Direttiva 2024/2994
Direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene su tre testi UE per ridurre gli ostacoli alla compensazione centrale e rafforzare la gestione prudenziale del rischio di concentrazione verso le CCP. Per gli OICVM chiarisce i limiti di controparte sui derivati compensati o non compensati a livello centrale; per banche e imprese di investimento introduce obblighi rafforzati di identificazione, monitoraggio, pianificazione e vigilanza del rischio CCP. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 25 giugno 2026; l’ABE, con l’ESMA, dovrà emanare orientamenti entro il 25 giugno 2026 su una metodologia coerente per integrare tale rischio negli stress test prudenziali.
Modifica la disciplina OICVM, bancaria e delle imprese di investimento per trattare il rischio di concentrazione verso le controparti centrali e adeguare i limiti di controparte per i derivati compensati a livello centrale.
Ambito di applicazione
Si applica agli OICVM disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE, agli enti creditizi soggetti alla direttiva 2013/36/UE e alle imprese di investimento soggette alla direttiva (UE) 2019/2034, con particolare riferimento alle esposizioni verso controparti centrali (CCP), incluse le controparti centrali autorizzate o riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Rileva in modo specifico per le CCP di rilevanza sistemica significativa per l’Unione o per uno o più Stati membri e per i derivati compensati a livello centrale; restano centrali i riferimenti alle condizioni dell’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. La direttiva è rivolta agli Stati membri, che devono recepirla entro il 25 giugno 2026.
Modifica della disciplina su CCP, derivati e vigilanza prudenziale
La direttiva (UE) 2024/2994 interviene su tre atti fondamentali del quadro finanziario europeo: direttiva 2009/65/CE sugli OICVM, direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale delle imprese di investimento. L’obiettivo è duplice: da un lato, adeguare la disciplina dei limiti di controparte per i derivati compensati centralmente; dall’altro, rafforzare l’individuazione, la gestione e il monitoraggio del rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti centrali, in coerenza con il regolamento (UE) n. 648/2012 e con le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2987.
Obiettivi e contesto normativo
La direttiva nasce dall’esigenza di garantire coerenza con il regime EMIR, di favorire il corretto funzionamento del mercato interno e di promuovere l’uso efficiente delle controparti centrali. I considerando evidenziano che la compensazione centrale attenua il rischio di controparte nei derivati e che, in parallelo, l’eccessiva dipendenza da CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica può creare rischi di stabilità finanziaria e contagio. Per questo motivo, il legislatore europeo richiede misure di presidio del rischio CCP più specifiche e rafforzate, soprattutto nel contesto del pilastro 2 della vigilanza prudenziale.
Ambito applicativo
Le modifiche riguardano:
- gli OICVM disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE;
- gli enti creditizi soggetti alla direttiva 2013/36/UE;
- le imprese di investimento soggette alla direttiva (UE) 2019/2034.
Il perimetro materiale è centrato sulle esposizioni verso CCP, incluse quelle autorizzate o riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, e in particolare sulle CCP che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per l’Unione o per uno o più Stati membri. Resta centrale il rinvio all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, che costituisce il parametro tecnico di coordinamento per le misure richieste a enti e imprese.
OICVM: limiti di controparte e compensazione centrale
Per gli OICVM, la direttiva introduce nella direttiva 2009/65/CE la definizione di CCP e chiarisce che i limiti di esposizione verso una controparte si applicano alle operazioni in strumenti finanziari derivati non compensate a livello centrale mediante una CCP autorizzata o riconosciuta. La modifica mira a evitare che il regime dei limiti di concentrazione tratti allo stesso modo derivati OTC e derivati compensati centralmente.
È inoltre confermato che gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % fino al 10 %, ma con un vincolo ulteriore: l’ammontare complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti in emittenti nei quali l’OICVM investe oltre il 5 % del patrimonio non può superare il 40 % del valore del patrimonio dell’OICVM. Questa limitazione non si applica ai depositi presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale né alle operazioni in derivati effettuate con tali istituti.
Enti creditizi: gestione del rischio di concentrazione verso CCP
La direttiva 2013/36/UE viene integrata per includere espressamente il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso CCP tra i rischi che gli enti devono identificare, gestire, sorvegliare e segnalare. Gli Stati membri devono assicurare che l’organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili per monitorare e affrontare il rischio verso CCP di rilevanza sistemica significativa.
Le autorità competenti devono poi valutare e monitorare:
- l’evoluzione delle prassi di gestione del rischio degli enti;
- i piani predisposti dall’organo di gestione;
- i progressi nell’adeguamento dei modelli imprenditoriali ai requisiti dell’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.
Inoltre, sono previsti orientamenti dell’ABE, in cooperazione con l’ESMA, per definire una metodologia coerente di integrazione del rischio CCP negli stress test prudenziali. Tali orientamenti devono essere emanati entro il 25 giugno 2026.
Poteri di vigilanza correttivi
La direttiva rafforza anche i poteri delle autorità competenti. Per gli enti creditizi, esse possono imporre la riduzione delle esposizioni verso una CCP o il riallineamento delle esposizioni nei conti di compensazione qualora ravvisino un rischio di concentrazione eccessiva. Si tratta di un potere correttivo specifico, espressamente connesso al presidio dei rischi derivanti da esposizioni verso controparti centrali.
Imprese di investimento: rischio CCP, piani e vigilanza
Analogamente, la direttiva (UE) 2019/2034 viene integrata per includere la nozione di CCP e di QCCP e per rafforzare la gestione prudenziale del rischio di concentrazione verso CCP. Le imprese di investimento devono adottare processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare tale rischio.
