Cassazione Civile, Ordinanza n. 21149/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società assicurata aveva chiesto il risarcimento/indennizzo di circa euro 305.000 in base a una polizza stipulata per l'assicurazione contro i rischi del credito commerciale, sostenendo che l'assicuratore avesse erroneamente applicato l'art. 9 delle condizioni di polizza e dichiarato la decadenza dal diritto all'indennizzo. In appello la società deduceva che aveva correttamente comunicato i dati richiesti dalla clausola, contestava la motivazione della sentenza di primo grado, lamentava l'errata applicazione dell'art. 2359 c.c. in relazione ai rapporti con società del gruppo Martinelli e la violazione degli artt. 1453 e 1175 c.c. Il ricorso per cassazione riproponeva censure di nullità della sentenza e vizio motivazionale per asserita violazione degli artt. 1341, 1342 e 1901 c.c., sostenendo che la sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione sarebbe configurabile solo per mancato pagamento del premio e non per mancata comunicazione di dati contabili. La Corte, però, ha rilevato che il ricorso era prima di tutto inammissibile per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366 n. 3 c.p.c., perché non indicava petitum, causa petendi, contenuto della clausola, fatti di causa, ragioni delle decisioni di merito e posizione della controparte; inoltre era privo della trascrizione/localizzazione del contratto ex art. 366 n. 6 c.p.c. e non criticava i criteri ermeneutici codicistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il ricorso carente sotto il profilo dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per l'assoluta incomprensibilità della vicenda processuale ricostruita nel ricorso, nonché violato l'art. 366 n. 6 c.p.c. per la mancata produzione/trascrizione/localizzazione del contratto oggetto di interpretazione e per l'assenza di una specifica censura dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi erano formalmente incardinati come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte non è entrata nel merito per i vizi di ammissibilità del ricorso.
art. 366 c.p.c.
L'esposizione sommaria dei fatti deve consentire di comprendere petitum, causa petendi, ruolo delle parti, contenuto del rapporto e decisioni di merito; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve trascrivere, allegare o localizzare nel fascicolo gli atti e i documenti rilevanti, in particolare il contratto oggetto di interpretazione.
art. 1341 c.c.
Richiamato come norma sostanziale invocata dal ricorrente, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 1342 c.c.
Richiamato come norma sostanziale invocata dal ricorrente, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 1901 c.c.
Richiamato come norma sostanziale invocata dal ricorrente; la Corte osserva che l'invocazione della sospensione del contratto per mancato pagamento del premio non era correttamente sviluppata sul piano del ricorso.
art. 2359 c.c.
Era stato evocato in appello con riferimento ai rapporti tra società collegate, ma non assume rilievo decisivo nella decisione di legittimità.
art. 1453 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente tra le dedotte violazioni, senza scrutinio nel merito per difetto di ammissibilità.
art. 1175 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente tra le dedotte violazioni, senza scrutinio nel merito per difetto di ammissibilità.
artt. 1362 e seguenti c.c.
Per le controversie sull'interpretazione del contratto il ricorso deve specificamente censurare i canoni ermeneutici applicati e non limitarsi a un'affermazione generica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve essere autosufficiente e intelligibile: devono risultare chiaramente il rapporto sostanziale, la domanda proposta, le difese delle parti, le decisioni di merito e i motivi di impugnazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Chi censura in cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare e localizzare il testo del contratto e articolare la doglianza come violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c., non potendo limitarsi a una critica assertiva del risultato interpretativo.
- Il mancato assolvimento dell'onere di specifica indicazione e localizzazione dei documenti rilevanti nel fascicolo di legittimità determina inammissibilità del motivo ex art. 366 n. 6 c.p.c.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti processuali, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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