Direttiva 2025/1
Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce, per la prima volta a livello UE, un quadro armonizzato di prevenzione, preparazione, risanamento e risoluzione per le imprese di assicurazione e riassicurazione. Mira a garantire la continuità delle funzioni essenziali, proteggere contraenti, beneficiari e parti lese, preservare la stabilità finanziaria e limitare il ricorso a denaro pubblico. La disciplina introduce piani preventivi di risanamento e piani di risoluzione, poteri incisivi per le autorità nazionali, regole comuni per i gruppi transfrontalieri, salvaguardie per azionisti e creditori e un complesso regime di cooperazione con l’EIOPA e con le autorità di paesi terzi.
Istituzione di un quadro armonizzato di risanamento e risoluzione per imprese di assicurazione e riassicurazione, gruppi assicurativi e succursali di paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nell’Unione soggette alla direttiva 2009/138/CE, alle imprese madri, alle società di partecipazione assicurativa e finanziaria mista indicate dall’articolo 1, nonché alle succursali nell’Unione di imprese di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 75-80. Si estende anche ai prestatori di servizi essenziali del gruppo quando è avviata la risoluzione della pertinente impresa. Restano rilevanti le esclusioni e le interazioni con il diritto prudenziale Solvency II, con i sistemi di garanzia delle assicurazioni, con le procedure ordinarie di insolvenza e con i regimi speciali per gruppi transfrontalieri e conglomerati finanziari.
Direttiva (UE) 2025/1: quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
La direttiva introduce un regime armonizzato UE per la gestione delle crisi nel settore assicurativo e riassicurativo, ispirato ma distinto rispetto al framework bancario. Il legislatore europeo mira a preservare la continuità della copertura assicurativa, proteggere contraenti, beneficiari e parti lese, salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il ricorso a fondi pubblici.
Finalità e ragioni dell’intervento
Dai considerando emerge che il dissesto di un’impresa di assicurazione o riassicurazione può produrre effetti sistemici, soprattutto quando coinvolge funzioni essenziali o gruppi transfrontalieri. La direttiva risponde alle lacune dell’attuale quadro prudenziale Solvency II, che riduce il rischio di crisi ma non elimina la necessità di strumenti ordinati di risanamento e risoluzione.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 copre:
- imprese di assicurazione e riassicurazione UE soggette alla direttiva 2009/138/CE;
- imprese madri e società di partecipazione assicurativa o finanziaria mista;
- società di partecipazione madri in uno Stato membro o nell’Unione;
- succursali nell’Unione di imprese di paesi terzi che soddisfano gli articoli 75-80;
- prestatori di servizi essenziali del gruppo, quando è avviata la risoluzione.
Gli Stati membri possono adottare disposizioni più rigorose o aggiuntive, purché di applicazione generale e non in contrasto con la direttiva.
Assetto istituzionale e autorità competenti
Ogni Stato membro deve designare una o più autorità di risoluzione e un ministero competente. Le autorità possono essere banche centrali, ministeri o altre autorità pubbliche; se svolgono anche funzioni di vigilanza devono essere separati i processi decisionali e le linee gerarchiche per evitare conflitti di interesse.
La direttiva attribuisce all’EIOPA un ruolo di coordinamento, convergenza e mediazione, inclusa la possibilità di assistere nel raggiungimento delle decisioni congiunte e di elaborare orientamenti e standard tecnici.
Preparazione: piani preventivi di risanamento
Le imprese e i gruppi rilevanti devono predisporre e aggiornare piani preventivi di risanamento che descrivano le misure per ripristinare la situazione finanziaria in caso di deterioramento significativo. I piani fanno parte del sistema di governance e devono contenere indicatori quantitativi e qualitativi, misure correttive, strategia di comunicazione e, se pertinente, il precedente piano di risanamento ex Solvency II.
Gli indicatori devono attivare misure correttive, includere almeno il superamento del requisito patrimoniale di solvibilità e prevedere meccanismi di monitoraggio periodico. I piani vanno approvati dall’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza prima della trasmissione all’autorità di vigilanza.
Per i gruppi, il piano è predisposto a livello di capogruppo e deve considerare anche le singole figlie, la coerenza delle misure e gli ostacoli ai trasferimenti infragruppo. Le autorità di vigilanza del gruppo coordinano il riesame e possono imporre modifiche o, in ultima istanza, misure specifiche all’impresa.
