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Direttiva 2024/3101

Direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024L3101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2024/3101 aggiorna la disciplina UE sull’inquinamento provocato dalle navi per allinearla alle evoluzioni della convenzione Marpol 73/78 e rafforzare l’efficacia dell’enforcement. Estende l’ambito delle sostanze e dei residui coperti, impone agli Stati membri sistemi di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, e introduce obblighi più stringenti di verifica, scambio di informazioni, pubblicazione dei dati e protezione dei segnalanti. Il testo coordina inoltre la disciplina con la direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, lasciando agli Stati membri margini di scelta sulla ripartizione tra sanzioni amministrative e penali nel rispetto del diritto UE e nazionale.

Modifica la direttiva 2005/35/CE sull’inquinamento provocato dalle navi, estendendo gli scarichi vietati e rafforzando il sistema di sanzioni amministrative, monitoraggio, cooperazione e trasparenza.

Ambito di applicazione

Si applica agli scarichi illegali di sostanze inquinanti effettuati da navi nell’ambiente marino nelle aree di giurisdizione degli Stati membri, con estensione agli allegati I, II, III, IV, V e ai residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) connessi alla convenzione Marpol 73/78. Riguarda le società della nave e le altre persone fisiche o giuridiche ritenute responsabili delle violazioni, nonché le autorità competenti degli Stati membri incaricate di ispezione, verifica, applicazione delle sanzioni, comunicazione dei dati e cooperazione. Non si applica agli Stati membri privi di accesso diretto al mare o senza porti marittimi per talune disposizioni, in particolare l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, e la direttiva precisa che gli scarichi di rifiuti disciplinati dalla convenzione di Londra del 1972 e dal relativo protocollo del 1996 restano esclusi dal suo oggetto.

Direttiva (UE) 2024/3101 che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni

La direttiva interviene in modo incisivo sulla disciplina UE dell’inquinamento marino causato dalle navi, aggiornando la direttiva 2005/35/CE alla luce delle modifiche della convenzione Marpol 73/78 e rafforzando l’apparato di prevenzione, controllo e sanzione. Il legislatore dell’Unione mira a garantire un’applicazione più coerente e dissuasiva delle regole, anche tramite strumenti digitali, cooperazione tra autorità e pubblicità dei risultati.

Obiettivi e coordinamento con altre fonti UE

L’obiettivo dichiarato è recepire nel diritto dell’Unione le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e assicurare che le società e le altre persone responsabili degli scarichi illegali siano soggette a sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva consente agli Stati membri di adottare misure più rigorose, nel rispetto del diritto UE e internazionale.

Il testo si coordina con la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, precisando che la direttiva 2024/3101 disciplina solo il versante amministrativo e non incide sugli obblighi penali previsti dall’ordinamento dell’Unione o nazionale. È inoltre richiamata la direttiva (UE) 2019/883 sugli impianti portuali di raccolta, la direttiva (UE) 2016/802 sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi, la direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo, la direttiva 2002/59/CE sul monitoraggio del traffico navale e la direttiva (UE) 2019/1937 sui whistleblower.

Ambito di applicazione materiale

La modifica amplia l’ambito oggettivo della disciplina includendo espressamente:

  • gli scarichi relativi all’allegato III della Marpol 73/78, cioè le sostanze nocive trasportate per mare in colli;
  • gli allegati IV e V, relativi rispettivamente alle acque reflue e ai rifiuti solidi delle navi;
  • i residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS).

Resta ferma la logica generale: gli scarichi in aree ricomprese nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sono vietati salvo eccezioni tassative e salvo le condizioni previste dalla Marpol e dal codice polare per le navigazioni in acque polari. Gli scarichi di rifiuti disciplinati dalla convenzione di Londra del 1972 e dal protocollo del 1996 sono esclusi dal perimetro della direttiva.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2, riscritto, aggiorna le definizioni chiave. In particolare:

  • la "convenzione Marpol 73/78" è intesa nella versione aggiornata, comprensiva dei protocolli del 1978 e del 1997;
  • le "sostanze inquinanti" comprendono le sostanze disciplinate dagli allegati I, II, III, IV e V, oltre ai residui EGCS;
  • lo "scarico" rinvia alla definizione della Marpol;
  • la nozione di "nave" è ampia e include anche aliscafi, veicoli su cuscino d’aria, sommergibili e natanti;
  • la "società" è l’armatore o il soggetto che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo.

