Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2024/3100

Direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024L3100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la disciplina UE sul rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, aggiornando la direttiva 2009/21/CE in coerenza con il codice III IMO e con le convenzioni internazionali sulla sicurezza e la prevenzione dell’inquinamento. Introduce obblighi più dettagliati su ispezioni, gestione del rischio, formazione, qualità amministrativa, scambio elettronico di informazioni e cooperazione con Commissione ed EMSA. Sono fissati termini di recepimento al 6 luglio 2027 e vari termini di attuazione progressiva per portale, banca dati e sistemi di qualità.

Modifica della direttiva 2009/21/CE per rafforzare gli obblighi degli Stati membri come Stati di bandiera, migliorare sicurezza, condizioni di lavoro della gente di mare e prevenzione dell’inquinamento marittimo, con strumenti digitali e sistemi di qualità più stringenti.

Ambito di applicazione

Si applica all’amministrazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera e alle navi soggette a certificazione che effettuano viaggi internazionali di qualsiasi tipo. Riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato membro rientranti nelle convenzioni internazionali richiamate e gli apparati amministrativi, i controllori, gli ispettori e il resto del personale che presta assistenza nelle visite di controllo, nelle ispezioni, negli audit e nelle verifiche. Sono previste deroghe per gli Stati membri che non hanno navi rientranti nel campo di applicazione e, in un caso, per gli Stati membri il cui registro è chiuso per tali navi; resta ferma l’applicazione della direttiva 2009/18/CE sulle inchieste sugli incidenti marittimi.

Direttiva (UE) 2024/3100 - modifica della direttiva 2009/21/CE sul rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

La direttiva interviene sulla disciplina UE relativa allo Stato di bandiera per rafforzare l’attuazione uniforme delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima, tutela dell’ambiente e condizioni di vita e di lavoro della gente di mare. Il testo rafforza gli obblighi amministrativi degli Stati membri, introduce un uso più strutturato di controlli basati sul rischio e accelera la digitalizzazione dello scambio informativo tra Stati membri, Commissione ed EMSA.

Finalità e contesto internazionale

La riforma si fonda sul richiamo alla UNCLOS del 1982 e alle convenzioni IMO, nonché al codice III (IMO A.1070(28)), che disciplina l’applicazione degli strumenti dell’IMO da parte degli Stati di bandiera. Il legislatore UE sottolinea l’interconnessione tra sicurezza, protezione ambientale, condizioni di lavoro e fattore umano, richiamando anche la direttiva 2013/54/UE e la direttiva (UE) 2022/993.

Ambito di applicazione e definizioni

La direttiva si applica all’amministrazione dello Stato membro di bandiera e alle navi soggette a certificazione che effettuano viaggi internazionali. Sono aggiornate le definizioni di nave, audit IMO, convenzioni, codice III, controllore dello Stato di bandiera, ispettore dello Stato di bandiera, resto del personale che presta assistenza nelle visite di controllo e ispezione dello Stato di bandiera, con attenzione alla distinzione tra personale alle dipendenze esclusive e personale non esclusivo o ad hoc.

Obblighi sostanziali degli Stati membri come Stati di bandiera

Il nuovo articolo 4 bis impone agli Stati membri di applicare integralmente le disposizioni obbligatorie delle convenzioni IMO relative allo Stato di bandiera e di adottare tutte le misure necessarie affinché le navi autorizzate a battere la loro bandiera rispettino le norme internazionali. Prima di autorizzare l’esercizio di una nave, lo Stato deve anche verificare la sua conformità alle norme applicabili e, se necessario, consultare il precedente Stato di bandiera su eventuali problemi irrisolti.

Ispezioni, approccio basato sul rischio e correzione delle deficienze

Le ispezioni di Stato di bandiera devono verificare la conformità delle condizioni effettive della nave e dell’equipaggio ai certificati in possesso. Gli Stati membri possono usare un approccio basato sul rischio, fondato su criteri esplicitamente indicati, tra cui precedenti deficienze, incidenti, fermi e carenze emerse in port State control. In mancanza di dati sufficienti o se non viene adottato il risk-based approach, la nave deve comunque essere ispezionata almeno una volta ogni cinque anni. Le deficienze riscontrate devono essere corrette entro un termine adeguato stabilito dallo Stato di bandiera e l’ispettore deve redigere un rapporto conclusivo.

Risorse, formazione, qualità e indipendenza

La direttiva richiede risorse adeguate in rapporto alla flotta, sorveglianza sulle attività di controllori, ispettori, personale ausiliario e organismi riconosciuti, nonché capacità tecniche di riesame del progetto e di decisione. È inoltre imposto un sistema di gestione della qualità certificato secondo standard internazionali, come ISO 9001, che documenti responsabilità, poteri, relazioni interne e modalità di comunicazione. Devono essere prevenuti i conflitti di interessi e garantita una formazione ad hoc per il personale incaricato. La Commissione, con il supporto dell’EMSA, può organizzare formazione specifica su richiesta degli Stati membri.