Pianificazione della risoluzione
Le autorità di risoluzione devono predisporre piani di risoluzione per le imprese e i gruppi più rilevanti ai fini dell’interesse pubblico o che svolgono funzioni essenziali. I piani devono illustrare scenari di crisi, strumenti utilizzabili, possibilità di separare funzioni essenziali e linee di business principali, fonti di finanziamento e tempistiche operative.
L’obbligo è calibrato con criteri di proporzionalità: sono previste soglie di copertura del mercato pari almeno al 40% per il vita e il non vita, mentre le imprese piccole e non complesse sono generalmente escluse, salvo rischi particolari nazionali o regionali.
Valutazione della possibilità di risoluzione e misure correttive
La direttiva richiede una valutazione della possibilità di risoluzione, distinta dalla valutazione prudenziale ordinaria, per verificare se un’impresa o un gruppo possa essere liquidato o risolto in modo credibile senza sostegno pubblico straordinario. Se esistono impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione può imporre misure quali ristrutturazione di rapporti infragruppo, dismissione di attività, revisione della strategia di riassicurazione, limitazione di linee di business, modifiche strutturali e, nei casi rilevanti, la costituzione di una holding assicurativa dedicata.
Il meccanismo è fortemente procedimentalizzato: notifica, proposta dell’impresa, valutazione dell’autorità, eventuale decisione motivata e impugnabile. Nei gruppi sono previste decisioni congiunte e, in assenza di accordo, decisioni nazionali autonome.
Condizioni di accesso alla risoluzione
La risoluzione può essere avviata solo se ricorrono simultaneamente tre condizioni:
- l’impresa è in dissesto o a rischio di dissesto;
- non esistono alternative private o misure di vigilanza in tempi ragionevoli;
- la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.
Il dissesto o rischio di dissesto ricorre, tra l’altro, in caso di violazione o rischio di violazione del requisito patrimoniale minimo, perdita dei requisiti autorizzativi, passività superiori alle attività, incapacità di pagare i debiti o necessità di sostegno finanziario pubblico straordinario.
Obiettivi e principi generali della risoluzione
Gli obiettivi della risoluzione sono quattro:
- proteggere l’interesse collettivo di contraenti, beneficiari e titolari di crediti assicurativi;
- preservare la stabilità finanziaria e prevenire il contagio;
- garantire la continuità delle funzioni essenziali;
- salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il sostegno straordinario.
I principi cardine sono: assorbimento delle perdite da parte degli azionisti prima dei creditori, pari trattamento dei creditori della stessa classe, sostituzione della dirigenza, conformità agli aiuti di Stato e tutela del principio secondo cui nessun creditore deve essere svantaggiato rispetto alla liquidazione ordinaria.
Strumenti di risoluzione
La direttiva prevede cinque strumenti:
- solvent run-off;
- vendita dell’attività d’impresa;
- impresa-ponte;
- separazione di attività e passività;
- svalutazione o conversione.
Lo strumento di separazione è accessorio e va usato solo con altri strumenti. La svalutazione o conversione costituisce il nucleo del meccanismo di assorbimento interno delle perdite e si applica, in linea generale, prima di ogni eventuale sostegno pubblico. Per mutue e cooperative, se un potere non è applicabile nella forma tipica, gli Stati membri devono prevedere strumenti sostitutivi il più possibile equivalenti.
Regole su svalutazione, conversione e passività escluse
La svalutazione o conversione può colpire strumenti di capitale, titoli di debito e passività ammissibili, compresi alcuni crediti assicurativi, ma la direttiva introduce esclusioni obbligatorie per passività garantite, passività di breve durata verso intermediari o sistemi di pagamento, salari e altri crediti di lavoro, crediti fiscali/previdenziali privilegiati, contributi ai sistemi di garanzia e RC auto obbligatoria.
Sono inoltre previste esclusioni facoltative per alcuni crediti assicurativi coperti da attività e per prodotti sanitari o LTC sostitutivi di regimi obbligatori. L’ordine di assorbimento segue la gerarchia concorsuale: prima strumenti di livello 1, poi livello 2, livello 3 e infine le altre passività ammissibili.
