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Sentenza

Sentenza del 13/12/2017 n. 1250 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Riscossione - prescrizione dei crediti tributari - omessa impugnazione dell'atto diriscossione - conversione del termine breve in termine lungo - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a 19 cartelle di pagamento riguardanti crediti tributari maturati tra il 2005 e il 2010, per un importo complessivo di 339.468,24 euro. Ha sostenuto che, dopo la notifica delle cartelle, i crediti fossero prescritti secondo i termini specifici previsti per ciascun tributo e che la mancata impugnazione delle cartelle non comportasse la trasformazione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale previsto dall'articolo 2953 del codice civile. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado, ritenuta insufficiente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha affermato che la mancata opposizione a una cartella di pagamento rende il credito irretrattabile, ma non lo trasforma automaticamente in un credito soggetto alla prescrizione decennale. La conversione del termine breve in quello decennale opera solo quando il credito sia stato accertato da un titolo giudiziale definitivo; la cartella, essendo un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato, non è equiparabile a una sentenza. Sono state quindi annullate le cartelle specificamente prescritte e le relative somme non sono risultate dovute. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Articolo 2953 del codice civile

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    La norma si applica soltanto quando esiste un titolo giudiziale definitivo. La mancata impugnazione di una cartella o di un altro atto amministrativo di riscossione non determina, da sola, la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale.

  • Articolo 36 del Decreto legislativo n. 546/1992

    Disciplina il contenuto e la motivazione delle sentenze tributarie. Nel caso concreto il contribuente ne ha denunciato la violazione per l'insufficiente motivazione della decisione di primo grado.

  • Articolo 47 del Decreto legislativo n. 546/1992

    Consente la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato durante il giudizio tributario. Nel caso concreto l'istanza di sospensione è stata respinta in appello, mentre il merito dell'impugnazione è stato successivamente accolto.

  • Articolo 24 della Costituzione

    Impone di evitare che il contribuente rimanga esposto senza limiti temporali all'azione esecutiva dell'amministrazione finanziaria. Il principio rafforza la necessità di applicare effettivi termini di prescrizione.

  • Articolo 111 della Costituzione

    È stato richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione e al giusto processo, in relazione alla contestata insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado.

  • Articolo 23 della Costituzione

    È stato richiamato dal contribuente nel quadro delle garanzie di legalità dell'imposizione e della riscossione tributaria.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397 del 17 novembre 2016

    La scadenza del termine per proporre opposizione produce soltanto l'effetto della irretrattabilità del credito, senza determinare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

    Il principio è stato ritenuto di applicazione generale a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva, inclusi quelli relativi a entrate tributarie ed extratributarie di Stato, Regioni, Province e Comuni.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005

    Ha ribadito che il sistema tributario deve impedire che il contribuente resti esposto senza limiti temporali all'azione esecutiva del fisco.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento rende il credito non più contestabile nel merito, ma non gli attribuisce automaticamente la prescrizione decennale.
  • Per stabilire se un credito è prescritto occorre applicare il termine previsto dalla legge per la specifica tipologia di tributo o di entrata, salvo che nel frattempo sia intervenuta una sentenza definitiva.
  • La cartella di pagamento è un atto amministrativo con efficacia esecutiva, ma non è un titolo giudiziale e non produce l'efficacia di giudicato propria di una sentenza passata in giudicato.
  • Anche quando la cartella non è stata impugnata, il creditore deve compiere atti interruttivi della prescrizione entro il termine applicabile al credito; in mancanza, il debitore può contestare la riscossione per intervenuta prescrizione.
  • La prescrizione deve essere valutata separatamente per ciascuna voce o tipologia di credito, considerando la disciplina specifica, la data di notifica degli atti e gli eventuali atti interruttivi validamente notificati.
  • Il principio riguarda in generale gli atti di riscossione coattiva e non soltanto i crediti contributivi: la sola definitività amministrativa dell'atto non equivale a una definitività giudiziale.

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