Cassazione Civile, Ordinanza n. 16736/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS e dalla conseguente richiesta, per l'anno 2009, di contributi e sanzioni nei confronti di una libera professionista iscritta all'albo degli avvocati. La professionista aveva già versato alla Cassa forense il contributo integrativo, ma non quello soggettivo, e aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione alla gestione separata e della non debenza delle somme richieste. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo insussistente l'obbligo contributivo anche perché il reddito 2009 era inferiore a euro 5.000,00, oltre a dichiarare prescritto il credito INPS. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, per violazione delle norme sulla gestione separata e sulla previdenza degli avvocati, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare il diritto contributivo nonostante mancasse soltanto il requisito dell'abitualità dell'attività professionale; il secondo, per violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che la dichiarazione dei redditi del 29.9.2010 integrasse riconoscimento del debito e atto interruttivo, sicché la richiesta del 22.7.2015 non sarebbe stata tardiva. La resistente ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta la violazione delle norme che avrebbero dovuto condurre a ritenere sussistenti i presupposti per l'iscrizione alla gestione separata e l'erroneità della qualificazione delle sanzioni come evasione anziché omissione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che il credito contributivo fosse comunque prescritto. Ha applicato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto anche di eventuali differimenti normativi del termine. Anche considerando il differimento al 6.7.2010, la richiesta INPS era stata notificata solo il 22.7.2015, quindi quando il termine prescrizionale era già decorso. Per effetto dell'accoglimento della ragione più liquida, il primo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale sono stati assorbiti. La Corte ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
disciplina la gestione separata e il presupposto dell'obbligo contributivo; nel caso concreto è stata evocata nel giudizio sulla debenza dei contributi e sull'iscrizione del professionista.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dall'INPS per sostenere l'obbligo contributivo alla gestione separata in relazione all'attività professionale svolta.
art. 21, comma 8, L. 247/2010
richiamato quale norma rilevante nel sistema previdenziale degli avvocati e nei rapporti con la gestione separata.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
richiamato dall'INPS a sostegno della propria pretesa contributiva.
art. 2935 c.c.
richiamato per sostenere che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 2941 c.c.
richiamato dall'INPS in relazione alla sospensione/interruzione della prescrizione, ma non accolto nel caso concreto.
art. 116, comma 8, lett. b, L. 388/2000
richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla qualificazione delle sanzioni contributive come evasione anziché omissione.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norma sul sindacato di legittimità invocata per i vizi denunciati nei ricorsi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
considerato ai fini del differimento del termine di pagamento dei contributi relativi al 2009 e quindi della decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento; se il termine è differito da una disposizione normativa, il differimento incide sulla decorrenza del termine prescrizionale.
- Ai fini della verifica della prescrizione dei contributi previdenziali, occorre avere riguardo alla data in cui l'ente creditore ha notificato la richiesta di pagamento rispetto alla scadenza del termine contributivo, senza che un sollecito tardivo possa evitare l'estinzione del credito.
- Quando il ricorso può essere definito sulla base di una questione assorbente e più liquida, la Corte può arrestare l'esame dei motivi ulteriori, che restano assorbiti.
- La qualificazione della pretesa contributiva e dei relativi termini di prescrizione deve essere effettuata alla luce del complessivo sistema normativo di settore e delle eventuali proroghe dei termini di versamento.
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