Sentenza n. 940/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nell’elenco degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha rigettato l’istanza di iscrizione nell’elenco degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, nonché la comunicazione dei motivi ostativi e gli atti presupposti, tra cui una nota della Questura il cui contenuto non era conosciuto. Dal testo emerge che il diniego era motivato dalla carenza del requisito della buona condotta previsto dall’art. 11 t.u.l.p.s., in ragione delle numerose e gravi condanne penali riportate dal ricorrente, alcune delle quali successive al percorso riabilitativo seguito presso una comunità di recupero. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto non irragionevole la motivazione amministrativa, giudicando le condanne successive al percorso riabilitativo sintomatiche della permanente indole a delinquere. Successivamente, dopo la fissazione dell’udienza pubblica, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente. La dichiarazione è stata depositata soltanto l’11 maggio 2026, dopo la comunicazione di fissazione dell’udienza pubblica del 13 maggio 2026. Quanto alle spese, il Collegio non ha accolto la richiesta di compensazione e ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell’Amministrazione. La condanna è stata giustificata dalla soccombenza virtuale desumibile dal precedente rigetto dell’istanza cautelare, il cui motivato provvedimento aveva ritenuto non irragionevole il diniego fondato sulla carenza del requisito della buona condotta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal giudice nell’ambito della definizione della controversia in rito.
art. 11 t.u.l.p.s.
Prevede il requisito della buona condotta rilevante per l’iscrizione nell’elenco degli addetti ai servizi di controllo; il diniego è stato ritenuto non irragionevolmente fondato sulla carenza di tale requisito.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impugnata insieme al provvedimento finale.
D.M. dell’Interno 6 ottobre 2009
È indicato quale fonte regolatrice dell’iscrizione nell’elenco degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente nel corso del giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può valutare la soccombenza virtuale sulla base dell’esito della precedente fase cautelare, quando il rigetto cautelare sia motivato e consenta di apprezzare la probabile infondatezza della domanda principale.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata immediatamente prima dell’udienza non determina, di per sé, la compensazione delle spese, potendo il giudice porle a carico della parte che avrebbe verosimilmente perso la controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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