Violazioni, eccezioni e responsabilità

L’articolo 4 stabilisce che gli scarichi di sostanze inquinanti costituiscono violazione salvo che, per ciascun allegato della Marpol richiamato, siano rispettate le specifiche condizioni tecniche e operative previste dalle norme internazionali. Per i residui EGCS, la disciplina rinvia alle norme dell’allegato VI e agli orientamenti IMO aggiornati, inclusa la risoluzione MEPC.340(77).

Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché la società o le altre persone fisiche o giuridiche che abbiano commesso la violazione siano ritenute responsabili.

Controlli, ispezioni e misure di follow-up

L’articolo 6 rafforza il meccanismo di intervento quando una nave si trova volontariamente in porto o in un terminale off-shore di uno Stato membro e vi siano irregolarità o informazioni che facciano sospettare uno scarico illegale. In tale evenienza lo Stato membro deve garantire un’ispezione adeguata oppure altre misure appropriate secondo il diritto nazionale, tenendo conto degli orientamenti IMO.

Se l’ispezione fa emergere elementi di possibile violazione, lo Stato membro applica la direttiva e informa le autorità competenti e lo Stato di bandiera. L’allegato I fornisce un elenco non esaustivo di indizi rilevanti, tra cui anomalie nei registri degli oli, irregolarità sul conferimento dei rifiuti, mancata conformità dei sistemi EGCS, informazioni provenienti da altri Stati membri e segnalazioni di persone coinvolte nell’esercizio della nave.

Sanzioni amministrative e loro efficacia

L’articolo 8 impone a ciascuno Stato membro di stabilire, nell’ambito del proprio sistema giuridico nazionale, un sistema di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni nazionali che attuano l’articolo 4 e la direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Elemento centrale del nuovo assetto è l’obbligo di prevedere ammende a carico della società ritenuta responsabile. Nei sistemi nazionali che non conoscono sanzioni amministrative in senso stretto, lo Stato può strutturare il procedimento in modo che l’azione sia avviata dall’autorità competente e l’ammenda sia irrogata da un’autorità giurisdizionale nazionale, purché i rimedi siano equivalenti e il risultato sia sostanzialmente identico.

Tali Stati membri devono notificare alla Commissione, entro il 6 luglio 2027, le disposizioni adottate in base a tale modello e ogni successiva modifica.

L’articolo 8 quinquies specifica i criteri per determinare il tipo e il livello della sanzione:

  • natura, gravità e durata dello scarico;
  • grado di colpevolezza o negligenza;
  • danni all’ambiente o alla salute umana, inclusi gli effetti su pesca, turismo e comunità costiere;
  • capacità finanziaria del responsabile;
  • eventuali benefici economici derivanti dalla violazione;
  • misure di prevenzione o attenuazione adottate;
  • livello di cooperazione con l’autorità competente;
  • eventuali precedenti violazioni.

La direttiva vieta inoltre l’imposizione di sanzioni a livelli troppo bassi da comprometterne l’efficacia e il carattere dissuasivo.

Scambio di informazioni, digitalizzazione e verifica dei casi

L’articolo 10 rafforza la cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EMSA, utilizzando SafeSeaNet come base per lo scambio di dati. Le informazioni da integrare provengono anche da CleanSeaNet, THETIS-UE e altre banche dati UE. L’obiettivo è consentire l’individuazione rapida delle navi che scaricano sostanze inquinanti e ottimizzare le misure di enforcement.

Entro il 6 luglio 2030 gli Stati membri devono garantire che le autorità competenti:

  • analizzino digitalmente tutte le segnalazioni ad alta affidabilità;
  • indichino se le verificano o meno;
  • si sforzino di verificare almeno il 25% di tali segnalazioni.

Per "verifica" si intende qualsiasi follow-up volto a stabilire se la segnalazione corrisponda a uno scarico illegale. Se una segnalazione non viene verificata, i motivi devono essere indicati.

Comunicazione delle informazioni e trasparenza pubblica

L’articolo 10 bis obbliga la Commissione a istituire uno strumento elettronico di comunicazione per la raccolta e lo scambio di informazioni sull’attuazione del sistema. Gli Stati membri devono trasmettere tramite tale strumento, tra l’altro:

  • il seguito dato alle segnalazioni CleanSeaNet o i motivi della mancata attivazione;
  • le ispezioni e le altre azioni intraprese ex articolo 6;
  • le azioni ex articolo 7;
  • le sanzioni comminate, entro il 30 giugno di ogni anno per l’anno civile precedente.