Salvaguardie patrimoniali e rimedio per differenza di trattamento
Gli articoli 55-57 tutelano azionisti e creditori con il principio del "nessun creditore svantaggiato": se in risoluzione ricevono meno di quanto avrebbero ottenuto in liquidazione ordinaria, hanno diritto alla differenza. Dopo la risoluzione deve essere svolta una valutazione indipendente e comparativa, che tenga conto anche dei costi di sostituzione delle polizze. La direttiva ammette anche un meccanismo di rivalutazione se la stima iniziale si rivela eccessivamente prudente.
Poteri procedurali e contrattuali delle autorità
Le autorità di risoluzione possono assumere il controllo dell’impresa, sostituire gli organi societari, imporre moratorie, cedere azioni e attività, ristrutturare crediti assicurativi, convertire o azzerare debiti, modificare scadenze e interessi, e imporre la prosecuzione di servizi e strumenti operativi da parte di soggetti del gruppo o dell’impresa residua.
Sono inoltre previste deroghe a taluni vincoli di diritto societario e di mercato, nonché regole per la riconoscibilità transfrontaliera delle cessioni e delle svalutazioni.
Protezione dei contratti e dei sistemi di mercato
La direttiva limita l’efficacia di clausole contrattuali che farebbero scattare il default per il solo fatto dell’avvio della risoluzione; sospende temporaneamente pagamenti, garanzie e diritti di recesso; e tutela i sistemi di pagamento, compensazione e regolamento. I contratti finanziari disciplinati dal diritto di un paese terzo devono includere clausole di riconoscimento dei poteri di risoluzione.
Gruppi transfrontalieri e collegi di risoluzione
Il quadro per i gruppi è particolarmente articolato. La direttiva istituisce collegi di risoluzione e collegi europei di risoluzione, con obblighi di cooperazione, scambio informativo, decisioni congiunte e programmi di risoluzione di gruppo. In caso di disaccordo, ciascuna autorità può adottare una decisione propria, motivata e impugnabile; l’EIOPA può intervenire come mediatore e supporto tecnico.
Le decisioni devono tenere conto degli effetti su contraenti, economie nazionali, stabilità finanziaria, risorse di bilancio e sistemi di garanzia, con un’attenzione particolare ai casi in cui una figlia o un’attività transfrontaliera, pur non essendo centrale per il gruppo, sia significativa per lo Stato membro ospitante.
Rapporti con paesi terzi
Per le imprese di paesi terzi e le loro succursali o figlie nell’UE, la direttiva prevede accordi di cooperazione, riconoscimento delle procedure estere e, in casi eccezionali, risoluzione autonoma da parte degli Stati membri. Il riconoscimento può essere rifiutato per ragioni di stabilità finanziaria, disparità di trattamento, implicazioni di bilancio o contrarietà al diritto nazionale.
Meccanismi di finanziamento e sistemi di garanzia delle assicurazioni
Ogni Stato membro deve istituire uno o più meccanismi di finanziamento, alimentati da contributi ex ante o ex post delle imprese autorizzate e delle succursali di paesi terzi. Tali meccanismi servono almeno a coprire l’eventuale differenza dovuta ai soggetti protetti dall’articolo 57 e, se il diritto nazionale lo consente, altri costi della risoluzione. La direttiva lascia agli Stati una certa flessibilità sul disegno del sistema e consente l’uso delle strutture amministrative dei sistemi di garanzia delle assicurazioni.
Sanzioni e pubblicità delle violazioni
Gli Stati membri devono introdurre sanzioni amministrative e altre misure efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni del recepimento. Tra i casi minimi sanzionabili figurano la mancata predisposizione o aggiornamento dei piani e la mancata notifica del dissesto o rischio di dissesto. Le sanzioni possono arrivare, per le persone giuridiche, al 10% del fatturato annuo; per le persone fisiche, fino a 5 milioni di euro. L’EIOPA gestisce una banca dati centrale delle sanzioni e un’informativa pubblica sui relativi regimi nazionali.
