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Sentenza

Sentenza n. 7709/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale rep. CO/390/2022, prot. CO/19083/2022 del 23/02/2022, ricevuta il 26.04.2022 con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero di mq 77,50 di cui mq 34 coperti occupati da un Cottage ad uso residenza estiva fila F1, N.C.E.U foglio 1123 particella 336 sub 10, sito in Lungomare Amerigo Vespucci n. 90, Ostia Lido – 00122; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 5 dicembre 2025: - del verbale di delimitazione n. 69 del 1° agosto 2017 nonché della nota di trasmissione prot. 16651 del 20 dicembre 2024, di aggiornamento linea sid e di tutti gli atti conosciuti con il deposito di documenti da parte di Roma Capitale del 26.09.2025 nonché di ogni altro atto non conosciuto ancorché lesivo.

Giustizia amministrativa202209024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di sgombero di un cottage e dell'area demaniale marittima asseritamente occupati sine titulo, nonché, con motivi aggiunti, verbale di delimitazione del demanio marittimo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordine di sgombero di un'area di 77,50 mq, comprendente un cottage di 34 mq, disposto da Roma Capitale sul presupposto della scadenza al 31 dicembre 2001 della concessione demaniale marittima n. 23/1999 e della conseguente occupazione sine titulo. Ha dedotto: contraddittorietà e illogicità dell'ordine, perché l'amministrazione avrebbe contemporaneamente disposto lo sgombero e demandato ad altro ufficio un procedimento collegato all'art. 49 cod. nav.; erronea qualificazione dell'area come demanio marittimo, sostenendo l'avvenuta sdemanializzazione e il difetto di competenza dell'ufficio municipale; violazione della l. 241/1990 per difetto di istruttoria, motivazione apparente, mancata considerazione del procedimento di rinnovo, violazione della partecipazione, proporzionalità e ragionevolezza; applicabilità delle proroghe e dei rinnovi automatici previsti dalla normativa sulle concessioni demaniali, incluso l'art. 10 l. 88/2001, l'art. 7, comma 9-duodevicies, d.l. 78/2015 e l'art. 1, comma 684, l. 145/2018; formazione del silenzio-assenso sulle istanze di rinnovo; inapplicabilità della direttiva Bolkestein. Con motivi aggiunti ha contestato anche il verbale di delimitazione demaniale n. 69 del 1° agosto 2017, deducendo mancata partecipazione dei privati, natura privata dell'area e illegittimità derivata dell'ordine di sgombero, nonché riproponendo le censure di contraddittorietà dell'ordine.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte inammissibili i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, limitatamente all'impugnazione del verbale di delimitazione del demanio marittimo. Ha ritenuto che il procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav. abbia funzione meramente accertativa, quale proiezione dell'actio finium regundorum, e che la contestazione delle risultanze debba essere proposta davanti al giudice ordinario, il quale può disapplicare l'atto amministrativo. Ha invece rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nella parte relativa all'ordine di sgombero. Il cottage insiste su area demaniale marittima e la concessione, scaduta nel 2001, non risulta formalmente rinnovata né prorogata. Le proroghe automatiche invocate riguardano concessioni in essere alle date previste dalla normativa e, quanto all'art. 10 l. 88/2001, concessioni con finalità turistico-ricreative, non concessioni residenziali o abitative per uso personale. Il silenzio-assenso non è applicabile al rinnovo di una concessione demaniale, che richiede una nuova valutazione dell'interesse pubblico e dello stato dei luoghi. Il pagamento di somme o la protratta inerzia dell'amministrazione non sostituiscono il formale titolo concessorio e non fondano un legittimo affidamento. Una volta cessata la concessione, l'occupazione è sine titulo e l'amministrazione era tenuta a recuperare il bene. Il richiamo all'art. 49 cod. nav. non rende contraddittorio l'ordine, poiché l'acquisizione delle opere inamovibili si verifica ope legis alla scadenza, mentre l'ordine di sgombero riguarda il recupero dell'area. Inoltre, comunicazione di avvio e provvedimento finale erano fondati sulla medesima ragione, ossia l'occupazione senza titolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32 cod. nav.

    Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo ha funzione meramente accertativa e le contestazioni sulle relative risultanze appartengono alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 49 cod. nav.

    Alla scadenza della concessione, le opere inamovibili realizzate sul demanio marittimo restano acquisite allo Stato, salva la facoltà di ordinarne la demolizione; l'effetto acquisitivo si produce ope legis al ricorrere dei presupposti.

  • art. 54 cod. nav.

    Consente il recupero del bene demaniale occupato senza titolo mediante ordine di sgombero.

  • art. 822 c.c.

    La demanialità del bene comporta l'applicazione della disciplina dei beni demaniali.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    L'amministrazione può agire anche in via di autotutela per la tutela del bene demaniale in mancanza di un titolo legittimante.

  • art. 25 d.P.R. 328/1952

    La concessione demaniale si intende cessata di diritto alla scadenza, senza necessità di diffida o costituzione in mora.

  • art. 10 l. 88/2001

    "Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione"

    La disciplina del rinnovo automatico, come interpretata dall'art. 13 l. 172/2003, riguardava esclusivamente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, non quelle residenziali o abitative.

  • art. 13 l. 172/2003

    Ha fornito interpretazione autentica limitando il rinnovo automatico alle concessioni con finalità turistico-ricreative indicate dalla normativa di settore.

  • art. 7, comma 9-duodevicies, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Le proroghe ex lege si applicano alle concessioni in essere alla data prevista dalla norma; non possono operare per una concessione già scaduta prima del 31 dicembre 2013.

  • art. 1, comma 684, l. 145/2018

    La proroga delle concessioni ad uso residenziale presuppone che esse siano già state oggetto della proroga prevista dal d.l. 78/2015 e quindi che fossero in essere alla data rilevante.

  • art. 20 l. 241/1990

    Il silenzio-assenso non opera, secondo il giudice, per il rinnovo di una concessione demaniale, che non è assimilabile a un provvedimento autorizzatorio e richiede una nuova valutazione dell'interesse pubblico.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Massime di principio

  • Il verbale di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav. ha natura meramente ricognitiva e accertativa dei confini tra demanio e proprietà private; la sua contestazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, che può disapplicare l'atto amministrativo eventualmente illegittimo.
  • La concessione demaniale marittima cessata per scadenza non può ritenersi rinnovata tacitamente sulla base dell'inerzia dell'amministrazione, della protratta occupazione o del pagamento di somme; il rinnovo richiede un formale atto scritto e una nuova valutazione dell'interesse pubblico e dello stato dei luoghi.
  • Le proroghe automatiche previste dalla normativa sulle concessioni demaniali operano soltanto nei confronti delle concessioni aventi i presupposti oggettivi e temporali stabiliti dalla legge; non si applicano a una concessione residenziale già scaduta prima della data richiesta dalla disciplina sopravvenuta.
  • Il rinnovo automatico previsto dall'art. 10 l. 88/2001, come interpretato autenticamente dall'art. 13 l. 172/2003, riguarda le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e non le concessioni destinate alla conduzione di un'abitazione privata, anche se utilizzata per turismo personale.
  • Alla scadenza della concessione, le opere inamovibili realizzate sul suolo demaniale si acquisiscono ope legis allo Stato ai sensi dell'art. 49 cod. nav.; l'amministrazione può quindi adottare misure di recupero e sgombero del bene occupato sine titulo.
  • Il silenzio-assenso disciplinato dall'art. 20 l. 241/1990 non si forma sulla domanda di rinnovo di una concessione demaniale, poiché il rinnovo implica una rivalutazione dell'interesse pubblico e non costituisce un ordinario provvedimento autorizzatorio.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamento

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