Le informazioni che includono dati personali devono essere anonimizzate.

L’articolo 10 quater dispone che la Commissione pubblichi una panoramica a livello UE, regolarmente aggiornata, con i dati comunicati dagli Stati membri. La panoramica include le informazioni elencate nell’allegato II: per ciascun incidente confermato, dati su nave, luogo, tipo di inquinante, verifiche e sanzione; per ciascuno Stato membro, dati aggregati su segnalazioni, verifiche, conferme, responsabili e sanzioni.

Protezione dei segnalanti e dati personali

L’articolo 10 quinquies introduce un canale esterno online, riservato, per la ricezione delle segnalazioni di potenziali violazioni della direttiva, ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937. La Commissione trasmette le segnalazioni agli Stati membri interessati; questi devono investigare, agire se del caso e fornire riscontro tempestivo.

Il testo disciplina anche la tutela dei dati personali e della riservatezza dell’identità dell’informatore, prevedendo, ove necessario, limitazioni all’esercizio di alcuni diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, per proteggere le indagini e prevenire tentativi di ostacolare le segnalazioni.

Formazione, scambio di buone prassi e supporto EMSA

La Commissione, con l’assistenza dell’EMSA, deve agevolare il rafforzamento delle capacità nazionali anche mediante formazione alle autorità competenti. L’articolo 10 prevede inoltre scambi di esperienze tra autorità nazionali, esperti del settore privato, società civile e sindacati, nonché scambi mirati sulle modalità di determinazione e applicazione delle sanzioni.

La Commissione può poi elaborare orientamenti, anche specifici per tipi di sostanze inquinanti e aree sensibili. L’EMSA è chiamata a supportare l’attuazione della direttiva.

Valutazione e riesame

L’articolo 12 bis prevede una valutazione della direttiva entro il 6 luglio 2032. La valutazione deve basarsi almeno su:

  • esperienza applicativa maturata;
  • informazioni trasmesse dagli Stati membri e panoramica UE pubblicata dalla Commissione;
  • interazione con altre normative UE e internazionali su ambiente marino e sicurezza marittima;
  • dati e risultati scientifici più recenti.

Nel riesame, la Commissione deve valutare se estendere l’ambito della direttiva a nuove norme internazionali o a nuovi inquinanti, inclusi rifiuti marini plastici, perdita di container e dispersione di pellet di plastica.

Recepimento, entrata in vigore e Stati membri interessati

La direttiva modificativa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 6 luglio 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo e comunicarle alla Commissione.

Gli Stati membri privi di accesso diretto al mare o senza porti marittimi non sono tenuti a recepire e attuare l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, per ragioni geografiche e di proporzionalità amministrativa.

Indicazioni operative per professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva segnala un rafforzamento del rischio sanzionatorio per armatori, gestori e noleggiatori a scafo nudo, con attenzione ai modelli interni di compliance, alla tracciabilità dei conferimenti dei rifiuti, alla gestione dei residui EGCS e alla cooperazione con le autorità portuali e marittime. Assume rilievo anche la necessità di presidiare i profili di governance dei dati, conservazione documentale, gestione dei canali di whistleblowing e coordinamento tra procedimenti amministrativi e penali nel rispetto del principio del ne bis in idem.

Disposizioni principali

Finalità e coordinamento con il diritto UE

L’articolo 1, come sostituito, chiarisce che la direttiva mira a recepire nel diritto dell’Unione le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e a garantire sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per società e altre persone responsabili. È espressamente consentito agli Stati membri adottare misure più rigorose, anche con sanzioni amministrative o penali, in conformità del diritto dell’Unione e internazionale. Il coordinamento con la direttiva (UE) 2024/1203 è centrale: la presente direttiva riguarda solo le sanzioni amministrative, senza pregiudicare gli obblighi in materia penale.

Definizioni ampliate

L’articolo 2 aggiorna le definizioni chiave: "convenzione Marpol 73/78" nella versione aggiornata; "sostanze inquinanti" comprendenti gli allegati I-V e i residui EGCS; "scarico" come definito dall’articolo 2 della Marpol; "nave" in senso ampio; "persona giuridica"; e "società" come armatore o soggetto che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave (gestore, noleggiatore a scafo nudo, ecc.).