Coordinamento con altri atti dell’Unione
La direttiva modifica numerosi atti UE, tra cui le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e 2017/1132 e i regolamenti 1094/2010, 648/2012, 806/2014 e 2017/1129, per coordinare il nuovo regime assicurativo con le regole su garanzie finanziarie, OPA, diritti degli azionisti, vigilanza EIOPA, strumenti derivati e prospetto.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento degli articoli 1-91 e 96-97 entro il 29 gennaio 2027 e applicarle dal 30 gennaio 2027. Gli articoli 92-95 si applicano anch’essi dal 30 gennaio 2027. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 istituisce norme e procedure di risanamento e risoluzione per imprese di assicurazione e riassicurazione UE, imprese madri, società di partecipazione assicurativa e finanziaria mista, e succursali di paesi terzi che soddisfano le condizioni degli articoli 75-80. L’articolo 2 contiene un ampio apparato definitorio, centrale per applicare correttamente strumenti, poteri, condizioni di dissesto, funzioni essenziali, passività ammissibili, sistemi di garanzia e regole sui gruppi.
Designazione delle autorità e competenze nazionali
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità di risoluzione e un ministero competente; consente che tali autorità siano banche centrali, ministeri o autorità pubbliche con poteri amministrativi. Se l’autorità di risoluzione svolge anche altre funzioni devono essere adottate misure strutturali per evitare conflitti di interesse e garantire indipendenza operativa. Gli Stati membri possono limitare la responsabilità delle autorità e del personale per atti od omissioni commessi nell’esercizio delle funzioni di risoluzione.
Obblighi semplificati per talune imprese
L’articolo 4 consente obblighi semplificati per piani di risanamento, piani di risoluzione, informativa e valutazione della risoluzione, in funzione di natura, dimensioni, rischio, complessità e interconnessioni. L’EIOPA deve adottare orientamenti entro il 29 luglio 2027 e gli Stati membri devono trasmettere dati annuali sulla quota di mercato coperta; per la pianificazione preventiva di risanamento la copertura minima di mercato è fissata al 60% sia per il ramo vita sia per il ramo non vita.
Piani preventivi di risanamento individuali e di gruppo
Gli articoli 5-8 impongono alle imprese e ai gruppi rilevanti di predisporre e aggiornare piani preventivi di risanamento come parte del sistema di governance. I piani devono contenere indicatori qualitativi e quantitativi, misure correttive, strategia di comunicazione e, se del caso, il precedente piano di risanamento ex direttiva Solvency II; non possono presupporre sostegno pubblico straordinario. L’aggiornamento è almeno biennale e comunque dopo cambiamenti sostanziali; le autorità di vigilanza hanno 9 mesi per il riesame, possono chiedere modifiche e imporre misure correttive. Per i gruppi, l’autorità di vigilanza del gruppo coordina la decisione congiunta e i piani si estendono all’impresa capogruppo e, se del caso, alle figlie, con obblighi informativi verso autorità di risoluzione, EIOPA e, nei conglomerati, autorità del settore bancario.
Piani di risoluzione individuali e di gruppo
Gli articoli 9-12 prevedono che le autorità di risoluzione predispongano piani di risoluzione per le imprese o i gruppi ritenuti più probabili oggetto di risoluzione nell’interesse pubblico o svolgenti funzioni essenziali. I piani devono includere scenari di crisi, opzioni di strumenti di risoluzione, separabilità delle funzioni essenziali, fonti di finanziamento e tempi di esecuzione; sono aggiornati almeno ogni due anni. Gli articoli disciplinano anche la trasmissione di informazioni e la cooperazione tra autorità, con obblighi specifici per l’impresa capogruppo e per i gruppi con attività transfrontaliere significative.
Valutazione della possibilità di risoluzione e rimozione degli impedimenti
Gli articoli 13-17 richiedono la valutazione di fattibilità e credibilità della risoluzione senza sostegno pubblico straordinario, sia per singole imprese sia per gruppi. Se emergono impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione può imporre misure correttive organizzative e strutturali, come revisione dei finanziamenti infragruppo, limitazione delle esposizioni, dismissione di attività, ristrutturazione di passività, modifiche societarie e, nei gruppi, la costituzione di specifiche holding assicurative. Sono previste decisioni congiunte entro 4 mesi; in mancanza, operano decisioni unilaterali motivate e, se necessario, il rinvio all’EIOPA per la mediazione.
