Sentenza n. 209/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello Unico Immigrazione di Modena in data 31 luglio 2025, in forza del quale è stata disposta la revoca del nulla osta in favore del ricorrente alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato di cui alla pratica -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato per asserita inidoneità dell'alloggio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia per lavoro stagionale, aveva presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno e ottenuto il nulla osta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena. Il nulla osta è stato successivamente revocato dopo la comunicazione di avvio del procedimento, sul presupposto che l'alloggio indicato fosse occupato da quattro residenti e fosse stato utilizzato per numerose richieste di idoneità alloggiativa. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva adeguatamente valutato la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, dalla quale risultava una capienza massima di sei persone, né aveva dimostrato il superamento della capienza o l'inaffidabilità del certificato; ha inoltre sostenuto l'irrilevanza del fatto che l'immobile fosse stato indicato in altre richieste di nulla osta. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, è emerso che l'immobile aveva una capienza massima di sei persone e che vi risiedevano cinque persone. L'Amministrazione non ha dimostrato che fossero state accolte, o fossero in procinto di essere accolte, richieste cronologicamente antecedenti relative al medesimo alloggio, tali da escludere la disponibilità del posto residuo. Ha invece prospettato un possibile utilizzo strumentale dell'immobile, senza specifici elementi istruttori a sostegno e senza una motivazione puntuale.
La decisione
Il TAR ha deciso la controversia con sentenza in forma semplificata e ha accolto il ricorso per difetto di adeguata motivazione, annullando la revoca del nulla osta, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il giudice ha rilevato che, alla luce degli accertamenti acquisiti in giudizio, l'alloggio risultava avere una capienza massima di sei persone ed essere occupato da cinque, sicché risultava disponibile, sotto il profilo numerico, un posto per il ricorrente. L'Amministrazione non aveva inoltre dimostrato l'esistenza di domande anteriori accolte o prossime all'accoglimento riferite al medesimo immobile. La mera ipotesi di un uso strumentale dell'alloggio, non corroborata da elementi istruttori specifici e da una motivazione puntuale già espressa nel provvedimento, non era sufficiente a giustificare la revoca. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta in materia di conversione del permesso di soggiorno deve essere sorretta da una motivazione adeguata, fondata su elementi istruttori concreti e attuali circa l'insussistenza dei presupposti richiesti.
- Quando l'Amministrazione nega l'idoneità alloggiativa, non è sufficiente richiamare il fatto che l'immobile sia stato utilizzato per numerose richieste: occorre accertare e dimostrare, con riferimento alla situazione concreta, la capienza effettiva, il numero degli occupanti e l'eventuale esistenza di domande anteriori accolte o comunque incompatibili con la disponibilità dell'alloggio.
- Una valutazione meramente ipotetica circa il possibile uso strumentale di un alloggio non può giustificare la revoca di un provvedimento favorevole se non è accompagnata da specifici elementi istruttori e da puntuali argomentazioni motivazionali.
- L'annullamento per difetto di motivazione della revoca del nulla osta non impedisce all'Amministrazione di adottare ulteriori determinazioni, purché proceda a una nuova valutazione rispettosa degli accertamenti istruttori e degli obblighi motivazionali.
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