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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29802/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato contro la sentenza di condanna pronunciata in appello per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/11/2024, che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. Dal testo emerge che il ricorso non si confrontava con la valutazione della Corte territoriale sulle richieste di integrazione probatoria e risultava inammissibile anche in ragione della celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato. La Suprema Corte ha quindi ritenuto i motivi non scrutinabili nel merito e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il ricorso non è stato accolto perché i motivi erano ritenuti inammissibili.

  • giudizio abbreviato

    La forma del rito abbreviato è richiamata come elemento che contribuisce a fondare l'inammissibilità dei motivi di ricorso, in relazione ai limiti del devoluto e alle richieste di integrazione probatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi sono inammissibili quando non si confrontano specificamente con la ratio della decisione impugnata e con la valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Nel processo definito con giudizio abbreviato, la critica in cassazione non può prescindere dai limiti derivanti dal rito e dalla valutazione sulle richieste di integrazione probatoria operate dal giudice territoriale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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