Condizioni per la risoluzione e principi generali
Gli articoli 18-22 stabiliscono che la risoluzione può essere avviata solo se l’impresa è in dissesto o a rischio di dissesto, non esistono alternative private o di vigilanza in tempi ragionevoli e la misura è necessaria nell’interesse pubblico. Le condizioni di dissesto comprendono, tra l’altro, violazione del requisito patrimoniale minimo, perdita dell’autorizzazione, passività superiori alle attività, incapacità di pagare i debiti e necessità di sostegno finanziario pubblico straordinario. I principi fondamentali includono: assorbimento delle perdite da parte degli azionisti prima dei creditori, pari trattamento dei creditori della stessa classe, sostituzione della dirigenza, conformità alle regole sugli aiuti di Stato, tutela della stabilità finanziaria e protezione dell’interesse collettivo di contraenti e beneficiari.
Valutazioni, differenza di trattamento e diritto al rimborso
Gli articoli 23-25 e 55-57 impongono valutazioni eque, prudenti e realistiche delle attività e passività prima e dopo la risoluzione, con possibile valutazione provvisoria e successiva valutazione definitiva. È previsto il principio del "nessun creditore svantaggiato": se un azionista o creditore riceve in risoluzione meno di quanto avrebbe ottenuto in liquidazione ordinaria, ha diritto alla differenza. La valutazione post-risoluzione è affidata a soggetto indipendente e deve considerare anche i costi di sostituzione dei contratti assicurativi.
Strumenti di risoluzione
L’articolo 26 individua cinque strumenti: solvent run-off, vendita dell’attività d’impresa, impresa-ponte, separazione di attività e passività, svalutazione o conversione. Lo strumento della separazione di attività e passività è solo accessorio e va combinato con un altro strumento; la svalutazione o conversione è il meccanismo di assorbimento interno delle perdite e si applica, in via generale, prima di qualsiasi sostegno pubblico.
Solvent run-off
L’articolo 27 consente di vietare nuove sottoscrizioni e di gestire il portafoglio esistente fino alla cessazione ordinata. Sono previste vigilanza su liquidità, costi, riassicurazione e riserve, limitazioni a dividendi e remunerazioni, e l’obbligo di liquidazione quando l’intero portafoglio sia venduto o integralmente estinto.
Vendita dell’attività, impresa-ponte e separazione di attività
Gli articoli 28-34 disciplinano cessione senza consenso degli azionisti, commercializzazione trasparente e non discriminatoria, protezione del mercato e delle infrastrutture, continuità dei diritti di accesso, e trasferimento a impresa-ponte o a società veicolo. L’impresa-ponte deve essere pubblica o controllata dall’autorità di risoluzione, essere economicamente sostenibile e poi rivenduta o liquidata; i sistemi di garanzia delle assicurazioni possono, in alternativa, assumere funzioni analoghe.
Svalutazione o conversione e passività escluse
Gli articoli 35-41 stabiliscono il perimetro della svalutazione o conversione, che può riguardare strumenti di capitale, titoli di debito e altre passività ammissibili, inclusi taluni crediti assicurativi. Sono previste esclusioni obbligatorie per passività garantite, passività molto brevi verso intermediari e sistemi di pagamento, retribuzioni e crediti di lavoro, crediti fiscali/previdenziali privilegiati, contributi ai sistemi di garanzia, assicurazione RC auto obbligatoria e, facoltativamente, talune passività assicurative coperte o sanitarie sostitutive di regimi obbligatori. La direttiva disciplina anche tassi di conversione, ordine delle perdite, effetto immediato delle operazioni, e neutralizzazione degli ostacoli societari alla conversione.
Poteri generali e accessori delle autorità
Gli articoli 42-47 attribuiscono alle autorità di risoluzione poteri molto ampi: richiesta di informazioni, assunzione del controllo, cessazione di nuove attività, trasferimento di azioni e attività, ristrutturazione di crediti assicurativi, cancellazione o conversione di debiti, nomina o revoca della dirigenza, moratorie, esecuzione di contratti, continuità dei servizi essenziali, operazioni transfrontaliere e clausole contrattuali su paesi terzi. La direttiva riconosce inoltre meccanismi per assicurare efficacia alle misure nei diversi ordinamenti e per preservare la riassicurazione collegata ai crediti ceduti.
Moratorie, clausole contrattuali e diritti di recesso
Gli articoli 48-53 prevedono l’esclusione di alcune clausole che farebbero scattare automaticamente il default per effetto della crisi, la sospensione temporanea di pagamenti, garanzie e diritti di recesso, nonché una moratoria specifica sui diritti di rimborso delle polizze vita. I contratti finanziari di paesi terzi devono contenere clausole di riconoscimento dei poteri di sospensione e restrizione; sono previste eccezioni per sistemi di pagamento, CCP e ipotesi in cui la misura non incida sugli obblighi sostanziali del contratto.
