Sentenza n. 1423/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Cremona del 2 febbraio 2026 sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato l’8 febbraio 2026
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento e la sospensione. In sede cautelare il TAR aveva disposto un remand, ordinando alla Questura di rivalutare l’istanza considerando la durata della presenza in Italia, la posizione lavorativa e la situazione familiare. Dopo la nuova istruttoria, il 13 ottobre 2026 la Questura ha adottato un nuovo provvedimento, confermando il rigetto con motivazione più articolata, revocando il permesso di soggiorno di lungo periodo e avviando contestualmente un procedimento per il rilascio del permesso per lavoro. Con memoria del 19 ottobre 2026 e in udienza il ricorrente ha contestato anche il nuovo atto e ha insistito per l’accoglimento del ricorso originario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse: il nuovo provvedimento, adottato dopo una nuova istruttoria e con motivazione più articolata in esecuzione del remand, costituisce conferma propria e ha sostituito il diniego originario, che non è più autonomamente lesivo. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte al nuovo atto, che non era oggetto del ricorso introduttivo. Ha condannato l’Amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese, liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori, valorizzando la sostanziale fondatezza delle doglianze originarie.
Norme richiamate
Il Collegio si è allora riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dando avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, stante l’adozione, all’esito del remand, di un nuovo provvedimento di rigetto diversamente motivato, che supera il precedente;
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo aver dato alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso.
Il Collegio si è allora riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dando avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, stante l’adozione, all’esito del remand, di un nuovo provvedimento di rigetto diversamente motivato, che supera il precedente;
La possibile improcedibilità sopravvenuta è stata sottoposta previamente al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Quando, dopo un remand cautelare, l’Amministrazione svolge una nuova istruttoria e adotta un provvedimento sostitutivo del diniego originariamente impugnato, con motivazione rinnovata o più articolata, il ricorso contro il precedente atto diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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