del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    L'esposizione sommaria dei fatti deve consentire di comprendere petitum, causa petendi, ruolo delle parti, contenuto del rapporto e decisioni di merito; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve trascrivere, allegare o localizzare nel fascicolo gli atti e i documenti rilevanti, in particolare il contratto oggetto di interpretazione.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato come norma sostanziale invocata dal ricorrente, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato come norma sostanziale invocata dal ricorrente, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1901 c.c.

    Richiamato come norma sostanziale invocata dal ricorrente; la Corte osserva che l'invocazione della sospensione del contratto per mancato pagamento del premio non era correttamente sviluppata sul piano del ricorso.

  • art. 2359 c.c.

    Era stato evocato in appello con riferimento ai rapporti tra società collegate, ma non assume rilievo decisivo nella decisione di legittimità.

  • art. 1453 c.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente tra le dedotte violazioni, senza scrutinio nel merito per difetto di ammissibilità.

  • art. 1175 c.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente tra le dedotte violazioni, senza scrutinio nel merito per difetto di ammissibilità.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    Per le controversie sull'interpretazione del contratto il ricorso deve specificamente censurare i canoni ermeneutici applicati e non limitarsi a un'affermazione generica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve essere autosufficiente e intelligibile: devono risultare chiaramente il rapporto sostanziale, la domanda proposta, le difese delle parti, le decisioni di merito e i motivi di impugnazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Chi censura in cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare e localizzare il testo del contratto e articolare la doglianza come violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c., non potendo limitarsi a una critica assertiva del risultato interpretativo.
  • Il mancato assolvimento dell'onere di specifica indicazione e localizzazione dei documenti rilevanti nel fascicolo di legittimità determina inammissibilità del motivo ex art. 366 n. 6 c.p.c.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti processuali, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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