L’organo di gestione deve elaborare piani specifici e obiettivi quantificabili, conformemente all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, per monitorare e affrontare il rischio verso CCP di rilevanza sistemica significativa. Inoltre, il rischio e i suoi effetti devono essere considerati anche in termini di impatto sui fondi propri.
Le autorità competenti sono tenute a valutare e monitorare i progressi delle imprese di investimento nel gestire il rischio CCP e nell’adeguare i modelli imprenditoriali ai nuovi requisiti. Anche per le imprese di investimento viene introdotto il potere di imporre la riduzione delle esposizioni verso una CCP o il riallineamento delle esposizioni nei conti di compensazione in caso di rischio di concentrazione eccessiva.
Recepimento, entrata in vigore e termini
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 25 giugno 2026 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Profili operativi di interesse per gli operatori
Per gli operatori del mercato, la direttiva richiede un riesame dei modelli di gestione del rischio e dei presidi interni relativi alle esposizioni verso CCP, con particolare attenzione a:
- mappatura e monitoraggio delle esposizioni verso CCP;
- predisposizione di piani specifici e obiettivi quantificabili;
- adeguamento dei modelli imprenditoriali ai requisiti dell’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012;
- integrazione del rischio CCP nei test di stress e nei processi ICAAP/analoghi presidi prudenziali;
- eventuale revisione delle politiche di investimento degli OICVM in relazione ai derivati compensati centralmente.
La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità limitati soprattutto nella scelta delle forme di recepimento, mentre sul risultato finale impone obblighi sostanziali chiari e armonizzati in materia di vigilanza, governance e limiti di esposizione.
Disposizioni principali
Finalità e ratio della direttiva
La direttiva modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per garantire coerenza con il regolamento (UE) n. 648/2012, favorire il buon funzionamento del mercato interno e promuovere l’uso efficiente delle CCP. Mira inoltre a ridurre il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso CCP, in particolare di classe 2/di rilevanza sistemica significativa, e a rafforzare i poteri di vigilanza del pilastro 2.
OICVM: definizione di CCP e limiti di controparte sui derivati
La direttiva 2009/65/CE è modificata introducendo la definizione di CCP tramite rinvio al regolamento (UE) n. 648/2012. L’articolo 52 è modificato per chiarire che i limiti di esposizione verso una controparte dell’OICVM si applicano ai derivati non compensati a livello centrale mediante una CCP autorizzata ai sensi dell’articolo 14 o riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % fino al 10 %; in tal caso, il totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti in emittenti in ciascuno dei quali l’OICVM investe oltre il 5 % del patrimonio non può superare il 40 % del valore del patrimonio. Tale limitazione non si applica ai depositi presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale né alle operazioni in derivati con tali istituti. Le esposizioni derivanti da derivati con l’organismo interessato sono escluse dai limiti solo se non compensate a livello centrale mediante CCP autorizzata o riconosciuta.
Enti creditizi: gestione del rischio di concentrazione verso CCP
Nella direttiva 2013/36/UE, l’articolo 74 richiede processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi, includendo espressamente il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti centrali e tenendo conto delle condizioni dell’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. L’articolo 76 impone agli Stati membri di assicurare che l’organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili per monitorare e affrontare tale rischio con riguardo alle CCP che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa. L’articolo 81 richiede alle autorità competenti di valutare e monitorare l’evoluzione delle prassi degli enti, i piani adottati e i progressi nell’adeguamento dei modelli imprenditoriali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012.
Enti creditizi: orientamenti EBA sugli stress test prudenziali
All’articolo 100 della direttiva 2013/36/UE è previsto che l’ABE, in cooperazione con l’ESMA, elabori orientamenti ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare una metodologia coerente di integrazione del rischio di concentrazione verso CCP nelle prove di stress prudenziali. Gli orientamenti devono essere emanati entro il 25 giugno 2026.
Enti creditizi: poteri di vigilanza
All’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE è aggiunto il potere per le autorità competenti di imporre agli enti di ridurre le esposizioni verso una CCP o di riallineare le esposizioni nei conti di compensazione, quando ritengano che sussista un rischio di concentrazione eccessiva verso tale controparte centrale, in coerenza con l’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.
Imprese di investimento: definizioni di CCP e QCCP
La direttiva (UE) 2019/2034 è modificata introducendo la definizione di CCP tramite rinvio al regolamento (UE) n. 648/2012 e la definizione di QCCP tramite rinvio all’articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Imprese di investimento: gestione del rischio CCP e piani di adeguamento
L’articolo 26 della direttiva (UE) 2019/2034 impone processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi delle imprese di investimento, includendo espressamente il rischio di concentrazione verso CCP. L’articolo 29 richiede che siano considerati fonti materiali ed effetti di tale rischio e il suo impatto sui fondi propri; gli Stati membri devono garantire che l’organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili per le CCP di rilevanza sistemica significativa, conformemente all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.
Imprese di investimento: vigilanza e poteri correttivi
L’articolo 36 impone alle autorità competenti di valutare e monitorare le prassi delle imprese di investimento in materia di rischio di concentrazione verso CCP, i piani adottati e i progressi nell’adeguamento dei modelli imprenditoriali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. L’articolo 39 attribuisce alle autorità competenti il potere di imporre alle imprese di ridurre le esposizioni verso una CCP o di riallineare le esposizioni nei conti di compensazione quando vi sia un rischio di concentrazione eccessiva.
Recepimento
Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 25 giugno 2026 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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