Violazioni e eccezioni allo scarico

L’articolo 4 stabilisce che gli scarichi di sostanze inquinanti nelle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono violazioni salvo il rispetto delle condizioni previste dalle norme Marpol richiamate per ciascun allegato. L’estensione copre anche l’allegato III e i residui EGCS, con rinvio alle norme dell’allegato VI e agli orientamenti IMO aggiornati, inclusa la risoluzione MEPC.340(77). Gli Stati membri devono inoltre rendere responsabili società o altre persone fisiche o giuridiche che abbiano commesso la violazione.

Controlli in porto e misure successive

L’articolo 6, riscritto, impone allo Stato membro di effettuare un’ispezione adeguata o altre misure appropriate quando irregolarità o informazioni facciano sospettare uno scarico illegale da parte di una nave in porto o in terminale off-shore. Se l’ispezione fa emergere elementi di violazione, lo Stato membro applica la direttiva e informa le autorità competenti e lo Stato di bandiera. L’allegato I contiene un elenco indicativo di indici di sospetto.

Sanzioni amministrative

L’articolo 8 impone agli Stati membri di istituire un sistema di sanzioni amministrative nel proprio sistema giuridico nazionale per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 4 e della direttiva, assicurandone l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e includere ammende a carico della società ritenuta responsabile. Gli Stati membri privi di sanzioni amministrative possono prevedere che l’azione sia avviata dall’autorità competente e l’ammenda irrogata da autorità giurisdizionali nazionali, con rimedi equivalenti. In tal caso, le disposizioni adottate devono essere notificate alla Commissione entro il 6 luglio 2027.

Criteri per la determinazione della sanzione

Il nuovo articolo 8 quinquies impone di considerare tutte le circostanze pertinenti, tra cui natura, gravità e durata dello scarico; colpevolezza o negligenza; danni all’ambiente o alla salute umana; capacità finanziaria; vantaggi economici; misure di prevenzione o mitigazione; cooperazione con l’autorità; precedenti violazioni. Gli Stati membri non possono fissare sanzioni a livelli troppo bassi da comprometterne l’efficacia, proporzionalità e deterrenza.

Scambio di informazioni e verifica digitale

L’articolo 10 rafforza la cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EMSA su base SafeSeaNet per migliorare il tracciamento degli scarichi e integrare informazioni da CleanSeaNet, THETIS-UE e altre banche dati. Entro il 6 luglio 2030 gli Stati membri devono garantire l’analisi digitale di tutte le segnalazioni ad alta affidabilità e indicare se le verificano, sforzandosi di verificare almeno il 25% di tali segnalazioni. È previsto anche che le informazioni sui principali incidenti siano diffuse tempestivamente alle comunità di pesca e costiere.

Comunicazione, pubblicazione e protezione dei segnalanti

Gli articoli 10 bis, 10 quater e 10 quinquies introducono uno strumento elettronico di comunicazione per i dati di attuazione, una panoramica pubblica UE con dati aggregati e per incidente, e un canale esterno online per le segnalazioni di potenziali violazioni. Le informazioni sulle sanzioni devono essere comunicate almeno annualmente entro il 30 giugno per l’anno precedente e anonimizzate se contengono dati personali. La Commissione deve tutelare riservatezza e dati personali, applicando la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2018/1725.

Valutazione e riesame

L’articolo 12 bis prevede una valutazione della direttiva entro il 6 luglio 2032, basata sull’esperienza applicativa, sui dati comunicati dagli Stati membri, sulla panoramica UE e sui dati scientifici più recenti. Nel riesame la Commissione deve valutare l’eventuale estensione dell’ambito a nuove norme internazionali o a nuovi inquinanti, tra cui rifiuti plastici marini, perdita di container e di pellet di plastica.

Recepimento e applicazione temporale

L’articolo 2 della direttiva modificativa impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 6 luglio 2027 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle alla Commissione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. L’articolo 16 della direttiva 2005/35/CE, come sostituito, resta il riferimento storico al recepimento originario, ma il nuovo termine operativo per la presente modifica è quello del 6 luglio 2027.

Deroghe per Stati membri senza sbocco al mare

Gli Stati membri privi di accesso diretto al mare o senza porti marittimi non sono tenuti a recepire e attuare alcune disposizioni, in particolare l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, per ragioni geografiche e di proporzionalità amministrativa.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimiambienteinquinamento marinosanzioni amministrativecooperazione amministrativa

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