Obblighi procedurali, pubblicità e riservatezza
Gli articoli 63-66 impongono notifiche obbligatorie da parte degli organi amministrativi e delle autorità di vigilanza, decisione formale dell’autorità di risoluzione, pubblicazione degli atti e tutela della riservatezza. Il segreto professionale è esteso a un’ampia platea di soggetti; gli scambi con autorità fiscali, prudenziali e di altri Stati membri sono ammessi solo entro limiti rigorosi, e l’EIOPA deve gestire una banca dati centrale delle sanzioni.
Impugnazioni e rapporti con altre procedure
Gli articoli 67-68 riconoscono il diritto di impugnare le misure di prevenzione della crisi e di gestione della crisi, ma senza sospensione automatica degli effetti. È limitata l’apertura o la prosecuzione di procedure ordinarie di insolvenza durante la risoluzione, salvo iniziativa o consenso dell’autorità di risoluzione, e può essere chiesta la sospensione di azioni giudiziarie ove necessario per l’efficacia della risoluzione.
Gruppi transfrontalieri e collegi di risoluzione
Gli articoli 69-74 regolano il coordinamento tra Stati membri per i gruppi transfrontalieri: principi generali di cooperazione, collegi di risoluzione, collegi europei per gruppi di paesi terzi, scambio di informazioni, decisioni congiunte e programmi di risoluzione di gruppo. In caso di dissenso, ciascuna autorità può adottare decisioni autonome motivate; è prevista assistenza dell’EIOPA e piena efficacia delle decisioni congiunte. Il programma di risoluzione di gruppo può coordinare azioni su capogruppo e figlie e definire ripartizione del finanziamento.
Paesi terzi
Gli articoli 75-80 disciplinano accordi di cooperazione, riconoscimento ed esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi, risoluzione autonoma delle succursali UE di imprese di paesi terzi e condizioni per lo scambio di informazioni riservate con autorità extra-UE. Il riconoscimento può essere rifiutato per stabilità finanziaria, disparità di trattamento, implicazioni di bilancio o contrarietà al diritto nazionale.
Meccanismi di finanziamento e sistemi di garanzia delle assicurazioni
L’articolo 81 impone a ciascuno Stato membro di istituire uno o più meccanismi di finanziamento alimentati da contributi delle imprese autorizzate e delle succursali di paesi terzi, per coprire almeno la differenza dovuta ex articolo 57 e, se previsto, altri costi della risoluzione. La direttiva lascia agli Stati una certa flessibilità organizzativa e consente il coordinamento con i sistemi di garanzia delle assicurazioni.
Sanzioni amministrative
Gli articoli 82-86 richiedono sanzioni amministrative e altre misure efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto delle norme di recepimento. Sono previste fattispecie minime sanzionabili, inclusa la mancata predisposizione o trasmissione di piani e la mancata notifica del dissesto o rischio di dissesto; per le persone giuridiche le ammende possono arrivare al 10% del fatturato annuo, per le persone fisiche fino a 5 milioni di euro, o al doppio del beneficio ottenuto.
Modifiche ad altri atti dell’Unione
Gli articoli 87-95 modificano direttive e regolamenti finanziari e societari per coordinare il nuovo regime assicurativo con le norme su garanzie finanziarie, OPA, diritti degli azionisti, insolvenza societaria, vigilanza EIOPA, derivati, controparti centrali e prospetto. In particolare vengono introdotte deroghe espresse alle regole di diritto societario e di mercato in caso di applicazione degli strumenti di risoluzione assicurativa.
Comitato EIOPA, cooperazione e riesame
Gli articoli 96-99 istituiscono un comitato interno permanente dell’EIOPA per la risoluzione, rafforzano la cooperazione tra autorità nazionali ed EIOPA e prevedono una relazione sui sistemi di garanzia delle assicurazioni entro il 29 gennaio 2027 e un riesame generale entro il 29 gennaio 2030.
Recepimento e applicazione
L’articolo 100 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento degli articoli 1-91 e 96-97 entro il 29 gennaio 2027, con applicazione dal 30 gennaio 2027. Gli articoli 92-95 si applicano anch’essi dal 30 gennaio 2027. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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