Gestione dei fermi, monitoraggio e audit

Quando una nave battente bandiera di uno Stato membro è fermata da uno Stato di approdo, l’amministrazione dello Stato di bandiera deve verificare la conformità della nave alle convenzioni IMO e adottare un programma adeguato di controllo e monitoraggio per reagire tempestivamente. Gli Stati membri devono inoltre predisporre misure per l’audit delle proprie amministrazioni da parte dell’IMO e pubblicarne l’esito secondo le norme nazionali sulla riservatezza.

Digitalizzazione: portale e banca dati sulle navi

Entro il 6 gennaio 2028 la Commissione deve istituire un portale digitale interoperabile, gratuito per gli Stati membri, che consenta l’accesso unico alle informazioni elettroniche sui certificati e sulle navi che hanno cessato di battere bandiera negli ultimi 12 mesi. Il portale non deve contenere dati personali o riservati e deve interoperare con la banca dati di informazioni sulle navi. Quest’ultima deve essere istituita entro il 6 gennaio 2030 e può essere collegata dagli Stati membri per il rilascio e controllo dei certificati elettronici, nonché per il trasferimento delle informazioni sulle ispezioni effettuate.

Monitoraggio delle prestazioni e rendicontazione alla Commissione

La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva ogni cinque anni, per la prima volta entro il 6 gennaio 2028. Gli Stati membri devono inoltre informare annualmente la Commissione del numero di ispezioni effettuate come Stati di bandiera, indicando per ciascuna ispezione il numero IMO, la data e il luogo. Gli Stati membri con prestazioni basse o medio-basse nel sistema MOU di Parigi devono trasmettere una relazione sulle cause dei fermi e delle deficienze entro quattro mesi dalla pubblicazione della relazione annuale pertinente.

Deroghe e regime transitorio

Sono previste deroghe limitate per gli Stati membri che non hanno navi rientranti nel campo di applicazione. Tali Stati possono, a condizioni precise, non recepire l’articolo 6 o l’intera direttiva, ma devono notificare la scelta alla Commissione entro il 6 luglio 2027 e comunicare eventuali variazioni. Resta fermo che non possono consentire a navi rientranti nell’ambito di applicazione di battere la loro bandiera o essere immatricolate nel proprio registro finché non abbiano recepito integralmente la direttiva.

Termine di recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 6 luglio 2027. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolto agli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità della direttiva

L’articolo 1 della direttiva 2009/21/CE, come sostituito, precisa che la disciplina mira a: i) assicurare che gli Stati membri ottemperino con efficacia e coerenza alle loro responsabilità e ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera; ii) migliorare la sicurezza, le condizioni di vita e di lavoro e prevenire l’inquinamento provocato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Ambito soggettivo e definizioni

L’articolo 2 delimita l’applicazione all’amministrazione dello Stato membro di bandiera e alle navi soggette a certificazione che effettuano viaggi internazionali. L’articolo 3 aggiorna le definizioni di nave, audit IMO, convenzioni, codice III, controllore dello Stato di bandiera, ispettore dello Stato di bandiera, resto del personale che presta assistenza nello svolgimento delle visite di controllo e ispezione dello Stato di bandiera.

Controlli preliminari prima dell’autorizzazione alla bandiera

L’articolo 4, paragrafo 1, impone allo Stato membro, prima di consentire l’esercizio della nave, di adottare misure per assicurare la conformità alle norme e regolamentazioni internazionali applicabili, comprese quelle sociali, ambientali e di sicurezza. La verifica può essere svolta anche da un organismo riconosciuto debitamente autorizzato; occorre inoltre consultare, se necessario, lo Stato di precedente bandiera sui problemi di sicurezza irrisolti.

Obblighi di sicurezza delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

Il nuovo articolo 4 bis impone l’applicazione integrale delle disposizioni obbligatorie delle convenzioni IMO relative allo Stato di bandiera. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità delle navi autorizzate a battere la loro bandiera, prevedendo anche ispezioni di Stato di bandiera per verificare la corrispondenza tra condizioni effettive della nave ed eventuali certificati. Le ispezioni possono seguire un approccio basato sul rischio, con criteri elencati all’articolo 4 bis, paragrafo 2, inclusi precedenti di deficienze, rapporti sugli incidenti, fermi o divieti dello Stato di approdo e superamento del tasso di carenze. In ogni caso, le navi senza dati sufficienti o, se non si adotta un approccio risk-based, tutte le navi, devono essere ispezionate almeno una volta ogni cinque anni. Le deficienze devono essere corrette entro un termine adeguato stabilito dallo Stato di bandiera e deve essere redatto un rapporto finale di ispezione.

Risorse, sorveglianza e capacità tecniche

Il nuovo articolo 4 ter richiede amministrazioni dotate di risorse adeguate rispetto a dimensioni e tipo della flotta e ai processi necessari per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 4 bis. Gli Stati membri devono sorvegliare le attività di controllori, ispettori, personale di assistenza e organismi riconosciuti e assicurare capacità di riesame del progetto e di adozione di decisioni tecniche adeguate alla flotta.

