Cassazione Penale, Sentenza n. 15783/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati (distanza minima 500 metri). I motivi di ricorso denunciavano: (1) nullità e vizio motivazionale per illegibilità dell'ordinanza manoscritta (impossibilità di comprenderne il contenuto); (2) censure sulla valutazione dei fatti e sulla gravità indiziaria, con particolare riferimento a due episodi (uno lungo la s.s. 106 e un fatto dell'8 ottobre 2022) e alla presunta assenza di riscontri oggettivi per l'aggressione denunciata, oltre a rilievi su tre video prodotti ma genericamente descritti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: la mera difficoltà di lettura di una motivazione manoscritta non determina nullità se il contenuto è comunque intellegibile e consente l'esercizio del diritto di impugnazione e il sindacato del giudice superiore. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di specificità e perché il ricorso tentava una rivalutazione di merito delle risultanze (selezionando alcuni episodi e proponendo una ricostruzione alternativa), operazione non consentita in sede di legittimità. Ha altresì osservato la genericità nella produzione dei tre video. Conseguentemente ha rigettato il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i contenuti del ricorso per cassazione rispetto al giudizio di riesame, richiedendo il rispetto dei limiti di impugnazione previsti; la Corte rileva che il ricorso è stato proposto nei limiti prescritti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata quale base per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; la Corte indica che le conclusioni sono state trasmesse ai sensi di tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La sola illeggibilità grafica di una motivazione manoscritta non determina automaticamente la nullità del provvedimento se il contenuto rimane comprensibile e permette l'esercizio del diritto di impugnazione e il controllo da parte del giudice superiore.
- In sede di cassazione non è consentito una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie: i motivi devono denunciare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non semplici diverse interpretazioni dei fatti.
- I motivi devono essere specifici: censure generiche o la selezione parziale di episodi senza spiegare il vizio giuridico rilevante sono inammissibili.
- La produzione di prove (es. video) deve essere dettagliata e puntualmente documentata nei gradi di merito, altrimenti la loro efficacia sarà nulla o trascurata per genericità.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare rischi di soccombenza prima di proporre impugnazioni non fondate su profili di diritto solidi.
Testo integrale
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