Cassazione Civile, Sentenza n. 1489/2020 del 23/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, notificato il 27 febbraio 2013, deducendo difetto di motivazione, prescrizione quinquennale e illegittima applicazione delle sanzioni. La CTP, con sentenza del 7 maggio 2013, aveva accolto il ricorso. Il Comune aveva appellato, ma la CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza del 21 luglio 2016, aveva dichiarato inammissibile l’appello perché riteneva che la costituzione in primo grado fosse stata sottoscritta da un difensore privo di procura e che mancasse quindi il titolo abilitativo per impugnare. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme sulla rappresentanza processuale degli enti locali e sulla difesa nel processo tributario: con il primo ha contestato la ritenuta carenza assoluta di rappresentanza e la conseguente inammissibilità dell’appello; con il secondo ha censurato la valutazione di invalidità della costituzione in primo grado, sostenendo che la difesa dei funzionari poteva essere conferita mediante deliberazione comunale.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha rilevato che l’appello era stato proposto dal sindaco, legittimato a rappresentare il Comune ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000, con procura a margine conferita al difensore che lo aveva sottoscritto. Ha inoltre ritenuto valida la costituzione in primo grado: il Comune poteva stare in giudizio tramite funzionario delegato ed era assistito da un’avvocata investita dei poteri di difesa e rappresentanza in forza della procura conseguente alla deliberazione di Giunta del 20 marzo 2013, n. 119. La CTR ha quindi errato nel dichiarare inammissibile l’appello. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50 D.Lgs. n. 267/2000
A riguardo, va viceversa rilevato che l’atto di appello (All. 4 al ricorso introduttivo) era stato ritualmente proposto dal sindaco, soggetto avente la piena legittimazione a rappresentare l’ente territoriale in virtù del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, previa procura a margine dell’atto, come conferita all’avvocato Paolo Tagliaferri che poi l’aveva sottoscritto.
Il sindaco è legittimato a rappresentare processualmente l’ente territoriale; l’appello sottoscritto dal difensore munito della procura conferita dal sindaco è validamente proposto.
artt. 12, 18 e 53 D.Lgs. n. 546/1992
In ogni caso, doveva ritenersi valida anche la costituzione in giudizio dell’ente nel giudizio di primo grado (All. 2 al ricorso), in quanto il Comune – comunque legittimato a stare in giudizio a mezzo di funzionario delegato – era assistito dall’avvocato firmatario Valeria Nichilò; la quale risultava essere stata regolarmente investita dei poteri di difesa e rappresentanza in forza di procura conseguente a delib. di Giunta 20 marzo 2013, n. 119.
Nel processo tributario l’ente locale può stare in giudizio tramite un funzionario delegato ed essere assistito da un difensore regolarmente investito dei poteri di rappresentanza e difesa; la procura conferita in forza della deliberazione comunale rende valida la costituzione dell’ente.
Massime di principio
- La legittimazione processuale del sindaco a rappresentare il Comune consente la valida proposizione dell’impugnazione quando il difensore che la sottoscrive è munito di procura conferita dal sindaco.
- Nel processo tributario la costituzione in giudizio del Comune è valida quando l’ente, legittimato a stare in giudizio anche tramite un funzionario delegato, è assistito da un difensore regolarmente investito dei poteri di difesa e rappresentanza in forza di procura conseguente a deliberazione della Giunta.
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