Formazione e sviluppo delle capacità

L’articolo 4 quater prevede formazione ad hoc per il personale che effettua visite di controllo, ispezioni, audit e verifiche. Gli Stati membri possono sviluppare e mantenere sistemi di capacity building per ispettori e controllori. La Commissione, con l’assistenza dell’EMSA e in cooperazione con gli Stati membri, organizza attività di formazione ad hoc su richiesta.

Gestione dei fermi nave e monitoraggio

Il nuovo articolo 5 impone, quando uno Stato membro è informato del fermo di una propria nave da parte di uno Stato di approdo, di verificare secondo procedure stabilite che la nave sia resa conforme alle convenzioni IMO. Gli Stati membri devono anche elaborare e attuare un programma adeguato di controllo e monitoraggio per rispondere tempestivamente a tali situazioni.

Informazioni elettroniche, portale digitale e banca dati

L’articolo 6 impone che entro il 6 gennaio 2031 siano rese disponibili in formato elettronico le informazioni aggiornate sui certificati previsti dalla legge e sulle navi che hanno cessato di battere la bandiera negli ultimi 12 mesi. La Commissione deve creare un portale digitale interoperabile, gratuito per gli Stati membri, accessibile elettronicamente, privo di dati personali o riservati, entro il 6 gennaio 2028, con atti di esecuzione sul funzionamento tecnico. L’articolo 6 bis prevede una banca dati di informazioni sulle navi, da istituire entro il 6 gennaio 2030, con servizi per il rilascio e controllo dei certificati elettronici; gli Stati membri possono collegarsi e, se scelgono di usarla, possono trasferire informazioni sulle ispezioni e utilizzare la banca dati per rilasciare, firmare, convalidare, prorogare e ritirare certificati elettronici.

Monitoraggio dell’osservanza e valutazione delle prestazioni

L’articolo 7 richiede agli Stati membri di adottare misure per l’audit delle amministrazioni da parte dell’IMO secondo il ciclo da essa adottato e di pubblicare il risultato dell’audit secondo la legislazione nazionale in materia di riservatezza. La Commissione raccoglie le informazioni necessarie durante le visite negli Stati membri per monitorare l’effettiva applicazione della direttiva e il funzionamento generale del sistema.

Sistema di gestione della qualità e relazioni sui risultati

L’articolo 8 impone a ciascuno Stato membro un sistema di gestione della qualità certificato secondo norme internazionali applicabili, come ISO 9001, per le parti operative dell’amministrazione in quanto Stato di bandiera. Il sistema deve dettagliare responsabilità, poteri, relazioni interne, modalità di comunicazione e compiti del personale, includendo ispettori non alle dipendenze esclusive e resto del personale di assistenza; devono essere adottate misure per prevenire conflitti di interessi. Entro il 6 gennaio 2028 il sistema deve contemplare tali aspetti. Gli Stati membri che figurano in lista a prestazione bassa o per due anni consecutivi in lista a prestazione media nel rapporto annuale del MOU di Parigi devono trasmettere alla Commissione, entro quattro mesi dalla pubblicazione del rapporto, una relazione con analisi delle cause dei fermi e delle deficienze.

Relazioni periodiche, scambio di buone pratiche e dati

L’articolo 9 prevede che la Commissione presenti ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 6 gennaio 2028, una relazione sull’applicazione della direttiva. Il nuovo articolo 9 bis disciplina lo scambio di migliori pratiche ed esperienze e la possibile elaborazione di orientamenti su metodologia di ispezione, contenuto e formato delle relazioni e sviluppo di capacità. Il nuovo articolo 9 ter impone alla Commissione di istituire uno strumento elettronico di comunicazione per raccogliere informazioni e dati e agli Stati membri di comunicare annualmente il numero di ispezioni effettuate come Stati di bandiera, con indicazione del numero IMO, della data e del luogo di ciascuna ispezione.

Comitologia e modifiche future delle convenzioni

L’articolo 10 attribuisce assistenza al Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS) e rinvia alla procedura di esame del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione. Il nuovo articolo 10 bis consente alla Commissione di escludere le modifiche delle convenzioni e del codice III dall’ambito di applicazione della direttiva secondo la procedura di controllo di conformità prevista dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Deroghe per Stati membri senza navi rientranti nel campo di applicazione

Il nuovo articolo 11, paragrafo 3, consente deroghe: i) agli Stati membri che non hanno navi battenti la loro bandiera rientranti nel campo di applicazione della direttiva, limitatamente all’obbligo di recepimento e attuazione dell’articolo 6; ii) agli Stati membri che non hanno navi rientranti nel campo di applicazione e il cui registro è chiuso per tali navi, rispetto all’obbligo di recepire e attuare l’intera direttiva, finché permane tale condizione. La deroga va notificata alla Commissione entro il 6 luglio 2027 e ogni successivo cambiamento va comunicato; tali Stati non possono consentire che navi rientranti nell’ambito della direttiva bat- tano la loro bandiera o siano immatricolate nel loro registro finché non abbiano recepito e attuato integralmente la direttiva.

Termine di recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 6 luglio 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza marittimaambientediritto del lavoro marittimodigitalizzazione amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.